F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CSA del 22 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. GIAN DOMENICO COSTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PALERMO/CARPI DEL 13.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 35 del 15.09.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CSA del 22 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO SIG. GIAN DOMENICO COSTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PALERMO/CARPI DEL 13.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 35 del 15.09.2015)
Con decisione resa pubblica mediante il Com. Uff. n. 35 del 15.9.2015 il Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie A ha applicato nei confronti del sig. Gian Domenico Costi, allenatore in 2 seconda della società Carpi F.C. 1909 S.r.l. (di seguito anche Carpi), la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara. Tanto in ragione della condotta tenuta dal predetto tesserato nel corso della gara tra l’U.S. Città di Palermo s.p.a. e la società Carpi F.C. 1909 S.r.l. e compiutamente descritta nel provvedimento gravato “per avere al 28° del secondo tempo contestato platealmente l’operato dell’arbitro e, all’atto del conseguente allontanamento, rivolto espressioni insultanti agli Ufficiali di gara”. Avverso la decisione del Giudice Sportivo ha interposto reclamo il sig. Costi, all’uopo deducendo l’insussistenza in fatto della condotta in contestazione e, comunque, la misura sproporzionata della sanzione irrogata. Nel costrutto giuridico del reclamante la condotta consisterebbe in un mero sfogo verbale in alcun modo rivolto all’arbitro ovvero agli altri ufficiali di gara. Sulla scorta delle descritte premesse, ha, quindi, concluso per la riforma della decisione impugnata. Analoghe conclusioni sono state rassegnate dal predetto reclamante all’esito dell’udienza di discussione. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto. Anzitutto, priva di pregio si rivela la ricostruzione dell’episodio offerta, in via alternativa, nell’atto di gravame. La suddetta ricostruzione, da cui prendono abbrivio le tesi difensive è, infatti, in plateale contrasto con i contenuti descrittivi dei rapporti di gara, assistiti – com’è noto – da fede privilegiata. Segnatamente, dal rapporto del direttore di gara si evince che, al 28° del 2° tempo, il sig. Costi veniva allontanato perché “protestava gridando e gesticolando contro una mia decisione. Mentre usciva dal campo mi rivolgeva ingiurie che non riuscivo a comprendere bene. Vedi anche allegato dell’assistente n. 1”. Tale ulteriore referto evidenzia che “il sig. Costi Giandomenico, allenatore in 2^ del Carpi, mentre si apprestava a lasciare il recinto di gioco, precedentemente allontanato dal collega arbitro, passandomi vicino profferiva le seguenti frasi: siete scandalosi, pezzi di merda, ogni volta è sempre così”. La lettura combinata delle richiamate risultanze istruttorie non consente, contrariamente a quanto dedotto, di cogliere elementi di dubbio ovvero di possibile distorsione nella percezione della condotta incriminata, palesemente indirizzata – avuto riguardo alle complessive circostanze del caso in esame – nei confronti degli Ufficiali di gara. Tanto è fatto palese sia dalla l’immediatezza della scomposta reazione qui in contestazione che, collocandosi subito dopo le proteste del ricorrente avverso la decisione dell’arbitro ed il successivo provvedimento disciplinare (id est espulsione) da questi adottato, riflette la chiara natura di illecito d’impeto sia dal fatto che – come direttamente rilevato dal direttore di gara – le espressioni in contestazione sono state chiaramente rivolte al suo indirizzo, ancorchè percepite nell’esatto significato solo dall’assistente, di talchè una lettura coordinata delle richiamate fonti non lascia residuare dubbio alcuno sulla fondatezza degli addebiti. D’altro canto le stesse argomentazioni difensive non valgono ad offrire una plausibile ricostruzione alternativa limitandosi ad accreditare mere ed astratte ipotesi sui possibili ulteriori destinatari delle espressioni offensive in argomento (tifosi, avversari, propri giocatori) che però si palesano, come già evidenziato, manifestamente disancorate dalle risultanze istruttorie. Alcun dubbio, infine, residua quanto al disvalore da riconnettere alle frasi pronunciate dal reclamante a cagione della loro oggettiva attitudine offensiva siccome dileggianti il direttore di gara ed i suoi assistenti e, dunque, rette da una logica prettamente denigratoria Infine, congrua e proporzionata ai fatti deve ritenersi anche la sanzione irrogata: non può, infatti, essere obliterato che il reclamante era stato appena espulso per una plateale protesta. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto con conseguente addebito della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Gian Domenico Costi. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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