F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/CSA del 30 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. REGGIO CALABRIA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.000,00, – OBBLIGO DI DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROCCELLA CALCIO/REGGIO CALABRIA DEL 16.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/CSA del 30 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO A.S.D. REGGIO CALABRIA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.000,00, - OBBLIGO DI DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROCCELLA CALCIO/REGGIO CALABRIA DEL 16.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015)
L'A.S.D. Reggio Calabria ha proposto reclamo con procedura d'urgenza nei confronti della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale L.N.D. -F.I.G.C. pubblicata con Com. Uff. n. 26 del 17.9.2015, con la quale, in relazione alla gara Roccella Ionica/Reggio Calabria, è stata irrogata la sanzione dell'ammenda di €. 1.000,00, nonché l'obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse, avanzando contestuale istanza cautelare di sospensione. La Corte accoglieva tale istanza e quindi fissava per la discussione del reclamo la seduta del 30.9.2015 nel corso della quale compariva il difensore della reclamante illustrando verbalmente i motivi di gravame, precedentemente pervenuto nel rispetto delle forme e termini regolamentari. L'impugnazione sostanzialmente eccepisce l'inesistenza di alcuno dei presupposti per l'irrogazione dell'impugnata sanzione, assumendo che quest'ultima, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), potrebbe venir adottata soltanto "qualora la società sia stata già diffidata owero in casi di fatti particolarmente gravi". Sulla base di questa preliminare argomentazione, la reclamante deduce l'inesistenza di circostanze connotate da particolare gravità, anche in considerazione della morfologia dello stadio di Roccella Ionica ritenuto "certamente inadeguato ad ospitare eventi sportivi" di grande richiamo ed a consentire il controllo dei tifosi ospiti presenti, nonché il difetto di riferimento, nel provvedimento gravato, alla precedente diffida. Infine, sempre secondo la proposta impugnazione, la riduzione della sanzione relativa all’obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse, sarebbe in linea con numerosi precedenti richiamati in atto, A parere della Corte il reclamo è infondato e va disatteso. La vigente normativa, all’art. 11.3 C.G.S., dispone che “in caso di violazione successiva alla prima … si applicano…, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, le sanzioni di cui all’art. 18, comma 1, lett. d), e), f), g), i), m)….”. Nella fattispecie le “concrete circostanze dei fatti” che la Corte è tenuta a considerare e valutare sono costituite dalla reiterazione dei comportamenti antiregolamentari in campo avverso dei tifosi della società reclamante, per di più nella trasferta immediatamente successiva a quella in cui l’A.S.D. Reggio Calabria è stata sanziona con diffida: tale emergenza conduce senza incertezze alla reiezione del reclamo. Va, invero, ricordato - come appena anticipato – che l’appellante risulta diffidata con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Com. Uff. n. 20 del 9.9.2015: è ben vero che la motivazione della delibera qui impugnata non fa riferimento alla diffida come sopra inflitta, ma è altrettanto vero che la stessa, inesistente come presupposto motivazione, costituisce, viceversa, premessa storica che la Corte non può ignorare dovendola porre a base della propria decisione. Per questi motivi la C.S.A respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Reggio Calabria di Reggio Calabria. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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