F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/CSA del 30 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO SIG. COZZA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGIO CALABRIA/LEONFORTESE DEL 20.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 23.09.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/CSA del 30 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO SIG. COZZA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGIO CALABRIA/LEONFORTESE DEL 20.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 29 del 23.09.2015) La Corte Sportiva d’Appello, III sez., si è riunita il giorno 30 settembre 2015 per decidere in ordine al ricorso proposto dal sig. Francesco Cozza, come assistito, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo c/o il Dipartimento Interregionale della L.N.D., pubblicata sul Com. Uff. n. 29 del 23.9.2015, con cui è stata allo stesso inflitta la sanzione della squalifica per due gare effettive, «per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara. Allontanato». Ritiene il reclamante che la condotta sanzionata non meriti due giornate di squalifica, anche considerato che “il tono di voce elevato ed il linguaggio non oxfordiano” non possono essere equiparati ad offese, mentre «l’espressione “svegliati”, peraltro pronunciata una sola volta, non può essere in alcun caso considerata in alcun modo offensiva o ingiuriosa, né irriguardosa». Insomma, secondo la prospettazione difensiva si sarebbe trattato «di una singola frase, per meglio dire, di una singola parola, pronunciata dall’allenatore, non accompagnata, peraltro, da atteggiamenti minacciosi o provocatori». A conforto della propria tesi difensiva il ricorrente richiama alcuni precedenti della giurisprudenza di settore ed osserva come nello stesso Com. Uff. in cui è pubblicata la decisione ora impugnata «sono stati raggiunti da sanzione analoga a quella irrogata nei confronti del sig. Cozza due allenatori responsabili di comportamenti ben più gravi». Alla seduta sopra indicata è comparso l’avv. Mattia Grassani per il ricorrente, evidenziando l’eccessività della sanzione a fronte di un comportamento che lo stesso Giudice Sportivo ha definito “irriguardoso” e non già “ingiurioso” e insistendo, quindi, per la riduzione della sanzione. Ritiene questo Collegio che la condotta tenuta nella circostanza dal sig. Cozza non sia tale da arrecare offesa all’onore o al prestigio del direttore di gara. Infatti, una valutazione complessiva degli elementi che connotano la vicenda e del contesto di riferimento conduce a ritenere che l’allenatore si sia lasciato andare ad uno sfogo, manifestato in modo inopportuno, con il quale abbia voluto esprimere, con toni, però, eccessivi e irrispettosi, disappunto nei confronti della decisione del direttore di gara. Non è, dunque, rinvenibile una effettiva volontà caratterizzata da finalità di offesa. Seppur, come detto, privo di specifica portata offensiva, il comportamento di cui trattasi rimane, di certo, irriguardoso. E’ così, del resto, è stato correttamente qualificato dallo stesso Giudice di prime cure. Sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento del Giudice Sportivo in termini di qualificazione del fatto è del tutto corretto, meritando, invece, parziale rimodulazione la correlata determinazione della sanzione, che, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza federale e tenuto conto della specificità della fattispecie, questo Collegio ritiene congruo riquantificare nella squalifica per 1 gara effettiva. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Cozza Francesco, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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