F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 14 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALC. GAMA SARA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AGSM VERONA CF/A.C.F. BRESCIA FEMMINILE DEL 26.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 21 del 1.10.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 14 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL CALC. GAMA SARA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AGSM VERONA CF/A.C.F. BRESCIA FEMMINILE DEL 26.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 21 del 1.10.2015)
Visto il preannuncio di reclamo fatto in data 2.10.2015 dalla calciatrice Gama Sara avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio femminile, pubblicata sul Com. Uff. n. 21 in data 1.10.2015, in relazione alla sanzione dell’ammonizione con diffida subìta dalla predetta per i fatti svoltisi in occasione della gara di Campionato Super Coppa Femminile Agsm Verona Cf/Brescia Femminile del 26.9.2015; Vista la lettera del 5.10.2015 con la quale la Gama ha espresso la sua carenza di interesse a coltivare il ricorso, avendo rilevato che la suddetta decisione (n. 21 del 2015) è stata successivamente annullata dal medesimo Giudice Sportivo, con decisione n. 24 del 5.10.2015; Ritenuto che siffatta rinuncia è derivata dalla circostanza sopravvenuta, consistita nel citato annullamento in autotutela del provvedimento da parte dell’Organo decidente, con soddisfazione della posizione della calciatrice; Ritenuta conseguentemente non dovuta la tassa reclamo. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla calciatrice Gama Sara, per conseguimento dello scopo, dichiara non dovuta la tassa reclamo.
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