F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 14 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’U.S. LECCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 US LECCE/SS AKRAGAS DEL 20.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 24 del 22.9.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 14 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’U.S. LECCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 US LECCE/SS AKRAGAS DEL 20.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 24 del 22.9.2015) La società U.S. Lecce S.p.A., come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione -delibera gara Campionato Nazionale Under 17 Lecce/Akragas del 20.09.2015, adottata dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del 22.9.2015, con la quale è stata inflitta alla Società proponente la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 per aver, secondo il referto arbitrale, sostituito due calciatori al minuto 33 del s.t. dopo che erano già state effettuate sostituzioni in tre momenti diversi 3 della gara, limite, questo, imposto dall’art 11 del Regolamento del Campionato che, appunto, stabilisce che ogni squadra può effettuare le sostituzioni di sette giocatori in tre momenti qualsiasi di gara. La società reclamante ritiene che la delibera del Giudice Sportivo presso il Settore giovanile scolastico sia «meritevole di revoca e/o annullamento» e, per l’effetto, chiede sia ripristinato il «risultato conseguito sul campo». Lamenta, in tal ottica, l’U.S. Lecce, l’erronea redazione del referto arbitrale, nel quale sarebbe stata erroneamente attribuita alla medesima la sostituzione del giocatore n.7 (Errico) con il calciatore n. 20 (Valente) al minuto 23° del s.t. Siffatta sostituzione, invece, sarebbe avvenuta al minuto 17° del s.t., contestualmente alla sostituzione del n.10 (Castrovilli) con il giocatore n.17 (Francioso). Non vi sarebbe, dunque, alcun “surplus” di sostituzioni e di momenti alle stesse dedicate. Tali circostanza, a dire della reclamante, trova conforto nelle dichiarazioni rese epistolarmente da soggetti “terzi” ed allegate al ricorso. La Corte Sportiva di Appello Nazionale, all’esito della camera di consiglio tenutasi in data 14.10.2015, ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti motivi. La stessa società reclamante ha, in ricorso, premesso di essere «ben consapevole» della fede privilegiata di cui godono i referti redatti dai direttori di gara. Orbene, ciò considerato, ritiene, questo Collegio, che gli elementi forniti dalla società reclamante non siano, nel caso di specie, idonei e sufficienti per superare la presunzione propria del referto arbitrale. Del pari, non possono essere condivise le deduzioni svolte dalla società reclamante in ordine al profilo sanzionatorio. L’inosservanza, refertata dal direttore di gara, relativa al meccanismo regolamentare in materia di sostituzioni dei calciatori nel Campionato di cui trattasi si traduce, infatti, come correttamente accertato dal Giudice di prime cure, in una circostanza idonea ad influire sul regolare svolgimento della gara, ex art. 17, comma 4, C.G.S.. Corretta, pertanto la sanzione individuata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. Lecce di Lecce, e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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