F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO SSDARL CITTA’ DI CAMPOBASSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOLDRINI MICHELE SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/M.C. FERMANA DELL’11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO SSDARL CITTA’ DI CAMPOBASSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOLDRINI MICHELE SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/M.C. FERMANA DELL’11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015) La società S.S.D. Città di Campobasso a.r.l., come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015, con la quale è stata inflitta al giocatore Michele Boldrini la punizione sportiva della squalifica per 8 gare effettive per condotta violenta nei confronti dell’Ufficiale di gara, per avere “a seguito di una decisione tecnica, colpito il Direttore di gara con una manata al petto facendolo indietreggiare di circa un metro, alla notifica del provvedimento disciplinare protestava e ritardava l’uscita dal terreno di gioco”. 2 La Società reclamante lamenta e contesta l’eccessiva gravosità ed ingiustizia della sanzione irrogata. Infatti, a suo dire, la condotta posta in essere dal giocatore interessato (Boldrini Michele) non deve essere considerata violenta, stante la totale assenza di qualunque intento lesivo dell’incolumità del Direttore di gara. Evidenzia, a tal proposito, la società reclamante, come la condotta addebitata al Boldrini tragga origine dalla decisione tecnica (calcio di punizione dal limite contro il Campobasso). Nello specifico, la condotta del prima nominato calciatore risale al momento in cui l’arbitro tentava, come di consuetudine, di far retrocedere la barriera per il rispetto della distanza (il Boldrini era in barriera). Orbene, la reclamante sostiene l’erronea valutazione del gesto posto in essere dal giocatore, il quale al solo fine di attirare l’attenzione dell’arbitro, intento alla misurazione della distanza dalla barriera, lo invitava, appoggiandogli una mano tra il petto e il braccio sinistro, a voltarsi in direzione del pallone spostato dall’ avversario a proprio favore. Per la società Campobasso, quindi, la condotta del proprio calciatore risulta priva di qualsiasi connotazione violenta, in quanto manca l’intento specifico e gratuito di arrecare un danno fisico al Direttore di gara. Peraltro, aggiunge ancora la società, occorre anche considerare la sussistenza di ulteriori significative diminuenti, quali «lo stato di estrema tensione caratterizzante quel determinato frangente e, soprattutto, l’assoluta mancanza di precedenti in capo allo stesso tesserato, circostanze, queste, che sono state radicalmente ignorate dal Giudice Sportivo nella appellata pronuncia». La Società S.S.D. Citta’ di Campobasso conclude chiedendo di annullare la squalifica al giocatore Boldrini Michele per le ragioni esposte, ovvero in via subordinata, riformare la decisione impugnata e conseguentemente ridurre la squalifica al calciatore ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S.. Alla seduta svoltasi innanzi a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale in data 29 ottobre 2015 è comparso l’avv. Antonino Mancini in rappresentanza della S.S.D. Città di Campobasso. Chiuso il dibattimento, questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, all’esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi. Dalle risultanze documentali acquisite al giudizio è emerso come il calciatore espulso (n. 18 Boldrini Michele) della società ricorrente abbia ostentato un atteggiamento non regolamentare nei confronti del Direttore di gara. Tuttavia, alla luce di un attento esame dei referti di gara e di una complessiva rivalutazione dello svolgimenti dei fatti e del loro contesto di riferimento, ritiene, questa Corte, che la condotta di cui trattasi non possa essere considerata violenta ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. d). Nel caso di specie, infatti, non si tratta di un gesto volontariamente diretto ad attentare all’integrità fisica del direttore di gara, motivato da impulso aggressivo e privo di qualsiasi giustificazione. Appare, invero, che il calciatore di cui trattasi abbia inteso, con comportamento certamente censurabile, ma scevro da finalità lesive e di violenza, richiamare l’attenzione del Direttore di gara. In tal ottica, questo Collegio ritiene che il semplice poggiare o pressare con lieve entità a mano aperta il petto/braccio dell’arbitro non possa essere configurato come atto volto a ledere l’integrità fisica dello stesso. Conferma ne sia che l’effetto è stato soltanto un breve indietreggiamento, senza alcuna caduta e senza che sia stato causato alcun dolore, neppure momentaneo. Ed allora la condotta deve essere meglio inquadrata nell’ambito della fattispecie prevista e disciplinata dalla norma di cui all’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S.. Così rivalutato e qualificato il comportamento di cui trattasi e ribadito come la stessa vada, comunque, stigmatizzata con fermezza, la relativa sanzione deve essere rimodulata. Pertanto, tenuto conto della condotta come riconsiderata, dello specifico contesto nel quale la stessa è stata posta in essere, dell’assenza di precedenti specifici in capo al calciatore di cui trattasi, ritiene, questa Corte di poter rideterminare nella sanzione della squalifica per 4 giornate di gare effettive la punizione inflitta al calciatore. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società SSDARL Città di Campobasso di Campobasso, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Boldrini Michele in 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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