F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 10. RICORSO TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. BREDA ROBERTO SEGUITO GARA LATINA/TERNANA DEL 27.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 35 del 28.10.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 10. RICORSO TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. BREDA ROBERTO SEGUITO GARA LATINA/TERNANA DEL 27.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 35 del 28.10.2015) Con reclamo ritualmente proposto la Società Ternana Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 35 del 28.10.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Serie B, seguito gara Latina/Ternana del 27.10.2015, ha irrogato all'allenatore Breda Roberto la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara per avere pronunciato la parola “vaffanculo”, venendo, poi, allontanato dal campo. Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la qualificazione di condotta ingiuriosa in quanto l'espressione profferita deve essere qualificata come irrispettosa e/o irriguardosa. Ha, altresì, segnalato il particolare stato di tensione che ha portato il Breda a pronunciare la “parola” pronunciata, segnalata all'Arbitro dal suo assistente che lo ha, poi, allontanato dal campo. Ha, infine, segnalato alcune decisioni della Corte d'Appello Federale ove la squalifica è stata rimodulata nella sua qualificazione ed entità. Ha, quindi, concluso chiedendo l'annullamento della squalifica o in subordine rimodulandola con la sanzione dell'ammenda. Alla seduta del 29.10.2015 tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – IIa Sezione – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Osserva questa Corte che la parola pronunciata dal Breda può essere qualificata come irriguardosa o irrispettosa, con parziale accoglimento del proposto reclamo come da dispositivo. Per questi motivi la C.S.A, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Ternana Calcio S.p.a. di Terni, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al sig. Breda Roberto nell’ammenda di € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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