F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/TFN del 27 Novembre 2015 (13-BIS) – ISTANZA DI RICUSAZIONE PRESENTATA DA FERNANDO ANTONIO ARBOTTI (Agente di Calciatori fino al 31.3.2015) NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE AVV. SERGIO ARTICO NEL PROCEDIMENTO N. 1244/1064 p f14-15 SP/ac del 28.7.2015, CHE LO VEDE DEFERITO.
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/TFN del 27 Novembre 2015
(13-BIS) – ISTANZA DI RICUSAZIONE PRESENTATA DA FERNANDO ANTONIO ARBOTTI (Agente di Calciatori fino al 31.3.2015) NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE AVV. SERGIO ARTICO NEL PROCEDIMENTO N. 1244/1064 p f14-15 SP/ac del 28.7.2015, CHE LO VEDE DEFERITO.
Il Tribunale federale nazionale - Sezione Disciplinare, visti gli atti dei deferimenti promossi dalla Procura Federale nei confronti di Delli Carri Daniele, Impellizzeri Giovanni Luca, Arbotti Fernando Antonio e lette le istanze di ricusazione avanzate dai difensori di Delli Carri Daniele e di Arbotti Fernando Antonio nei confronti dell’Avv. Sergio Artico, Presidente del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare e Presidente del collegio chiamato a pronunciarsi sui deferimenti dei predetti, osserva quanto segue. Con atto di deferimento del 28 luglio 2015 ritualmente notificato, la Procura Federale ha contestato a Pulvirenti Antonino, Di Luzio Piero, Arbotti Fernando Antonio e Cosentino Pablo Gustavo, a far data dal marzo 2015, di essersi associati tra di loro e con altri soggetti, alcuni non identificati, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari e di scommesse illecite per alterare il risultato di alcune gare disputate dalla squadra del Catania Calcio Spa nel campionato di serie B, stagione sportiva 2014/2015. Gli stessi deferiti sono stati chiamati a rispondere di alcuni specifici illeciti sportivi contestati ai sensi dell'art. 7 CGS e di alcune scommesse illecite ai sensi degli artt. 1 bis e 6 CGS. Il Procuratore Federale ha deferito, altresì, la Società Calcio Catania Spa per responsabilità diretta, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 7, comma 3, CGS, per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Pulvirenti e Cosentino; per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 7, comma 4, CGS, per i comportamenti posti in essere dal Sig. Delli Carri; nonché per responsabilità presunta, ai sensi degli artt. 7, comma 4, e 4, comma 5, CGS, per le condotte poste in essere dai Sig.ri Impellizzeri, Di Luzio, Arbotti, M.F. e da altri soggetti non tesserati ed allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali; nonché per responsabilità diretta, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 6, comma 4, CGS, per le condotte poste in essere dal Sig. Pulvirenti, consistenti nell’aver effettuato scommesse direttamente o per interposta persona e, comunque, nell’aver concorso a effettuare scommesse relative alle gare in oggetto, il cui risultato era stato effettivamente alterato. Contestualmente sono state separate le posizioni di altri due soggetti tesserati coinvolti nella stessa vicenda, precisamente Delli Carri Daniele e Impellizzeri Giovanni Luca, in accoglimento delle istanze in tal senso formulate dai difensori. All’udienza dell’11 agosto 2015 il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, presieduto dall’Avv. Sergio Artico, ha ordinato la separazione della posizione riguardante Arbotti Fernando Antonio, che si trovava all’epoca sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, rinviando la trattazione del suo deferimento a nuovo ruolo. La posizione degli altri deferiti, invece, è stata definita con decisione presa nella stessa data dell’11 agosto 2015 e pubblicata il 20 agosto 2015, con la quale è stata affermata la responsabilità disciplinare del Pulvirenti, del Cosentino e del Di Luzio, rispettivamente sanzionati, nonché della Società Calcio Catania Spa punita con la retrocessione all’ultimo posto del campionato di calcio di serie B della stagione sportiva 2014/2015 e con la penalizzazione di 12 punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2015/2016, nonché con l’ammenda di € 150.000,00. Avverso questa decisione hanno presentato ricorso il Di Luzio, il Cosentino e la Società Calcio Catania Spa dinanzi alla Corte Federale d’Appello, che in data 27 agosto 2015 ha deciso di ridurre la penalizzazione della Società Calcio Catania Spa a punti 9 da scontarsi nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2015/2016 e l’ammenda inflitta al Di Luzio nella misura di € 50.000,00, confermando nel resto la decisione impugnata. Successivamente il Procuratore Federale con provvedimento n. 3174/1064bis PF 14-15 SP/mg del 6 ottobre 2015 ha deciso di deferire dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare Delli Carri Daniele, già Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa, e Impellizzeri Giovanni Luca, cui sono stati formalmente contestati gli illeciti sportivi in precedenza contestati agli altri soggetti coinvolti nella vicenda del Catania Calcio Spa. In particolare, è stato contestato l’illecito disciplinare associativo di cui all’art. 9 CGS, perché in numero superiore a tre si associavano tra di loro e con Pulvirenti Antonino, Cosentino Gustavo Pablo, Di Luzio Pietro, già giudicati dagli Organi della Giustizia Sportiva e con Arbotti Fernando Antonio, già deferito innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva e con altri soggetti non tesserati, segnatamente con M.F. e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari. Il Delli Carri e l’Impellizzeri sono stati altresì deferiti per la violazione di distinte fattispecie disciplinari di cui all’art. 7, commi 1 e 5, CGS. Il solo Impellizzeri è stato altresì deferito per la violazione dell'art. 1bis, comma 1, e dell’art. 6 CGS, per avere, in concorso con Pulvirenti Antonino, già giudicato dagli Organi della Giustizia Sportiva, effettuato scommesse direttamente o per interposta persona e comunque avendo concorso a effettuare scommesse, relative alle gare Varese-Catania del 2 aprile 2015, Catania-Trapani dell’11 aprile 2015, Latina-Catania del 19 aprile 2015, Catania-Ternana del 24 aprile 2015, Catania-Livorno del 2 maggio 2015, i cui risultati erano stati alterati con le modalità sopra indicate . Lo stesso Impellizzeri è stato infine deferito per altra violazione dell'art. 1bis, comma 1, e dell’art. 6 CGS in relazione alla gara Messina-Ischia Isola Verde del 18 aprile 2015 della stagione sportiva 2014/2015 del campionato di Lega Pro. É stata altresì deferita la Società Calcio Catania Spa per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, e 7, comma 4, CGS, per i comportamenti posti in essere dal Delli Carri Daniele in violazione degli artt. 9 e 7, commi 1 e 5, CGS e per responsabilità presunta, ai sensi degli artt. 7, comma 4, e 4, comma 5, CGS, per le condotte poste in essere da Impellizzeri Giovanni Luca. Si è proceduto, quindi, alla fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare per la data del 19 novembre 2015. Contestualmente il Presidente del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare ha disposto la fissazione dell’udienza disciplinare per il Sig. Arbotti, la cui posizione era stata, come rilevato, in precedenza separata. Prima dell’udienza sono state depositate alcune memorie difensive nell’interesse dei soggetti deferiti. In particolare, in data 16 novembre 2015 è pervenuta una memoria dei difensori di Delli Carri Daniele, i quali hanno preliminarmente chiesto che il Presidente del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, Avv. Sergio Artico, che aveva presieduto il collegio giudicante nel procedimento a carico di Pulvirenti Antonino, Cosentino Pablo Augusto, Di Luzio Pietro e della Società Catania Calcio Spa, definito con la decisione dell’11 agosto 2015, pubblicata il 20 agosto 2015, si astenesse dal giudicare la posizione del Delli Carri ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 4, CGS. Il giorno 19 novembre 2015 davanti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, presieduto dall’Avv. Sergio Artico, è stato chiamato il procedimento disciplinare n. 1064 PF a carico del Delli Carri e dell’Impellizzeri e, prima che esso avesse inizio, il Presidente ha dichiarato che riteneva di non doversi astenere in quanto non ricorrevano gli estremi di alcune delle ipotesi di astensione obbligatoria di cui all’art. 51 c.p.c., richiamato dall’art. 28, comma 4, CGS, né gli estremi di un’astensione facoltativa prevista dallo stesso art. 51 c.p.c. La stessa dichiarazione è stata verbalizzata dal Presidente Sergio Artico anche all’inizio del procedimento disciplinare n. 1064 bis PF a carico di Arbotti Fernando Antonio. Subito dopo il difensore del Delli Carri ha presentato istanza scritta e motivata di ricusazione nei confronti del Presidente Sergio Artico ai sensi degli artt. 28, comma 4, CGS e 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., rilevando che si trattava dello stesso Presidente del Collegio che aveva giudicato sul deferimento degli altri soggetti coinvolti, definito con decisione dell’11 agosto 2015, pubblicata il 20 agosto 2015, e che i fatti e le contestazioni elevate al Delli Carri, nonché il materiale probatorio utilizzato per il suo deferimento erano gli stessi che avevano formato oggetto della precedente decisione. Analoga istanza è stata avanzata oralmente dal difensore di Arbotti nel procedimento disciplinare a suo carico, tuttora separato. Il Tribunale ha emesso ordinanza nei due procedimenti disciplinari, con la quale le istanze di ricusazione sono state devolute a un altro Collegio diversamente composto, disponendo la sospensione di entrambi i procedimenti e la sospensione dei termini di estinzione del giudizio disciplinare ai sensi dell’art. 34 bis, comma 5, CGS. Ciò premesso, poiché l’art. 28, comma 4, CGS fa esplicito riferimento solo alle norme del processo civile, deve innanzitutto rilevarsi che le ipotesi di astensione obbligatoria e di ricusazione del giudicante, previste dal codice di procedura civile, incidono sulla capacità del giudice e determinano una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge; esse, quindi, sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione estensiva e/o analogica (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 8.10.2001 n. 12345). Pertanto, nel processo civile gli unici motivi di ricusazione relativi all’attività giurisdizionale del magistrato sono quelli di cui all’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. che riguardano un “altro grado di giudizio”. Del resto: “L’obbligo del giudice di astenersi, previsto dall’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., si riferisce ai casi in cui egli abbia conosciuto della causa in altro grado del processo e non anche in casi in cui lo stesso abbia trattato di una causa diversa vertente su un oggetto analogo, ancorché tra le stesse parti, né in tale ipotesi sussistono gravi ragioni di convenienza rilevanti come motivo di ricusazione” (Cass. n. 2596/15). Va tenuto presente, poi, che con la nota sentenza della Corte Costituzionale 15 ottobre 1999 n. 387 sono stati fissati alcuni principi che sgombrano il campo da ogni equivoco. In particolare: “La Corte ha ripetutamente affermato che non sono applicabili al giudizio civile ed a quello amministrativo, proprio per la particolarità e le diversità dei sistemi processuali, le regole delle incompatibilità soggettive per precedente attività (tipizzata) svolta nello stesso procedimento penale, bensì le disposizioni sull'astensione e la ricusazione del codice di procedura civile, cui anche le norme proprie del processo amministrativo fanno rinvio (v., per le peculiarità dei sistemi processuali, sentenza n. 326 del 1997). Le insopprimibili esigenze di imparzialità del giudice sono risolvibili nel processo civile - per le sue caratteristiche - attraverso gli istituti della astensione e della ricusazione, previsti dal codice di procedura civile (ordinanze nn. 359 del 1998 e 356 del 1997 e sentenza n. 326 del 1997)”. E inoltre: “La Corte ha avuto occasione di notare che il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo, in relazione specifica al quale, peraltro, può e deve trovare attuazione (sentenze n. 51 del 1998; n. 326 del 1997), pur tuttavia con le peculiarità proprie di ciascun tipo di procedimento, dovendosi ancora una volta ribadire la netta distinzione fra processo civile e processo penale: per la diversa posizione e i differenti poteri di impulso delle parti. Di modo che - ferma l'esigenza generale di assicurare che sempre il giudice rimanga, ed anche appaia, del tutto estraneo agli interessi oggetto del processo - le soluzioni per garantire un giusto processo non devono seguire linee direttive necessariamente identiche per i due tipi di processo. Infatti, é stato rilevato (sentenza n. 341 del 1998) che le situazioni pregiudicanti descritte dall'art. 34 cpp sono "tipicamente individuate dal legislatore in base alla presunzione che siano di per sé incompatibili con l'esercizio di ulteriori funzioni giurisdizionali nel medesimo procedimento, a prescindere dalle modalità con cui la funzione é stata svolta, ovvero dal concreto contenuto dell'atto preso in considerazione" (sentenza n. 351 del 1997; v. anche le sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997). La medesima soluzione non é stata adottata dal legislatore per il processo civile, per il quale vige un peculiare sistema procedurale caratterizzato da una diversa posizione delle parti, che si possono avvalere di particolari poteri di difesa, di modo che appare non arbitraria la diversa scelta di garantire la imparzialità-terzietà del giudice nel processo civile solo attraverso gli istituti dell’astensione e ricusazione.” Alla luce di quanto precede, l’istanza di ricusazione motivata dall’astensione obbligatoria del giudicante ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. può trovare fondamento e giustificazione solo nel caso della conoscenza della causa che il giudice ha avuto in “altro grado del processo”, concetto tecnico- giuridico nell’ambito del quale non possono essere collocati il deferimento dell’Arbotti, né quello di Delli Carri e Impellizzeri. P.Q.M. Rigetta l’istanza di ricusazione proposta da Arbotti Fernando Antonio.
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