F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/TFN del 04 Dicembre 2015 (73) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO LOMBARDI (Presidente onorario, con ampi poteri gestionali ed economici della Società Salernitana Calcio 1919 Spa, dal 29.6.209 al 14.3.2011, institore dal 6.5.2008 al 29.4.2010, nonché amministratore di fatto fino al 2.11.2011 – data del fallimento della Società), FRANCESCO RISPOLI (Amministratore unico della Società Salernitana Calcio 1919 Spa dal 29.6.2009 al 3.3.2011), ANTONIO LOSCHIAVO (collaboratore della Società nella stagione sportiva 2009/10 e nella stagione sportiva 2010/11 fino al 3.3.2011, nonché Amministratore unico e rappresentante legale della Salernitana Calcio 1919 Spa dal 3.3.2011 al 2.11.2011 – data della sentenza dichiarativa di fallimento) – (nota n. 3550/849 pf11-12 AM/ma del 16.10.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/TFN del 04 Dicembre 2015 (73) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO LOMBARDI (Presidente onorario, con ampi poteri gestionali ed economici della Società Salernitana Calcio 1919 Spa, dal 29.6.209 al 14.3.2011, institore dal 6.5.2008 al 29.4.2010, nonché amministratore di fatto fino al 2.11.2011 – data del fallimento della Società), FRANCESCO RISPOLI (Amministratore unico della Società Salernitana Calcio 1919 Spa dal 29.6.2009 al 3.3.2011), ANTONIO LOSCHIAVO (collaboratore della Società nella stagione sportiva 2009/10 e nella stagione sportiva 2010/11 fino al 3.3.2011, nonché Amministratore unico e rappresentante legale della Salernitana Calcio 1919 Spa dal 3.3.2011 al 2.11.2011 – data della sentenza dichiarativa di fallimento) - (nota n. 3550/849 pf11-12 AM/ma del 16.10.2015). La Procura federale della FIGC, con nota prot. 3550/849pf11-12/AM/ma del 16 ottobre 2015, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 1) Antonio Lombardi, Presidente Onorario, con ampi poteri gestionali ed economici della Società Salernitana Calcio 1919 Spa, dal 29 giugno 2009 al 14 marzo 2011, institore dal 6 maggio 2008 al 29 aprile 2010, nonché amministratore di fatto fino al 2 novembre 2011 (data del fallimento della Società) per le seguenti violazioni: a) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1) in relazione all’applicazione dell'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico-patrimoniale che ha comportato la mancata iscrizione al campionato di competenza nella stagione sportiva 2011/12 ed il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, nonché il fallimento della stessa, con particolare riferimento alle condotte indicate ai punti D, E5, E8, E9, F e G dell’atto di deferimento; b) art. 1, comma 1, e art. 8, comma 1 e 2, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver: - distratto beni di proprietà della Società per un valore contabile di €. 65.461,50, occultato beni per un valore di €. 35.753,30 consistenti in materiale informatico, telefoni ed arredi, un'autovettura Opel Astra tg. BD314PT, un trattorino tosa erba, una pressa manuale, distratto la somma di €. 533,16 come indicata nel conto cassa della Società, distratto la somma di €. 3.000 versata dalla Intercaf Srl; - falsificato le scritture contabili, tenendole in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e segnatamente: a) non iscrivendo debiti di rilevante entità, tanto che, mentre venivano ammessi al passivo debiti per €. 12.504.034,89, dalle scritture contabili risultavano per soli €. 2.292.611,95; b) annotando note di credito e precisamente, la n. 1 del 30.06.2008 dell'importo di €. 96.000,00 in favore della Interauto Srl, la n. 4 del 20.09.2010, non rinvenuta, dell'importo di €. 840.000,00 in favore della V.RU.DA. Srl a storno di una fattura di pari importo e la n. 5 del 31.12.2010, non rinvenuta, dell'importo di €. 840.000,00 in favore della Agricoltura 2000 Srl, a storno di una fattura di pari importo, in modo tale che il patrimonio societario risultasse pari a €. 503.261 invece della reale situazione di una perdita di €. 896.739 con consequenziale revoca della licenza per partecipare a competizioni sportive; c) mancata annotazione di debiti verso la Energy Power Srl di cui era unico azionista per €. 480.000, inerente il comodato oneroso del simbolo della squadra di calcio “Salernitana”; d) falsa annotazione della somma di €. 1.729.140 in conto futuro aumento di capitale, risultante come effettuata da Antonio Lombardi che al momento del fatto ufficialmente non era più socio; e) annotazione di vendita delle azioni in possesso del Lombardi pari al 99,99 del capitale sociale della Energy Sport Srl, avente come socio unico lo stesso Lombardi, per la somma di €. 5.800.000, da pagare con rate trimestrali di €. 725.000 cadauna, prezzo assolutamente incompatibile con il valore e con i risultati gestionali della fallita e che serviva invece ad aumentarne artificiosamente il valore; f) mancata annotazione nella voce “fondi per rischi ed oneri” di una somma corrispondente al 10% di quella quantificata dal C.T.U. come dovuta dalla fallita in favore della Salernitana Sport Spa in una causa civile intercorsa tra le parti e precisamente la somma negativa di €. 653.330; g) falsificazione delle attestazioni in ordine all'esistenza di polizze fideiussorie asseritamente emesse dalla Vikay Financial Service in favore della Salernitana Calcio 1919 Spa per la rateizzazione di imposte in favore della Agenzia delle Entrate di Salerno; h) esponendo passività inesistenti, affermando in particolare in un'istanza di insinuazione al passivo (non accolta) di essere creditore della Società di €. 702.401,69 e di €. 1.191.598,31 in ragione di fideiussioni dallo stesso prestate in favore della fallita; - aggravato il dissesto della Società, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento, nonostante le continue perdite di esercizio e nonostante che – fin dalla chiusura del bilancio di esercizio al 30.06.2010 - fosse consapevole del completo assorbimento del patrimonio netto della Società, tenendo altresì presente che la Società era in stato di decozione fin dall'anno 2008, con le aggravanti previste dall'art. 219, comma 1 e 2 L.F.; - omesso di versare €. 283.135 a titolo di I.V.A. per l'anno 2009, con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa (Agenzia delle Entrate di Salerno) un danno patrimoniale di rilevante gravità; - omesso di versare €. 283.135 a titolo di I.V.A. per l'anno 2010, con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa (Agenzia delle Entrate di Salerno) un danno patrimoniale di rilevante gravità; - omesso di versare €. 743.369 a titolo di ritenute e TFR risultanti dalla dichiarazione del sostituto di imposta – anno 2010 - con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa (Agenzia delle Entrate di Salerno) un danno patrimoniale di rilevante gravità; c) art. 9, comma 1 e 2, del CGS, per aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con Francesco Rispoli e Antonio Loschiavo ad una associazione volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica e a commettere illeciti quali quelli contestati, ed, in particolare, nei paragrafi F e G dell’atto di deferimento; 2) Francesco Rispoli Amministratore Unico della Salernitana Calcio 1919 Spa dal 29 giugno 2009 al 3 marzo 2011, per le seguenti violazioni: a) art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica, ed, in particolare, per le condotte indicate ai punti D, E1, E2, E3, E4, E5, E7 e F dell’atto di deferimento; b) art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1bis, comma 1), per aver omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dal Sig. Antonio Lombardi, anzi consentendogli ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali; c) art. 1, comma 1, e art. 8, comma 1 e 2, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver: - distratto beni di proprietà della Società per un valore contabile di €. 65.461,50, occultato beni per un valore di €. 35.753,30 consistenti in materiale informatico, telefoni ed arredi, un'autovettura Opel Astra tg. BD314PT, un trattorino tosa erba, una pressa manuale, distratto la somma di €. 533,16 come indicata nel conto cassa della Società, distratto la somma di €. 3.000 versata dalla Intercaf Srl; - falsificato scritture contabili, tenendole in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e segnatamente: a) non iscrivendo debiti di rilevante entità, tanto che, mentre venivano ammessi al passivo debiti per €. 12.504.034,89, dalle scritture contabili risultavano per soli €. 2.292.611,95; b) annotando note di credito e precisamente, la n. 1 del 30.06.2008 dell'importo di €. 96.000,00 in favore della Interauto Srl, la n. 4 del 20.09.2010, non rinvenuta, dell'importo di €. 840.000,00 in favore della V.RU.DA. Srl a storno di una fattura di pari importo e la n. 5 del 31.12.2010, non rinvenuta, dell'importo di €. 840.000,00 in favore della Agricoltura 2000 Srl, a storno di una fattura di pari importo, in modo tale che il patrimonio societario risultasse pari a €. 503.261 invece della reale situazione di una perdita di €. 896.739 con consequenziale revoca della licenza per partecipare a competizioni sportive; c) mancata annotazione di debiti verso la Energy Power Srl di cui era unico azionista per €. 480.000, inerente il comodato oneroso del simbolo della squadra di calcio “Salernitana”; d) falsa annotazione della somma di €. 1.729.140 in conto futuro aumento di capitale, risultante come effettuata da Antonio Lombardi che al momento del fatto ufficialmente non era più socio; e) annotazione di vendita delle azioni in possesso del Lombardi pari al 99,99 del capitale sociale della Energy Sport Srl, avente come socio unico lo stesso Lombardi, per la somma di €. 5.800.000, da pagare con rate trimestrali di €. 725.000 cadauna, prezzo assolutamente incompatibile con il valore e con i risultati gestionali della fallita e che serviva invece ad aumentarne artificiosamente il valore; f) mancata annotazione nella voce “fondi per rischi ed oneri” di una somma corrispondente al 10% di quella quantificata dal C.T.U. come dovuta dalla fallita in favore della Salernitana Sport Spa in una causa civile intercorsa tra le parti e precisamente la somma negativa di €. 653.330; g) falsificazione delle attestazioni in ordine all'esistenza di polizze fideiussorie asseritamente emesse dalla Vikay Financial Service in favore della Salernitana Calcio 1919 Spa per la rateizzazione di imposte in favore della Agenzia delle Entrate di Salerno; h) esponendo passività inesistenti, affermando in particolare in un'istanza di insinuazione al passivo (non accolta) di essere creditore della Società di €. 702.401,69 e di €. 1.191.598,31 in ragione di fideiussioni dallo stesso prestate in favore della fallita; - aggravato il dissesto della Società, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento, nonostante le continue perdite di esercizio e nonostante che – fin dalla chiusura del bilancio di esercizio al 30.06.2010 - fosse consapevole del completo assorbimento del patrimonio netto della Società, tenendo altresì presente che la Società era in stato di decozione fin dall'anno 2008, con le aggravanti previste dall'art. 219, comma 1 e 2 L.F.; - omesso di versare €. 283.135 a titolo di I.V.A. per l'anno 2009, con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa (Agenzia delle Entrate di Salerno) un danno patrimoniale di rilevante gravità; - omesso di versare €. 283.135 a titolo di I.V.A. per l'anno 2010, con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa (Agenzia delle Entrate di Salerno) un danno patrimoniale di rilevante gravità; - omesso di versare €. 743.369 a titolo di ritenute e TFR risultanti dalla dichiarazione del sostituto di imposta – anno 2010 - con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa (Agenzia delle Entrate di Salerno) un danno patrimoniale di rilevante gravità; d) art. 9, comma 1 e 2, del CGS, per aver partecipato, in concorso con Antonio Lombardi e Antonio Loschiavo, ad una associazione volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica e a commettere illeciti quali quelli contestati e, in particolare, nei paragrafi F e G dell’atto di deferimento; 3) Antonio Loschiavo, collaboratore della Società nella stagione sportiva 2009/10 e nella stagione sportiva 2010/11 fino al 3 marzo 2011, nonché amministratore unico e rappresentante legale della Salernitana Calcio 1919 Spa dal 3 marzo 2011 al 2 novembre 2011 (data della sentenza dichiarativa di fallimento), per le seguenti violazioni: a) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1bis, comma 1) in relazione all’applicazione dell'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e dell’art.19 dello Statuto della FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico-patrimoniale che ha comportato la mancata iscrizione al campionato di competenza nella stagione sportiva 2011/12 ed il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, nonché il fallimento della stessa, come dettagliatamente riportato nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata ed, in particolare, per le condotte descritte nell’atto di deferimento, con specifico riferimento a quelle indicate ai punti D, E6 e F dello stesso; b) art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1) per aver omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto da Antonio Lombardi, anzi consentendogli ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali; c) art.1, comma 1, e art. 8, comma 1 e 2, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver: - distratto beni di proprietà della Società per un valore contabile di €. 65.461,50, occultato beni per un valore di €. 35.753,30 consistenti in materiale informatico, telefoni ed arredi, un'autovettura Opel Astra tg. BD314PT, un trattorino tosa erba, una pressa manuale, distratto la somma di €. 533,16 come indicata nel conto cassa della Società, distratto la somma di €. 3.000 versata dalla Intercaf Srl; - falsificato scritture contabili, tenendole in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e segnatamente: a) non iscrivendo debiti di rilevante entità, tanto che, mentre venivano ammessi al passivo debiti per €. 12.504.034,89, dalle scritture contabili risultavano per soli €. 2.292.611,95; b) annotando note di credito e precisamente, la n. 1 del 30.06.2008 dell'importo di €. 96.000,00 in favore della Interauto Srl, la n. 4 del 20.09.2010, non rinvenuta, dell'importo di €. 840.000,00 in favore della V.RU.DA. Srl a storno di una fattura di pari importo e la n. 5 del 31.12.2010, non rinvenuta, dell'importo di €. 840.000,00 in favore della Agricoltura 2000 Srl, a storno di una fattura di pari importo, in modo tale che il patrimonio societario risultasse pari a €. 503.261 invece della reale situazione di una perdita di €. 896.739 con consequenziale revoca della licenza per partecipare a competizioni sportive; c) mancata annotazione di debiti verso la Energy Power Srl di cui era unico azionista per €. 480.000, inerente il comodato oneroso del simbolo della squadra di calcio “Salernitana”; d) falsa annotazione della somma di €. 1.729.140 in conto futuro aumento di capitale, risultante come effettuata da Antonio Lombardi che al momento del fatto ufficialmente non era più socio; e) annotazione di vendita delle azioni in possesso del Lombardi pari al 99,99 del capitale sociale della Energy Sport Srl, avente come socio unico lo stesso Lombardi, per la somma di €. 5.800.000, da pagare con rate trimestrali di €. 725.000 cadauna, prezzo assolutamente incompatibile con il valore e con i risultati gestionali della fallita e che serviva invece ad aumentarne artificiosamente il valore; f) mancata annotazione nella voce “fondi per rischi ed oneri” di una somma corrispondente al 10% di quella quantificata dal C.T.U. come dovuta dalla fallita in favore della Salernitana Sport Spa in una causa civile intercorsa tra le parti e precisamente la somma negativa di €. 653.330; g) falsificazione delle attestazioni in ordine all'esistenza di polizze fideiussorie asseritamente emesse dalla Vikay Financial Service in favore della Salernitana Calcio 1919 Spa per la rateizzazione di imposte in favore della Agenzia delle Entrate di Salerno; h) esponendo passività inesistenti, affermando in particolare in un'istanza di insinuazione al passivo (non accolta) di essere creditore della Società di €. 702.401,69 e di €. 1.191.598,31 in ragione di fideiussioni dallo stesso prestate in favore della fallita; - aggravato il dissesto della Società, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento, nonostante le continue perdite di esercizio e nonostante che – fin dalla chiusura del bilancio di esercizio al 30.06.2010 - fosse consapevole del completo assorbimento del patrimonio netto della Società, tenendo altresì presente che la Società era in stato di decozione fin dall'anno 2008, con le aggravanti previste dall'art. 219, comma 1 e 2 L.F.; d) art. 9, comma 1 e 2, del CGS, per aver partecipato, in concorso con i Signori Antonio Lombardi e Francesco Rispoli, ad una associazione volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica e a commettere illeciti quali quelli contestati e, in particolare, nel paragrafo F1, F2 e G dell’atto di deferimento; Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione della sanzione dell’inibizione di anni 5 (cinque) oltre alla preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC, per ciascuno dei tre deferiti. Per i deferiti, nessuno è comparso. Ciò premesso, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emerge quanto segue. La Procura Federale ha avviato in data 22 marzo 2012 il procedimento disciplinare n. 849 pf 11/12, avente ad oggetto il Fallimento della Società Salernitana Calcio 1919 Spa (teso a verificare possibili violazioni disciplinari derivanti per i dirigenti ai sensi del combinato disposto artt. 16 e 21, comma 2, delle NOIF), avendo appreso della sentenza dichiarativa di fallimento della Salernitana Calcio 1919 Spa (n. 64/2011 del 2/11/2011). Da un articolo di stampa si è appreso che presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno era stato avviato un procedimento penale a carico degli amministratori della Società Salernitana Calcio 1919 Spa e, di conseguenza: - in data 5 aprile 2012 il Procuratore Federale ha richiesto copia della documentazione inerente l’attività di indagine svolta dalla Procura della Repubblica di Salerno; - in data 31 maggio 2012 la Procura della Repubblica di Salerno “ha autorizzato l'estrazione di copia degli atti del procedimento penale, ad eccezione di quelli per i quali appare necessario mantenere il segreto sulle attività investigative”; - in risposta alla richiesta del Procuratore Federale del 18 ottobre 2012, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Salerno, il 31 ottobre 2012, ha comunicato che “il procedimento penale è ancora in fase di indagine e che non si sono verificati mutamenti rispetto al provvedimento emesso da questo P.M. riguardo ad analoga richiesta”; - facendo seguito alla richiesta del Procuratore Federale del 4 aprile 2013, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Salerno, in data 9 aprile 2013, ha comunicato che “il procedimento penale è ancora in fase di indagine con conseguente esistenza del segreto relativo agli atti dello stesso; - in risposta alla richiesta del Procuratore Federale del 20 gennaio 2014 la Procura della Repubblica di Salerno ha trasmesso in data 24 gennaio 2014 copia dell'avviso di conclusioni indagini del 5 dicembre 2013; - facendo seguito alla richiesta del Procuratore Federale del 29 gennaio 2015 il Tribunale di Salerno – Sezione GIP – GUP - ha trasmesso in data 2 febbraio 2015 autorizzazione ad estrarre copia del decreto di rinvio a giudizio del 22 ottobre 2014; - quindi, i collaboratori della Procura Federale, hanno proceduto all’acquisizione dei documenti dell’indagine penale presso la Procura della Repubblica di Salerno, in data 7 giugno 2012, 21 marzo 2014 e 16 febbraio 2015. L’indagine avviata dalla Procura Federale aveva originariamente la scadenza del 31 dicembre 2012 ma, la stessa è stata prorogata al 30 giugno 2013 (C.U. n. 108/CGF del 30 novembre 2012), e successivamente al 31 dicembre 2013 (C.U. n. 282/CGF del 30 maggio 2013) e al 30 giugno 2014 (C.U. n. 127/CGF del 28 novembre 2013). Nel corso del procedimento, sono stati espletati numerosi atti di indagine, in particolare, acquisendo gli atti di seguito indicati: Copia lettera di incarico prot. 6606/849 pf11-12/SP/dl del 22.03.2012; Comunicato Ufficiale n. 31/A del 25 luglio 2012; Visura camerale Soc. SALERNITANA Calcio 1919 Spa; Copia sentenza fallimento Soc. Salernitana – Trib. Salerno – n. 64/11; Comunicato Ufficiale n. 16/A del 18.07.2011; Fogli di censimento Società “ Salernitana Calcio 1919 Spa ” inerenti alla stagione Sportiva 2009/10, trasmessi dalla Lega Serie “B”; Fogli di censimento Società “ Salernitana Calcio 1919 Spa.” inerenti alla s.s. 2010/11, trasmessi dalla Lega Pro; Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2008 Società Salernitana Calcio 1919 Spa; Bilancio d’esercizio al 30 giugno 2009 Società Salernitana Calcio 1919 Spa; Bilancio d’esercizio al 30 giugno 2010 Società Salernitana Calcio 1919 Spa; Relazione CO.VI.SO.C. sulla verifica del 22 ottobre 2009; Relazione CO.VI.SO.C. sulla verifica del 23 febbraio 2010; Relazione CO.VI.SO.C. sulla verifica del 24 giugno 2010; Relazione CO.VI.SO.C. sulla verifica del 15 dicembre 2010; Relazione CO.VI.SO.C. sulla verifica del 27 maggio 2011; Comunicato Ufficiale n. 26/CDN del 3.11.2010; Comunicato Ufficiale n. 56/CDN dell'8.02.2011; Comunicato Ufficiale n. 76/CDN del 07.04.2011; Comunicato Ufficiale n. 283/CGF del 13.05.2011; Comunicato Ufficiale n. 25/CDN del 13.10.2011; Copia avviso conclusioni indagini preliminari Procedimento Penale n. 668/2012/21; Copia documentazione acquisita presso la Procura della Repubblica di Salerno il 7.06.2012: - Copia contratto licenza d'uso “Energy Power Srl c/ Salernitana Calcio” del 21.07.2009; - Copia scrittura privata cessione azioni “Lombardi c/ Cala CORP” del 9.2.2011; - Copia lettera dimissioni Francesco Rispoli; - Copia richiesta cessione crediti pro soluto del 25.10.2010; - Copia prospetto riepilogante calciatori Salernitana con prospetto pagamenti; - Copia scrittura privata “Lombardi c/Marinelli del 30.10.2009; - Copia ordinanza vendita immobiliare con incanto del 9.10.2009; - Copia valutazione azienda del 25.05.2010; - Copia verbale riunione Collegio sindacale del 4.10.2010; - Copia relazione gestione bilancio esercizio al 30.06.2010; - Copia atto costitutivo Società; - Copia cessione azioni del 4.06.2010; Copia documentazione acquisita presso la Procura della Repubblica di Salerno il 21.03. 2014: - Copia decreto sequestro preventivo n.8882/13 R.GIP del 19.11.2013; - Copia integrazione decreto sequestro preventivo n.8882/13 R.GIP del 19.12.2013; - Copia richiesta sequestro preventivo n.668/2012/21 del 24.10.2013; - Copia note trasmesse dal curatore fallimentare in data 05.06.2012; - Copia risultanze attività di PG relative al Proc. 668/2012 – Prot. 0673286 – del 12.12.2012; - Copia risultanze attività di PG relative al Proc. 668/2012 - Prot.0238222 – del 26.04.2012; - Copia relazione ex art.33 L.F. depositata dal Curatore fallimentare il 5.01.2012; - Copia n.62 allegati alla relazione del Curatore fallimentare del 5.01.2012; - Copia integrazione relazione ex art.33 L.F. e relativi allegati depositati il 23.04.2012; - Copia verbali interrogatorio dei Signori Antonio Lombardi (20.12.2011), Antonio Loschiavo (24.11.2012) e Francesco Rispoli (28.11.2011); - Copia risultanze di attività di PG – Prot. 0067820 – del 3.02.2012; - Copia risultanze di attività di PG – Prot. 0412483 – del 27.07.2011; - Copia risultanze di attività di PG – Prot. 0406790 – del 22.07.2011; 24) Copia decreto rinvio a giudizio del 22.10. 2014 acquisito presso la Procura della Repubblica di Salerno il 16 febbraio 2015. Con atto del 20 luglio 2015, è stata trasmessa agli interessati la comunicazione di conclusione delle indagini (ricevuta da Antonio Lombardi in data 23 luglio 2015, da Francesco RISPOLI in data 23 luglio 2015, e da Antonio Loschiavo restituita al mittente per compiuta giacenza. Come correttamente rilevato nell’atto di deferimento, dall’analisi della documentazione acquisita e sulla base dell’attività istruttoria inerente l’attività economica e gestionale della Società nel corso del biennio antecedente la sentenza dichiarativa di fallimento, è emerso quanto segue. A) - In relazione all’attività sportiva ed agli organi direttivi, nella stagione sportiva 2009/10 la Società ha disputato il campionato di serie B e dal 29 giugno 2009 al termine della stagione sportiva, il consiglio direttivo era composto da Francesco Rispoli, Amministratore Unico, e Antonio Lombardi, Presidente onorario, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione ad assumere obbligazioni in nome e per conto della Società e a rappresentarla legalmente, come appare dai fogli di censimento depositati presso la Lega Calcio il 29 giugno 2009. Nella stagione sportiva 2010/11 la Società ha disputato il campionato di Lega Pro - 1° Div.- e dal 30 giugno 2010 al 3 marzo 2011, il consiglio direttivo è stato composto da Francesco Rispoli, Amministratore Unico, e Antonio Lombardi, Presidente onorario, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione ad assumere obbligazioni in nome e per conto della Società e a rappresentarla legalmente, come risulta dai fogli di censimento depositati presso la Lega Calcio il 30 giugno 2010; dal 3 marzo 2011 alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, Amministratore Unico, risulta essere stato Antonio Loschiavo, mentre Antonio Lombardi, ha svolto l’incarico di Presidente Onorario fino al 14 marzo 2011, data in cui ha presentato le dimissioni, come appare dai fogli di censimento depositati presso la Lega Pro il 30 giugno 2010, il 3 marzo 2010 e il 12 maggio 2011. Il 18 luglio 2011 alla Società non è stata concessa la Licenza Nazionale 2011/12, con conseguente non ammissione al campionato di competenza (C.U. n.16/A del 8.07.2011) per il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico – finanziari”, previsti dal Titolo I) del C.U. n.158/A del 29 aprile 2011 e specificatamente: - mancato deposito dell'originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di €. 600.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico; - mancato ripianamento della carenza patrimoniale per €. 2.283.405,00; - mancato superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c., come risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2010; - mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo; - mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo; - mancato pagamento del debito IVA relativo al periodo d'imposta anno 2009; - mancato pagamento del debito Irap relativo al periodo d'imposta 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009. Il 21 luglio 2011 il Presidente Federale ha deliberato lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per la Società (Comunicato Ufficiale n. 40/A del 21 luglio 2011). In seguito all’intervenuta dichiarazione di fallimento della Società (2 novembre 2011), il 25 luglio 2012, il Presidente Federale ha deliberato la revoca dell’affiliazione alla SALERNITANA Calcio 1919 Spa (Comunicato Ufficiale n. 31/A del 25 luglio 2012). B) – Con specifico riferimento agli assetti proprietari ed alle cariche civilistiche, è emerso che il controllo della Salernitana Calcio 1919 Spa nel periodo 27 luglio 2009 – 27 maggio 2010 è stato detenuto da Antonio Lombardi, titolare dell'intero pacchetto azionario della Società, pari a 100.000 azioni del valore di €. 10 cadauna, per un corrispondente valore nominale di €. 1.000.000. Con procura institoria del 6 maggio 2008, conferitagli da Francesco Rispoli, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa, a Antonio Lombardi sono stati conferiti i seguenti poteri ed in particolare: - intrattenere rapporti con il sistema bancario; - stipulare i contratti con calciatori, Società e tesserati nell'ambito UEFA, CONI, FIGC, Lega Calcio di serie A, serie B, serie C e dilettanti, sia in fase di acquisizione, che di cessione totale e/o parziale; - effettuare i pagamenti degli stipendi e di ogni e qualsiasi emolumento ai tesserati e dipendenti della Società; - rappresentare, con ogni potere gestionale, la Società dinanzi agli organi sportivi di giustizia e non, ivi compresa la facoltà di stare in giudizio, conferendo appositi mandati ad litem; - stipulare contratti pubblicitari con sponsor, di leasing, noleggio, locazione finanziaria e non, anche ultranovennali, convenendo i corrispettivi e riscuoterli rilasciando corrispondenti quietanze anche da sportelli bancari; - assumere personale, convenire le relative retribuzioni e comparire innanzi alle autorità giudiziarie per la definizione di controversie di lavoro ed addivenire alla loro conciliazione; - acquistare e/o vendere beni mobili ed immobili, mezzi ed attrezzature e qualsiasi ed ogni altro bene di proprietà aziendale; - chiedere finanziamenti e fidi bancari e concedere le relative garanzie anche ipotecarie; - esigere e/o ritirare somme, valori, rendite, depositi, da qualunque amministrazione statale e/o parastatale provengano. Il 29 aprile 2010, Francesco Rispoli, ha revocato la procura institoria rilasciata a Antonio Lombardi. In data 27 maggio 2010, Antonio Lombardi ha ceduto n. 99.900 azioni del valore di €. 10,00 cadauna, per un corrispondente valore nominale di €. 999.000, ad Energy Sport Srl, Società appositamente costituita il 24 maggio 2010 e di cui il Sig. Antonio Lombardi risulta l'unico socio sottoscrittore delle quote sociali; nell'atto di trasferimento si legge che il prezzo di cessione convenuto è stato di €. 5.800.000, che la Società acquirente Energy Sport Srl avrebbe dovuto corrispondere al socio cedente con rate trimestrali di €. 725.000 cadauna, con decorrenza dal 30.08.2010 e fino al 30.05.2012. Le restanti 100 azioni, per un valore nominale di €. 1.000, risultavano, invece, acquisite dall'amministratore unico in carica, Francesco Rispoli. A decorrere dal 13 marzo 2007 e fino al 14 febbraio, 2011 la Società è stata amministrata dall'Amministratore Unico Francesco Rispoli (come rilevato dalla visura estratta dal Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Salerno il 23 marzo 2012). Il 14 febbraio 2011 Joseph Cala rilevava da Antonio Lombardi, che ne deteneva la proprietà tramite la Società Energy Sport Srl, il 99% del pacchetto azionario della Società “Salernitana Calcio 1919 Spa”, divenendo amministratore unico, ma in data 22 febbraio 2011, Joseph Cala abbandonava la Società a mezzo di cessione delle quote in favore di Antonio Lombardi. Dal 23 febbraio 2011 alla data dichiarativa del fallimento la Società è stata amministrata da Antonio Loschiavo. C) – Riguardo alla situazione economico-patrimoniale, è emerso che la Società Salernitana Calcio 1919 Spa ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2009 con una perdita di €. 3.030.400, conseguita dopo aver fatto registrare un valore della produzione di €. 8.065.982 e costi per €. 11.190.385; alla data di chiusura del bilancio il Patrimonio Netto ammontava a €. 474.312 e la Società vantava crediti verso clienti, tributari, imposte anticipate, enti-settore specifico ed altri, per un valore complessivo di €. 4.335.378, mentre era esposta per debiti verso banche, fornitori, tributari, istituti di previdenza e sicurezza sociale, per compartecipazione ex art. 102 bis delle NOIF, enti – settore specifico, ed altri, per complessivi €. 5.402.076. Il bilancio della Società al 30 giugno 2010, approvato dall’assemblea dei soci il 27/12/2010 (l'ultimo approvato), presentava una perdita di €. 2.248.450, conseguita dopo aver fatto registrare un valore della produzione di €. 7.190.443, costi di €. 10.375.267, partite straordinarie positive di €. 1.029.231; alla data di chiusura del bilancio il Patrimonio Netto ammontava a €. 503.261 e la Società vantava crediti verso clienti, tributari, imposte anticipate, ed altri, per un valore complessivo di €. 4.625.889 mentre era esposta per debiti verso banche, fornitori, tributari, istituti di previdenza e di sicurezza sociale, ed altri, per complessivi €. 4.714.307. D) I controlli sulla gestione eseguiti dalla Co.Vi.So.C. hanno consentito di appurare quanto segue. A conclusione dell'ispezione del 22 ottobre 2009 gli ispettori hanno segnalato, tra l'altro, che erano stati corrisposti gli stipendi, ma solo parzialmente, di luglio ed agosto 2009; i debiti tributari (I.V.A.) al 30 giugno 2009 risultavano pari ad €. 629.391,77, i debiti per ritenute pari ad €. 565.686,91, il debito IRAP pari ad €. 134.071,51, il debito per sanzioni ed interessi pari ad €. 23.943,31 ed infine il debito verso enti previdenziali pari ad €. 518.487,14; vi era un significativo importo di crediti (€. 2.043.484,96), alcuni relativi a stagioni sportive passate, a fronte di un elevato indebitamento nei confronti delle banche (€. 1.113.521,05), dell'erario e degli enti previdenziali; d) dalla situazione al 30 giugno 2009 risultava una perdita per l'esercizio 1 luglio 2008 - 30 giugno 2009 pari ad €. 525.907,94; l'assemblea dei soci tenutasi il 19 giugno 2009 aveva provveduto a coprire le perdite al 30 aprile 2009 pari ad €. 3.082.904,00, mediante l'azzeramento del capitale sociale esistente pari ad €. 2.000.000 e successiva ricostituzione dello stesso ad €. 1.000.000,00; versamenti effettuati dal socio Antonio Lombardi che era divenuto pertanto socio unico della Salernitana Calcio 1919 Spa. All’esito dell'ispezione del 23 febbraio 2010 è emerso che l'ultimo stipendio interamente corrisposto ai tesserati era quello del mese di settembre 2009; erano stati effettuati i versamenti Enpals e Irpef fino al mese di giugno 2009; risultava un debito I.V.A. aggiornato alla data del 31.12.2009, per €.1.201.358,34; il parametro VP/DF al 30 settembre 2009 ammontava a 10,42 discostandosi da quello calcolato dalla Società per 3,73 in quanto erano stati compiuti degli errori di calcolo nell'utilizzo dei prospetti contabili di riferimento; il bilancio al 30.06.2009 approvato il 12 novembre 2009 presentava una perdita di €. 525.907,24 a cui doveva aggiungersi quella in formazione che scaturiva dalla situazione al 31.12.2009, determinata provvisoriamente in €. 868.875,82; a fronte di tale situazione risultava convocata dal Collegio Sindacale per l'11 marzo 2010 un'assemblea avente all'o.d.g. “provvedimenti di cui all'art. 2446 c.c.”. Dall'ispezione del 24 giugno 2010 è emerso che l'ultimo stipendio interamente corrisposto ai tesserati era quello del mese di dicembre 2009; non erano stati effettuati i versamenti per contributi Enpals relativi al periodo luglio 2009 – maggio 2010; a fronte dei contributi omessi per il periodo luglio 2009 – maggio 2010 ed al saldo dovuto per una precedente dilazione, era stata richiesta una nuova rateizzazione per complessivi €. 1.117.785,07 versando la prima rata e la quota a carico del dipendente per €. 313.539,61, ma non risultava al momento pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'Enpals di accettazione della suddetta richiesta; risultava una debitoria nei confronti dell'erario di Irpef, trattenuta ai dipendenti per il periodo luglio '09 – maggio '10, per complessivi €. 897.926,78, di cui €. 799.031,65, dovevano essere versati entro il 30 giugno 2010 per la regolare ammissione al prossimo campionato; era stata richiesta alla competente Agenzia delle Entrate una rateizzazione del debito Iva 2008 per €. 300.744,44, del debito Irap 2007/08 per €. 134.071,51 e per differenze su Irpef dipendenti pari ad €. 34.049,81, per complessivi €. 517.813,07, comprensivi di sanzioni ed interessi, suddivisa 20 rate trimestrali, la cui prima saldata il 12 maggio 2010 e le successive 19 a partire dal 31 agosto 2010, ma anche per questa richiesta non era ancora pervenuta una comunicazione ufficiale di accettazione da parte dell'ente creditore; oltre ai debiti rateizzati e descritti nei punti precedenti ne risultavano altri e precisamente: Iva 2009 per €. 900.583,90, Irap 2008/09 per €. 71.300 ed Iva 2010 per €. 450.980,38; il parametro PA al 31.12.2009 risultava negativo e pari a - 0,115 con carenza di patrimonio netto pari ad €. 1.092.210,64; il parametro VP/DF al 31 dicembre 2009 era di 10,44 mentre il medesimo rapporto alla data del 31 marzo 2010 era pari a 8,50; in data 12 marzo 2010 si era tenuta un'assemblea straordinaria che aveva deliberato la copertura delle perdite maturate al 30 novembre 2009 ex art. 2447 del c.c. ed in proposito, la perdita evidenziata nella situazione di riferimento per l'operazione sul capitale (5 mesi di esercizio perdita di €. 464.000 circa) si era più che raddoppiata nella situazione semestrale (6 mesi di esercizio perdita di €. 1.054.000 circa); i crediti ancora da incassare per contratti di sponsorizzazione in essere, la posta più significativa riguardava l'accantonamento di €. 1.400.000, importo che risulta contrattualmente corretto, ma alla data della presente verifica, non risultava – come dichiarato dal dott. Roscigno, consulente della Società - ancora incassato sebbene fosse previsto l'incasso entro il 31.12.2009; in base al bilancio di verifica al 30 aprile 2010 la Società evidenziava una perdita in corso di formazione pari ad €. 2.808.515,20 che poneva di nuovo la Società nei casi previsti dall'art. 2447 c.c.. In data 15 dicembre 2010 è stata eseguita un’ulteriore ispezione, da cui è emerso che il Collegio Sindacale aveva certificato nei libri societari una forte crisi di liquidità ed un grave squilibrio costi/ricavi con la conseguente richiesta di convocazione dell'assemblea per gli adempimenti di cui all'art. 2447 c.c. e con invito all'amministratore unico a predisporre il bilancio definitivo al 30 giugno 2010, con le motivazioni a giustificazione del ritardo per i dovuti adempimenti di legge; l'ultimo stipendio interamente corrisposto ai tesserati era quello del mese di settembre 2010, mentre i contributi previdenziali e le ultime ritenute fiscali corrisposte erano quelle relativi agli stipendi di giugno 2010; non risultavano effettuati versamenti per contributi Enpals dal mese di luglio 2010 anche se erano state saldate regolarmente le rate in scadenza del debito rateizzato in 24 mesi relativo al periodo marzo 2009 – maggio 2010; dall'Agenzia delle Entrate era stata ottenuta una rateizzazione del debito Iva 2008 per €. 300.744,44, del debito Irap 2007/08 per €. 134.071,51 e di differenze su Irpef dipendenti pari ad €. 34.049,81, per complessivi €. 517.813,07, comprensivi di sanzioni ed interessi, suddivisa in 20 rate trimestrali di cui le scadute risultano versate; il parametro PA al 30 giugno 2010 risultava pari a 0,094 (parametro non ancora però calcolato dalla Società in quanto il bilancio non risultava approvato); il parametro R/I al 30 settembre 2010 risultava pari a 1,24 con una eccedenza di indebitamento pari ad euro 2.419.924,00 e differiva rispetto a quello calcolato dalla Società pari a 1,743, con una eccedenza di indebitamento di €.1.333.108,00; in base al bilancio di verifica al 30 settembre 2010 la Società presentava una perdita in corso di formazione pari ad €. 1.124.628,60 con una conseguente riduzione del patrimonio netto ad €. 192.633,97 che già poneva nuovamente la Società nei casi previsti dall'art. 2447 c.c.. Secondo il parere degli ispettori, la situazione societaria, evidenziava una seria criticità, richiedendo provvedimenti immediati da parte degli organi societari volti alla dotazione di nuove risorse finanziarie e all'impostazione di una gestione efficiente in grado di ridurre progressivamente l'ormai cronico squilibrio tra ricavi e costi della gestione. A conclusione dell'ispezione del 27 maggio 2011 è stato constatato che il bilancio d'esercizio al 30.06.2010 risultava approvato il 27 dicembre 2010 e riportava una perdita di €. 2.248.450,00, coperta con l'utilizzo dei versamenti in conto capitale già effettuati dai soci in precedenza; la semestrale al 31.12.2010 era stata approvata il 31.03.2011 e presentava una perdita di €. 3.554.648,00 non ancora coperta; la situazione contabile al 31.03.2011 presentava una perdita in formazione di €. 5.163.252,10; la Società versava nelle condizioni previste nell'art. 2447 c.c. già da diversi mesi, presentando un rilevante squilibrio economico e finanziario. Ciò impone continui ed insostituibili interventi di ricapitalizzazione da parte dei soci in mancanza dei quali la Società è insolvente. Tale stato rende la Società assolutamente dipendente dall'intervento dei soci che devono ricapitalizzarla con frequenza sostanzialmente mensile; l'ultimo stipendio pagato è quello relativo al mese di novembre 2010; il rapporto R/I al 30.06.2010 ricalcolato dagli ispettori risulta pari a 1,109 con un'eccedenza di indebitamento pari ad €. 2.705.470,00 e differisce rispetto a quello calcolato dalla Società pari a 1,293 con un'eccedenza di indebitamento pari ad €. 2.447.176,00; il rapporto R/I al 31.12.2010 ricalcolato risultava pari a 1,022 con un'eccedenza di indebitamento pari ad €. 3.070.668,00 e differisce rispetto a quello calcolato dalla Società pari a 1,191 con un'eccedenza di indebitamento pari ad €. 2.806.976,00; il parametro P/A al 30.06.2010 ricalcolato risultava pari a 0,094 e coincideva con quello calcolato dalla Società; il parametro P/A al 31.12.2010 ricalcolato risultava pari a - 0,595 e coincideva con quello calcolato dalla Società; la Società ha versato le ritenute ed i contributi sino a giugno 2010. E) – Gli Organi della Giustizia sportiva si sono già occupati delle vicende che hanno interessato la Società. Con particolare riferimento alle questioni inerenti aspetti di carattere amministrativo e gestionale (quindi, connesse allo stato di dissesto finanziario che ha preceduto il fallimento), con il Comunicato Ufficiale n. 26/CDN del 3 novembre 2010 la Commissione Disciplinare Nazionale, visto il deferimento del Procuratore Federale disposto il 15 ottobre 2010 nei confronti del Sig. Francesco Rispoli (Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) per la violazione dell’art. 10, comma 3, CGS, in relazione al titolo I) par. IV), lett. A) punto 1) del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2010/11, per il mancato pagamento entro il termine del 25 giugno 2010 degli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente, nonché dei contributi Enpals e della Società Salernitana Calcio 1919 Spa per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante, ha disposto l’applicazione della sanzione dell’inibizione di 8 mesi al Sig. Francesco Rispoli e punti due di penalizzazione alla Società rappresentata. Con il Comunicato Ufficiale n.56/CDN dell'8 febbraio 2011 la Commissione Disciplinare Nazionale, visto il deferimento del Procuratore Federale disposto il 3 gennaio 2011 nei confronti del Sig. Francesco Rispoli (Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) per la violazione prevista dall’art. 85, lett. C), paragrafo V, NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e, art. 90, comma 2, NOIF, per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti, del pagamento dei contributi Enpals, per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale e della Società Salernitana Calcio 1919 Spa per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante, ha disposto l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi uno al Sig. Francesco Rispoli e un punto di penalizzazione alla Società rappresentata. Con il Comunicato Ufficiale n.60/CDN del 24 febbraio 2011 la Commissione Disciplinare Nazionale, visto il deferimento del Procuratore Federale disposto il 30 novembre 2010 nei confronti del Sig. Francesco Rispoli (Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) per non aver osservato i termini stabiliti dal C.U. n.117/A del 25 maggio 2010 per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della licenza nazionale ed in particolare dell'organigramma societario e della Società Salernitana Calcio 1919 Spa per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante, ha disposto l’applicazione della sanzione dell’inibizione di giorni trenta al Sig. Francesco Rispoli ed €.10.000 di ammenda alla Società rappresentata. Con il Comunicato Ufficiale n.76/CDN del 7 aprile 2011 la Commissione Disciplinare Nazionale, visto il deferimento del Procuratore Federale disposto il 30 marzo 2011 nei confronti del Sig. Francesco Rispoli (Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) per la violazione prevista dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV, NOIF, in relazione all'art.10, comma 3, CGS e art. 90, comma 2, NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al 2° trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e della Società Salernitana Calcio 1919 Spa per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante, ha disposto l’applicazione della sanzione dell’inibizione di 6 mesi al Sig. Francesco Rispoli e punti due di penalizzazione alla Società rappresentata. Con il Comunicato Ufficiale n. 25/CDN del 13 ottobre 2011 la Commissione Disciplinare Nazionale, visto il deferimento del Procuratore Federale disposto il 9 agosto 2011 nei confronti dei Signori Antonio Lombardi (Presidente della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) e Francesco Rispoli (Amministratore Unico della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) per la violazione prevista dall’art. 1, comma 1, CGS per aver indotto il 14 settembre 2010 il calciatore Sig. Alessandro Bastrini a firmare la liberatoria degli emolumenti dovuti per la stagione sportiva 2009/10 per adempiere alle incombenze previste dalla normativa federale, promettendogli il versamento della somma dovutagli all’indomani, mentre veniva versata sola la metà e peraltro il 27 settembre 2010 e della Società Salernitana Calcio 1919 Spa per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti, ha disposto l’applicazione della sanzione dell’inibizione di 15 giorni al Sig. Antonio Lombardi, di mesi 1 al Sig. Francesco Rispoli e l'ammenda di €. 2.000 alla Società rappresentata. Con il Comunicato Ufficiale n. 60/CDN del 1 febbraio 2012 la Commissione Disciplinare Nazionale, visto il deferimento del Procuratore Federale disposto il 13 luglio 2011 nei confronti del Sig. Antonio Loschiavo (all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Salernitana Calcio 1919 Spa) per la violazione prevista dall’art. 85, lett. c), par. IV) delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, e all’art. 90, comma 2, NOIF, e dall’art. 85, lett. c), par. V) delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al 3° trimestre dovuti ai propri tesserati e ai relativi versamenti delle ritenute Irpef e contributi Enpals per le mensilità di gennaio – febbraio – marzo 2011 nei termini prescritti dalla normativa in vigore e per non aver ancora provveduto alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di dicembre 2010, nonché delle ritenute di legge inerenti gli emolumenti delle mensilità di ottobre – novembre – dicembre 2010, con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lett. c), comma 3, dell’ art. 10, CGS e della Società Salernitana Calcio 1919 Spa per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante, ha disposto l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi sette al Sig. Antonio Loschiavo e punti cinque di penalizzazione e l'ammenda di €. 10.000 alla Società rappresentata. Con il Comunicato Ufficiale n. 60/CDN del 1 febbraio 2012 la Commissione Disciplinare Nazionale, visto il deferimento del Procuratore Federale disposto il 13 luglio 2011 nei confronti del Sig. Francesco Rispoli (all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Salernitana Calcio 1919 Spa) per la violazione prevista dall’art. 85, lett. c), par. IV) delle NOIF in relazione all’art. 1, comma 1, CGS, per aver effettuato pagamenti di emolumenti a propri tesserati, utilizzando modalità differenti da quanto stabilito dalla normativa vigente della Società Salernitana Calcio 1919 Spa per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante, ha disposto l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi due a Francesco Rispoli e l'ammenda di €. 10.000 alla Società rappresentata. Con il Comunicato Ufficiale n. 64/CDN del 16 febbraio 2012 la Commissione Disciplinare Nazionale, visto il deferimento del Procuratore Federale disposto il 7 dicembre 2011 nei confronti dei Signori Francesco Caputo (calciatore), Mariano Stendardo (calciatore), Antonio Lombardi (già Presidente onorario e Procuratore con delega di amministrazione e rappresentanza della Salernitana Calcio 19119 Spa), Guglielmo Acri (direttore sportivo), Enrico Fedele (agente calciatori) e Gaetano Fedele (agente calciatore) per rispondere il primo della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1, CGS, con riferimento all’art. 94, comma 1, lett. a) delle NOIF e all’art. 8, comma 11, CGS, per aver pattuito con la Salernitana Calcio 1919 Spa per la Stagione Sportiva 2009/10 compensi “in nero” e pertanto in contrasto con le pattuizioni contrattuali ufficiali così come depositate presso la Lega di competenza; il secondo della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1, CGS, con riferimento all’art. 94, comma 1, lett. a) e comma 2, ultimo periodo, delle NOIF e all’art. 8, comma 11,, CGS, per aver pattuito con la Salernitana Calcio 1919 Spa per la Stagione Sportiva 2009/10 compensi “in nero” e pertanto in contrasto con le pattuizioni contrattuali ufficiali così come depositate presso gli Organi competenti, nonché per aver successivamente azionato il credito per detti compensi senza notificare la sua iniziativa alla Lega di competenza; dal terzo al sesto della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1, CGS, con riferimento all’art. 94, comma 1, lett. a) delle NOIF e all’art. 8, comma 10, CGS, per aver partecipato nella violazione addebitata alla Salernitana Calcio 1919 Spa ed ai citati calciatori che hanno pattuito nella Stagione Sportiva 2009/10 compensi “in nero” e pertanto in contrasto con le pattuizioni contrattuali ufficiali così come depositate presso la Lega di competenza; ha disposto la squalifica di giorni 45 e l’ammenda di €. 15.000 per il Sig. Francesco Caputo e di giorni 60 e l’ammenda di €. 15.000 per il Sig. Mariano Stendardo, l’inibizione per anni uno per il Sig. Antonio Lombardi e per mesi sei per il Sig. Guglielmo Acri, nonché la sospensione di mesi sei e l’ammenda di €. 15.000 ciascuno per i Signori Enrico Fedele e Gaetano Fedele. Con il Comunicato Ufficiale n. 73/CDN del 13 marzo 2013 la Commissione Disciplinare Nazionale, visto il deferimento del Procuratore Federale disposto il 29 novembre 2012 nei confronti dei Sig.ri Davide Torchia (agente calciatori) per la violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 1, e 12, comma 2, CGS, per non aver redatto il modulo predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato o inviato alla segreteria di quest’ultima il detto mandato e per non essersi assicurato che il proprio nome fosse stato inserito nel contratto di trasferimento del calciatore Ciro Polito; Cosimo D’Angelo (procurato) per la violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 1, e 16, comma 3, del Regolamento Agenti, per non aver redatto il mandato conferito al Sig. Davide Torchia sull’apposito modulo e per non essersi assicurato che il nome dell’agente fosse stato inserito nel contratto di trasferimento, nonché dell’art. 94 delle NOIF e art. 8, comma 6, per aver pattuito quale procuratore della Società Salernitana Calcio 1919 Spa, il pagamento, non previsto nel contratto federale regolarmente depositato, della ulteriore somma di €. 90.000; Ciro Polito (calciatore) per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 94 delle NOIF e 8, comma 11, CGS, per aver pattuito con la Salernitana Calcio 1919 Spa, il pagamento non previsto nel contratto federale regolarmente depositato, della ulteriore somma di €. 90.000; Antonio Lombardi (Presidente Salernitana Calcio 1919 Spa) per la violazione dell’art. 1, comma 3, CGS, per aver omesso di presentarsi al collaboratore della Procura Federale, benché da questi ritualmente convocato, ha disposto la squalifica di giorni 21 e l’ammenda di €. 6.000 per il Sig. Ciro Polito, giorni 20 di sospensione della licenza per il Sig. Davide Torchia, e l’inibizione per mesi sei e l’ammenda di €. 15.000 per il Sig. Cosimo D’Angelo e per mesi uno e l’ammenda di €. 5.000 per il Sig. Antonio Lombardi. F) – Anche dagli atti facenti parte del procedimento penale n. 668/12/21 R.G.N.R. avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, (in fase dibattimentale), sono emersi elementi di valutazione utili, posto che risultano essere stati rinviati a giudizio gli amministratori della Società Salernitana Calcio 1919 Spa, Antonio Lombardi, Francesco Rispoli e Antonio Loschiavo, (cfr. provvedimento del G.U.P. del Tribunale di Salerno del 22 ottobre 2014), contestando loro: F1) il reato previsto dagli artt. 110, 216, comma 1, nn. 1 e 2, e II, 223, comma I e II L.F. perché, agendo in concorso tra loro, il Sig. Antonio Lombardi, institore fino al 4 giugno 2010, ma in realtà amministratore di fatto ed effettivo proprietario della Salernitana Calcio 1919 Spa fino alla data del fallimento, nonché azionista unico fino al 27 maggio 2010 e successivamente socio unico della Energy Sport Srl, titolare del 99% delle quote sociali, il Sig. Antonio Loschiavo, legale amministratore p.t., e il Sig. Francesco Rispoli, socio di minoranza ed amministratore della predetta Società fino al 3 marzo 2011: 1) Bancarotta patrimoniale: 1a) Distrazione dei beni indicati nel registro dei cespiti ammortizzabili per un valore contabile di €. 65.461,50; 1b) Occultamento di beni per un valore di €. 35.753,30 consistente – tra l'altro – in materiale informatico, telefoni ed arredi, un'autovettura Opel Astra tg. BD314PT, un trattorino tosa erba, una pressa manuale; 1c) Distrazione della somma di €. 533,16 indicata nel conto cassa della Società; 1d) Distrazione della somma di €. 7.599,98 versata dalla Mobylia Megastore Consulting Spa direttamente al Sig. Antonio Loschiavo; 1e) Distrazione della somma di €. 3.000,00 versata dalla Intercaf Srl; 2) Bancarotta documentale: Falsificazione, con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurarsi un ingiusto profitto, delle scritture contabili, tenendole in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e segnatamente: 2a) non iscrivendo debiti di rilevante entità, tanto che, mentre venivano ammessi al passivo debiti per €. 12.504.034,89, dalle scritture contabili risultavano per soli €. 2.292.611,95; 2b) annotando note di credito e precisamente, la n. 1 del 30.06.2008 dell'importo di €. 96.000,00 in favore della Interauto Srl, la n.4 del 20.09.2010, non rinvenuta, dell'importo di €. 840.000,00 in favore della V.RU.DA. Srl a storno di una fattura di pari importo e la n.5 del 31.12.2010, non rinvenuta, dell'importo di €. 840.000,00 in favore della Agricoltura 2000 Srl, a storno di una fattura di pari importo, in modo tale che il patrimonio societario risultasse pari a €. 503.261 invece della reale situazione di una perdita di €. 896.739 con consequenziale revoca della licenza per partecipare a competizioni sportive; 2c) mancata annotazione di debiti verso la Energy Power Srl di cui era azionista unico il Lombardi per €. 480.000, inerente il comodato oneroso del simbolo della squadra di calcio “Salernitana”; 2d) falsa annotazione della somma di €. 1.729.140 in conto futuro aumento di capitale, risultante come effettuata da Antonio Lombardi che al momento del fatto ufficialmente non era più socio; 2e) annotazione di vendita delle azioni in possesso del Lombardi pari al 99,99 del capitale sociale della Energy Sport Srl, avente come socio unico lo stesso Lombardi, per la somma di €. 5.800.000, da pagare con rate trimestrali di €. 725.000 cadauna, prezzo assolutamente incompatibile con il valore e con i risultati gestionali della fallita e che serviva invece ad aumentarne artificiosamente il valore; 2f) mancata annotazione nella voce “fondi per rischi ed oneri” di una somma corrispondente al 10% di quella quantificata dal C.T.U. come dovuta dalla fallita in favore della Salernitana Sport Spa in una causa civile intercorsa tra le parti e precisamente la somma negativa di €. 653.330; 2g) falsificazione delle attestazioni in ordine all'esistenza di polizze fideiussorie asseritamente emesse dalla Vikay Financial Service in favore della Salernitana Calcio 1919 Spa per la rateizzazione di imposte in favore della Agenzia delle Entrate di Salerno; 3) durante la procedura fallimentare (bancarotta post-fallimentare): 3a) il Lombardi esponendo passività inesistenti, segnatamente affermando in un'istanza di insinuazione al passivo (non accolta) di essere creditore della Società di €. 702.401,69 e di €. 1.191.598,31 in ragione di fideiussioni dallo stesso prestate in favore della fallita; F2) il reato previsto dagli artt. 110, 217 e 223 L.F. perché, agendo in concorso tra loro, il Sig. Antonio Lombardi, amministratore di fatto ed effettivo proprietario della Salernitana Calcio 1919 Spa fino alla data del fallimento, nonché azionista unico fino al 27 maggio 2010 e successivamente socio unico della Energy Sport Srl, titolare del 99% delle quote sociali, il Sig. Antonio Loschiavo, legale amministratore p.t., e il Sig. Francesco Rispoli, socio di minoranza ed amministratore della predetta Società fino al 3 marzo 2011, aggravavano il dissesto della Società, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento, nonostante le continue perdite di esercizio e nonostante che – fin dalla chiusura del bilancio di esercizio al 30.06.2010 – i predetti Lombardi, Loschiavo e Rispoli, fossero consapevoli del completo assorbimento del patrimonio netto della Società, tenendo altresì presente che la Società era in stato di decozione fin dall'anno 2008, con le aggravanti previste dall'art. 219, comma 1 e 2 L.F., per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e commettendo più fatti di bancarotta. Ad Antonio Lombardi e Francesco Rispoli, con decreto di rinvio a giudizio, sono stati contestate le seguenti fattispecie penali: F3) reato previsto dagli artt. 110 c.p., 10 ter, 61 n. 7 c.p., decreto legislativo n.74/2000 perché, agendo in concorso tra loro, il Lombardi, amministratore di fatto ed effettivo proprietario della Salernitana Calcio 1919 Spa fino alla data del fallimento, nonché azionista unico fino al 27 maggio 2010 e successivamente socio unico della Energy Sport Srl, titolare del 99% delle quote sociali ed il Rispoli, amministratore della predetta Società fino al 3 marzo 2011, omettevano di versare €. 283.135 a titolo di I.V.A. per l'anno 2009, con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa (Agenzia delle Entrate di Salerno) un danno patrimoniale di rilevante gravità; F4) reato previsto dagli artt. 110 c.p., 10 ter, 61 n. 7 c.p., decreto legislativo n.74/2000 perché, agendo in concorso tra loro, il Lombardi, amministratore di fatto ed effettivo proprietario della Salernitana Calcio 1919 Spa fino alla data del fallimento, nonché azionista unico fino al 27 maggio 2010 e successivamente socio unico della Energy Sport Srl, titolare del 99% delle quote sociali ed il Rispoli, amministratore della predetta Società fino al 3 marzo 2011, omettevano di versare €. 283.135 a titolo di I.V.A. per l'anno 2010, con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa (Agenzia delle Entrate di Salerno) un danno patrimoniale di rilevante gravità; F5) reato previsto dagli artt. 110 c.p., 10 bis, decreto legislativo n.74/2000, 61 n. 7 c.p. perché, agendo in concorso tra loro, il Lombardi, amministratore di fatto ed effettivo proprietario della Salernitana Calcio 1919 Spa fino alla data del fallimento, nonché azionista unico fino al 27 maggio 2010 e successivamente socio unico della Energy Sport Srl, titolare del 99% delle quote sociali ed il Rispoli, amministratore della predetta Società fino al 3 marzo 2011, omettevano di versare €. 743.369 a titolo di ritenute e TFR risultanti dalla dichiarazione del sostituto di imposta – anno 2010 - con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa (Agenzia delle Entrate di Salerno) un danno patrimoniale di rilevante gravità. G) – Dagli atti del procedimento, assume particolare rilievo (di dominus) il ruolo svolto da Antonio Lombardi, considerando le circostanze che depongono nel senso di una regia (di diritto e di fatto ed occulta) del vero “dominus” degli atti direttamente ed indirettamente riconducibili alla fallita Società: G1) Sin dal 6 marzo 2007, data in cui l'assemblea dei soci, ha formalmente preso atto delle sue formali dimissioni dalla carica di Presidente del C.d.A. della Società, il Sig. Antonio Lombardi, ha conservato il ruolo di vero gestore e principale responsabile degli accadimenti che hanno caratterizzato il tracollo economico e finanziario della Salernitana Calcio 1919 Spa; a tal proposito, è da evidenziare che, nel corso della richiamata assemblea del 6 marzo 2007, è stata conferita al Lombardi la carica di Presidente onorario, come risultante dai fogli censimento comunicati alla Leghe di competenza. Una “carica simbolica”, ma che ha consentito al Lombardi di continuare a rappresentare il sodalizio sportivo, soprattutto nei rapporti con i terzi (tesserati del club, clienti, fornitori); G2) in data 6 maggio 2008 il Sig. Antonio Lombardi veniva, altresì, nominato “institore” della Società; una carica che gli ha consentito, nel suo ruolo di vero e proprio “alter ego” dell'organo gestorio di essere titolare di ampi poteri gestionali e di firma su tutti i rapporti di conto corrente intrattenuti dalla Società, come emerso da numerosi assegni dallo stesso sottoscritti, anche in periodi successivi alla sua formale revoca da institore del 29 aprile 2010 ed iscritta il 4 giugno 2010; G.3) il Sig. Antonio Lombardi ha inoltre svolto ulteriori ruoli significativi in molteplici aspetti delle vicende amministrative e societarie della Salernitana Calcio 1919 Spa come si evince dalla copiosa documentazione acquisita presso il Tribunale di Salerno e che qui si ha per trascritta ed in particolare: a) nel marzo 2010, lo stesso si è reso garante presso il Banco di Napoli delle obbligazioni assunte dalla Salernitana Calcio 1919 Spa al fine di ottenere ingenti aperture di credito; b) in data 30 marzo 2011, al fine di consentire un'apertura di credito per €. 1.000.000 su un conto corrente acceso dalla Salernitana Calcio sempre presso il Banco di Napoli, ha concesso in pegno all'istituto di credito un contratto di gestione dei titoli in portafoglio a lui intestato, costituendosi garante fino alla concorrenza di €. 640.000; c) compare tra i destinatari della missiva della Confcredito Scpa dell'8 settembre 2011 recante ad oggetto “garanzia fideiussoria di €. 40.000 in favore della Salernitana Calcio Spa; d) successivamente all'atto di cessione del pacchetto azionario in favore della Società Energy Sport Srl, il Lombardi, nel periodo 1 giugno – 31 luglio 2010, da soggetto formalmente non facente più parte della “Salernitana Calcio 1919 Spa”, ha finanziato quest'ultima con versamenti personali del valore di €. 1.349.140 effettuati in “conto capitale futuro aumento”; e) inoltre dal riscontro dell'ultima verifica ispettiva operata dalla Co.Vi.So.C. in data 27 maggio 2011, sono emersi ulteriori versamenti del valore di €. 896.000 impropriamente operati dal Lombardi in prima persona nel periodo 13.10.2010 – 23.02.2011, sempre con la causale “conto capitale futuro aumento”: Pertanto, nel periodo di maggiore tensione economico – finanziaria della Salernitana Calcio 1919 Spa, il Lombardi ha conferito la complessiva somma di €. 2.245.140 (1.340.140 più 896.000) dissimulando la reale finalità dei conferimenti operati. Infatti, non rivestendo più formalmente la qualifica di socio, i versamenti non potevano essere imputati alla voce “capitale”, come invece è stato fatto, sia al fine di migliorare artatamente la struttura patrimoniale della Società, che di coprire le consistenti perdite già accumulate; tali elargizioni in favore della Società, eseguite in un periodo in cui era palese lo stato di decozione e di insolvenza, devono essere considerati “ulteriori debiti” che hanno contribuito al totale dissesto, determinando un danno patrimoniale di rilevante entità. Dagli atti del procedimento emerge che sin dal momento della sua costituzione, avvenuta il 28 luglio 2005, la Società “Salernitana Calcio 1919 Spa”, non è mai stata in grado di perseguire l’equilibrio economico, avendo costantemente e periodicamente registrato consistenti perdite che hanno completamente eroso le risorse patrimoniali disponibili; una preoccupante performance che ha assunto la massima criticità nel corso delle annualità 2009 e 2010, ove le croniche ed allarmanti criticità strutturali del patrimonio ed il consistente squilibrio economico e finanziario hanno raggiunto livelli insostenibili, culminati nell'inevitabilmente declatoria di fallimento della Società. In particolare, dalle risultanze delle ispezioni della Co.Vi.So.C. (sopra descritte sub D) e dai provvedimenti disciplinari sopra evidenziati (al punto E), emerge che gli amministratori (sia di fatto che di diritto) che si sono succeduti nel corso del tempo anziché fare fronte all’imponente situazione debitoria “ereditata”, hanno posto in essere artifici gestionali, contabili e finanziari, aggravando ulteriormente la situazione, dissimulando e procrastinando nel tempo il palese stato di insolvenza e di decozione, in pregiudizio della fallita Società e del suo ceto creditorio. Al riguardo, va condiviso quanto affermato dalla C.G.F. con la decisione del 12 luglio 2011 (C.U. n. 3/CGF), secondo cui i componenti del consiglio di amministrazione di una Società di capitali sono titolari ope legis di un dovere di vigilanza sulla gestione della Società medesima e ciò anche quando abbiano delegato i propri poteri a singoli amministratori; l’esercizio di tale controllo, e la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall’attività posta in essere da chi effettivamente amministra, implica che quando non vi sia condivisione sul modus operandi del soggetto delegato, l’amministratore debba esprimere formalmente il proprio dissenso rispetto ad esso. Ciò vale, ovviamente, anche nelle ipotesi in cui un soggetto accetti il ruolo di amministratore allo scopo di fare da prestanome ad un amministratore di fatto, pur nella consapevolezza che la propria condotta omissiva possa determinare la sottrazione del patrimonio alla garanzia dei creditori, per cui lo stato di insolvenza della Società può derivare dal venir meno del suo dovere di vigilanza sull'integrità del patrimonio sociale (Cass. Pen., Sez. V, 6.7.2011 n. 40092), ed allo stesso amministratore di diritto ben può essere riconosciuta, quindi, una corresponsabilità nella causazione del dissesto proprio in forza della posizione di garanzia da lui assunta in base all’art. 2392 c.c. (Cass. Pen., Sez. III, 19.11.2013 n. 47110). La Procura Federale ha correttamente messo in rilievo che, grazie alla nomina alla carica di Presidente onorario, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione ad assumere obbligazioni in nome e per conto della Società e a rappresentarla, Antonio LOMBARDI, dal mese di giugno 2009 e fino al 14 marzo 2011, ha sempre agito quale effettivo proprietario ed amministratore di fatto della stessa, come appare in particolare dagli aspetti evidenziati (al punto G), ponendo in essere tutta una serie di atti tipici di gestione di una Società sportiva (Trib. Milano, Sez. VIII, 18.10.2007, in Giur. It. 2008, 5, 116, secondo cui la funzione di amministratore di fatto deve manifestarsi “in una serie di atti coordinati sul piano funzionale dalla unicità dello scopo e in atti ‘tipici’, ovvero atti giustificati dal potere di iniziativa proprio di chi governa una Società in vista del suo funzionamento, di atti diretti a conseguire l’oggetto sociale, o ancora di atti di esecuzione delle delibere assembleari”). L’insieme di tali elementi inducono a ritenere che Antonio Lombardi abbia esercitato: dal 6 marzo 2007 al 14 marzo 2011 il ruolo di Presidente Onorario; dal 6 maggio 2008 al 29 aprile 2010 il ruolo di institore; e oltre tale data anche di fatto i poteri tipici e inerenti alla qualifica ed alla funzione di amministratore della Società Salernitana Calcio 1919 Spa non occasionalmente, né tanto meno subordinatamente agli amministratori di diritto, dirigendo la propria attività gestionale in nome della Società e curandone le esigenze alla stregua di un amministratore legalmente investito, e che tale attività sia stata svolta dal Lombardi in modo continuativo e significativo (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 20.6.2013 n. 35346). Dagli elementi di valutazione acquisiti nel corso del procedimento, risulta che tutti gli incolpati, avuto riguardo alle loro specifiche cariche e competenze ed alle funzioni di fatto esercitate, hanno svolto attività gestionali per la Salernitana Calcio Spa nel biennio antecedente il fallimento, contribuendo, con i propri comportamenti, alla cattiva gestione ed al grave dissesto economico e patrimoniale della Società, secondo i criteri evidenziati dalle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale del 20 novembre 2008 (C.U. n. 36/CDN del 20 novembre 2008), violando altresì il principio di corretta gestione sancito dall’art. 19 dello Statuto della FIGC. Per valutare tali condotte, va tenuto conto della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 1° ottobre 2013 (C.U. 20/CDN), con la quale è stata affermata la responsabilità nel dissesto economico-patrimoniale di una Società calcistica fallita degli amministratori della Società controllante o socio unico della stessa per aver omesso i doveri di controllo della corretta gestione nei confronti degli amministratori della Società avendone anzi avallato e consentito i loro comportamenti, nonché per non aver attivato iniziative di ricapitalizzazione e di risanamento con ciò contribuendo ad aggravare lo stato di decozione della Società poi fallita. Alla luce delle circostanze sopra descritte, deve ritenersi che le responsabilità gestionali che hanno portato al dissesto economico - patrimoniale della Società Salernitana Calcio 1919 Spa siano attribuibili, anzitutto, ad Antonio Lombardi, Presidente Onorario della Società dal 6 marzo 2007 fino al 14 marzo 2011, nonché institore dal 6 maggio 2008 al 29 aprile 2010 e amministratore di fatto e socio di riferimento dal mese di marzo 2011 sino alla dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento alla mancata iscrizione al campionato di Lega Pro – 1° Div. - per la stagione sportiva 2011/12 ed al conseguente svincolo dei calciatori tesserati, alla cessazione di ogni attività sportiva ed al successivo fallimento. Responsabilità gestionali che hanno portato al dissesto economico-patrimoniale della Società sono configurabili anche in capo a coloro che hanno rivestito il ruolo di amministratori di diritto durante la gestione di fatto e di diritto del Sig. Antonio Lombardi, ossia ai Sig.ri Francesco Rispoli, Amministratore Unico dal 29 giugno 2009 al 3 marzo 2011 e Antonio Loschiavo, Amministratore Unico dal 3 marzo 2011 al 2 novembre 2011, data della sentenza dichiarativa di fallimento della Società, i quali non hanno posto in essere alcuna iniziativa volta a contrastare il progressivo deterioramento economico della Società, né si sono dissociati dai criteri gestionali posti in essere dal Sig. Lombardi, né hanno utilizzato, al fine di tutelare il patrimonio della Società, i propri poteri di amministratore unico per revocare le deleghe conferite al Sig. Lombardi, anzi consentendogli ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale, omettendo, altresì, gli indispensabili interventi sul capitale sociale. Del resto, l’indagine espletata ha consentito di appurare l’esistenza di un vincolo personale permanente tra Antonio Lombardi, Francesco Rispoli e Antonio Loschiavo, che si è sviluppato realizzando le condotte sopra descritte, in un contesto spazio - temporale che evidenzia l’esistenza di una associazione ex art. 9 del CGS, finalizzata alla commissione di illeciti quali quelli contestati, nell’ambito della quale Antonio Lombardi è da ritenere il promotore e Francesco Rispoli e Antonio Loschiavo, i partecipanti. Va anche rimarcato che nell’ambito del procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Salerno, ai tre deferiti sono state contestate numerose fattispecie di rilevanza penale in danno della Società fallita (come emerge dal provvedimento del G.U.P. del 22 ottobre 2014). L’insieme delle condotte contestate ai deferiti va valutato tenendo conto della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 1° ottobre 2013 (C.U. 20/CDN), con la quale è stata affermata la responsabilità nel dissesto economico-patrimoniale di una Società calcistica fallita degli amministratori della Società controllante o socio unico della stessa per aver omesso i doveri di controllo della corretta gestione nei confronti degli amministratori della Società fallita, avendone anzi avallato e consentito i loro comportamenti, nonché per non aver attivato iniziative di ricapitalizzazione e di risanamento con ciò contribuendo ad aggravare lo stato di decozione della Società poi fallita. In sostanza, a parere di questa Sezione Disciplinare, gli accertamenti compiuti in sede di indagini confermano le responsabilità contestate dalla Procura Federale in quanto gli elementi di valutazione acquisiti nel corso del procedimento vanno valutati tenendo conto che l'art. 21, comma 2, delle NOIF prevede che non possono essere 'dirigenti" né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla FIGC "gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento". Ai fini delle decisioni da assumere in questa sede, va considerato il parere interpretativo con il quale la Corte Federale ha evidenziato che per l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società (cfr. Comunicato Ufficiale n. 21/CF del 28 giugno 2007). Gli atti di indagini sopra richiamati inducono a ritenere che gli incolpati, in ragione delle loro specifiche cariche e competenze, hanno svolto effettive funzioni gestionali nell'ambito societario e, comunque, nel biennio antecedente il fallimento, hanno contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione della Società, secondo i criteri evidenziati dalle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale del 20 novembre 2008 (cfr. C.U. n. 36/CDN del 20/11/2008). Sul punto, va richiamato il principio stabilito dalla Corte di Giustizia Federale con la decisione del 19 giugno 2014 (C.U. n. 335 CGF del 19 giugno 2014, i cui motivi sono stati illustrati nel C.U. n. 21 CGF del 7 agosto 2014), sulla base del quale le responsabilità di una grave crisi finanziaria che sfoci nel dissesto economico-patrimoniale di una Società sono da ascrivere anche alle cattive condotte di amministratori e soci, quando risultino omesse condotte gestionali virtuose tali da por rimedio agli squilibri dei conti e, comunque, iniziative idonee alla ricapitalizzazione. Dagli elementi di valutazione sopra descritti, risulta confermato che la situazione economico-finanziaria della Società è stata improntata nell'ultimo biennio di attività sportiva ad una gestione non corretta, aggravata dai comportamenti sopra descritti che, di fatto, hanno lasciato la Società al suo destino, come confermato anche dalla mancata iscrizione al campionato professionistico di competenza e dalla cessazione di ogni attività sportiva. In sostanza, a parere di questa Sezione Disciplinare, gli accertamenti compiuti in sede di indagini confermano la responsabilità dei deferiti in quanto: - Antonio Lombardi, Presidente Onorario, con ampi poteri gestionali ed economici della Società Salernitana Calcio 1919 Spa, dal 29 giugno 2009 al 14 marzo 2011, institore dal 6 maggio 2008 al 29 aprile 2010, nonché amministratore di fatto fino al 2 novembre 2011 (data del fallimento della Società) si è reso responsabile delle seguenti violazioni: a) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1) in relazione all’applicazione dell'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico-patrimoniale che ha comportato la mancata iscrizione al campionato di competenza nella stagione sportiva 2011/12 ed il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, nonché il fallimento della stessa, per le condotte sopra indicate (in particolare, ai punti D, E, F e G); b) art. 1, comma 1, e art. 8, comma 1 e 2, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver: - distratto beni di proprietà della Società per un valore contabile di €. 65.461,50, occultato beni per un valore di €. 35.753,30 consistenti in materiale informatico, telefoni ed arredi, un'autovettura Opel Astra tg. BD314PT, un trattorino tosa erba, una pressa manuale, distratto la somma di €. 533,16 come indicata nel conto cassa della Società, distratto la somma di €. 3.000 versata dalla Intercaf Srl; - falsificato le scritture contabili, tenendole in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e segnatamente: a) non iscrivendo debiti di rilevante entità, tanto che, mentre venivano ammessi al passivo debiti per €. 12.504.034,89, dalle scritture contabili risultavano per soli €. 2.292.611,95; b) annotando note di credito e precisamente, la n. 1 del 30.06.2008 dell'importo di €. 96.000,00 in favore della Interauto Srl, la n. 4 del 20.09.2010, non rinvenuta, dell'importo di €. 840.000,00 in favore della V.RU.DA. Srl a storno di una fattura di pari importo e la n. 5 del 31.12.2010, non rinvenuta, dell'importo di €. 840.000,00 in favore della Agricoltura 2000 Srl, a storno di una fattura di pari importo, in modo tale che il patrimonio societario risultasse pari a €. 503.261 invece della reale situazione di una perdita di €. 896.739 con consequenziale revoca della licenza per partecipare a competizioni sportive; c) mancata annotazione di debiti verso la Energy Power Srl di cui era unico azionista per €. 480.000, inerente il comodato oneroso del simbolo della squadra di calcio “Salernitana”; d) falsa annotazione della somma di €. 1.729.140 in conto futuro aumento di capitale, risultante come effettuata da Antonio Lombardi che al momento del fatto ufficialmente non era più socio; e) annotazione di vendita delle azioni in possesso del Lombardi pari al 99,99 del capitale sociale della Energy Sport Srl, avente come socio unico lo stesso Lombardi, per la somma di €. 5.800.000, da pagare con rate trimestrali di €. 725.000 cadauna, prezzo assolutamente incompatibile con il valore e con i risultati gestionali della fallita e che serviva invece ad aumentarne artificiosamente il valore; f) mancata annotazione nella voce “fondi per rischi ed oneri” di una somma corrispondente al 10% di quella quantificata dal C.T.U. come dovuta dalla fallita in favore della Salernitana Sport Spa in una causa civile intercorsa tra le parti e precisamente la somma negativa di €. 653.330; g) falsificazione delle attestazioni in ordine all'esistenza di polizze fideiussorie asseritamente emesse dalla Vikay Financial Service in favore della Salernitana Calcio 1919 Spa per la rateizzazione di imposte in favore della Agenzia delle Entrate di Salerno; h) esponendo passività inesistenti, affermando in particolare in un'istanza di insinuazione al passivo (non accolta) di essere creditore della Società di €. 702.401,69 e di €. 1.191.598,31 in ragione di fideiussioni dallo stesso prestate in favore della fallita; - aggravato il dissesto della Società, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento, nonostante le continue perdite di esercizio e nonostante che – fin dalla chiusura del bilancio di esercizio al 30.06.2010 - fosse consapevole del completo assorbimento del patrimonio netto della Società, tenendo altresì presente che la Società era in stato di decozione fin dall'anno 2008, con le aggravanti previste dall'art. 219, comma 1 e 2 L.F.; - omesso di versare €. 283.135 a titolo di I.V.A. per l'anno 2009, con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa (Agenzia delle Entrate di Salerno) un danno patrimoniale di rilevante gravità; - omesso di versare €. 283.135 a titolo di I.V.A. per l'anno 2010, con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa (Agenzia delle Entrate di Salerno) un danno patrimoniale di rilevante gravità; - omesso di versare €. 743.369 a titolo di ritenute e TFR risultanti dalla dichiarazione del sostituto di imposta – anno 2010 - con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa (Agenzia delle Entrate di Salerno) un danno patrimoniale di rilevante gravità; c) art. 9, comma 1 e 2, del CGS, per aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con i Signori Francesco RISPOLI e Antonio Loschiavo ad una associazione volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica e a commettere illeciti quali quelli contestati, come sopra evidenziato (in particolare, ai punti F e G); - Francesco Rispoli Amministratore Unico della Salernitana Calcio 1919 Spa dal 29 giugno 2009 al 3 marzo 2011, si è reso responsabile delle seguenti violazioni: a) art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica, come sopra evidenziato (in particolare, ai punti D, E ed F); b) art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1bis, comma 1), per aver omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dal Sig. Antonio Lombardi, anzi consentendogli ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali; c) art. 1, comma 1, e art. 8, comma 1 e 2, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver: - distratto beni di proprietà della Società per un valore contabile di €. 65.461,50, occultato beni per un valore di €. 35.753,30 consistenti in materiale informatico, telefoni ed arredi, un'autovettura Opel Astra tg. BD314PT, un trattorino tosa erba, una pressa manuale, distratto la somma di €. 533,16 come indicata nel conto cassa della Società, distratto la somma di €. 3.000 versata dalla Intercaf Srl; - falsificato scritture contabili, tenendole in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e segnatamente: a) non iscrivendo debiti di rilevante entità, tanto che, mentre venivano ammessi al passivo debiti per €. 12.504.034,89, dalle scritture contabili risultavano per soli €. 2.292.611,95; b) annotando note di credito e precisamente, la n. 1 del 30.06.2008 dell'importo di €. 96.000,00 in favore della Interauto Srl, la n. 4 del 20.09.2010, non rinvenuta, dell'importo di €. 840.000,00 in favore della V.RU.DA. Srl a storno di una fattura di pari importo e la n. 5 del 31.12.2010, non rinvenuta, dell'importo di €. 840.000,00 in favore della Agricoltura 2000 Srl, a storno di una fattura di pari importo, in modo tale che il patrimonio societario risultasse pari a €. 503.261 invece della reale situazione di una perdita di €. 896.739 con consequenziale revoca della licenza per partecipare a competizioni sportive; c) mancata annotazione di debiti verso la Energy Power Srl di cui era unico azionista per €. 480.000, inerente il comodato oneroso del simbolo della squadra di calcio “Salernitana”; d) falsa annotazione della somma di €. 1.729.140 in conto futuro aumento di capitale, risultante come effettuata da Antonio Lombardi che al momento del fatto ufficialmente non era più socio; e) annotazione di vendita delle azioni in possesso del Lombardi pari al 99,99 del capitale sociale della Energy Sport Srl, avente come socio unico lo stesso Lombardi, per la somma di €. 5.800.000, da pagare con rate trimestrali di €. 725.000 cadauna, prezzo assolutamente incompatibile con il valore e con i risultati gestionali della fallita e che serviva invece ad aumentarne artificiosamente il valore; f) mancata annotazione nella voce “fondi per rischi ed oneri” di una somma corrispondente al 10% di quella quantificata dal C.T.U. come dovuta dalla fallita in favore della Salernitana Sport Spa in una causa civile intercorsa tra le parti e precisamente la somma negativa di €. 653.330; g) falsificazione delle attestazioni in ordine all'esistenza di polizze fideiussorie asseritamente emesse dalla Vikay Financial Service in favore della Salernitana Calcio Spa per la rateizzazione di imposte in favore della Agenzia delle Entrate di Salerno; h) esponendo passività inesistenti, affermando in particolare in un'istanza di insinuazione al passivo (non accolta) di essere creditore della Società di €. 702.401,69 e di €. 1.191.598,31 in ragione di fideiussioni dallo stesso prestate in favore della fallita; - aggravato il dissesto della Società, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento, nonostante le continue perdite di esercizio e nonostante che – fin dalla chiusura del bilancio di esercizio al 30.06.2010 - fosse consapevole del completo assorbimento del patrimonio netto della Società, tenendo altresì presente che la Società era in stato di decozione fin dall'anno 2008, con le aggravanti previste dall'art. 219, comma 1 e 2 L.F.; - omesso di versare €. 283.135 a titolo di I.V.A. per l'anno 2009, con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa (Agenzia delle Entrate di Salerno) un danno patrimoniale di rilevante gravità; - omesso di versare €. 283.135 a titolo di I.V.A. per l'anno 2010, con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa (Agenzia delle Entrate di Salerno) un danno patrimoniale di rilevante gravità; - omesso di versare €. 743.369 a titolo di ritenute e TFR risultanti dalla dichiarazione del sostituto di imposta – anno 2010 - con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa (Agenzia delle Entrate di Salerno) un danno patrimoniale di rilevante gravità; d) art. 9, comma 1 e 2, del CGS, per aver partecipato, in concorso con Antonio Lombardi e Antonio Loschiavo, ad una associazione volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica e a commettere illeciti quali quelli contestati, come sopra descritto (in particolare, ai punti F e G); - Antonio Loschiavo, collaboratore della Società nella stagione sportiva 2009/10 e nella stagione sportiva 2010/11 fino al 3 marzo 2011, nonché amministratore unico e rappresentante legale della Salernitana Calcio 1919 Spa dal 3 marzo 2011 al 2 novembre 2011 (data della sentenza dichiarativa di fallimento), si è reso responsabile delle seguenti violazioni: a) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1bis, comma 1) in relazione all’applicazione dell'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e dell’art.19 dello Statuto della FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico-patrimoniale che ha comportato la mancata iscrizione al campionato di competenza nella stagione sportiva 2011/12 ed il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, nonché il fallimento della stessa, come sopra evidenziato (in particolare, ai punti D, E e F); b) art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1) per aver omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dal Sig. Antonio Lombardi, anzi consentendogli ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali; c) art. 1, comma 1, e art. 8, comma 1 e 2, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver: - distratto beni di proprietà della Società per un valore contabile di €. 65.461,50, occultato beni per un valore di €. 35.753,30 consistenti in materiale informatico, telefoni ed arredi, un'autovettura Opel Astra tg. BD314PT, un trattorino tosa erba, una pressa manuale, distratto la somma di €. 533,16 come indicata nel conto cassa della Società, distratto la somma di €. 3.000 versata dalla Intercaf Srl; - falsificato scritture contabili, tenendole in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e segnatamente: a) non iscrivendo debiti di rilevante entità, tanto che, mentre venivano ammessi al passivo debiti per €. 12.504.034,89, dalle scritture contabili risultavano per soli €. 2.292.611,95; b) annotando note di credito e precisamente, la n. 1 del 30.06.2008 dell'importo di €. 96.000,00 in favore della Interauto Srl, la n. 4 del 20.09.2010, non rinvenuta, dell'importo di €. 840.000,00 in favore della V.RU.DA. Srl a storno di una fattura di pari importo e la n. 5 del 31.12.2010, non rinvenuta, dell'importo di €. 840.000,00 in favore della Agricoltura 2000 Srl, a storno di una fattura di pari importo, in modo tale che il patrimonio societario risultasse pari a €. 503.261 invece della reale situazione di una perdita di €. 896.739 con consequenziale revoca della licenza per partecipare a competizioni sportive; c) mancata annotazione di debiti verso la Energy Power Srl di cui era unico azionista per €. 480.000, inerente il comodato oneroso del simbolo della squadra di calcio “Salernitana”; d) falsa annotazione della somma di €. 1.729.140 in conto futuro aumento di capitale, risultante come effettuata da Antonio Lombardi che al momento del fatto ufficialmente non era più socio; e) annotazione di vendita delle azioni in possesso del Lombardi pari al 99,99 del capitale sociale della Energy Sport Srl, avente come socio unico lo stesso Lombardi, per la somma di €. 5.800.000, da pagare con rate trimestrali di €. 725.000 cadauna, prezzo assolutamente incompatibile con il valore e con i risultati gestionali della fallita e che serviva invece ad aumentarne artificiosamente il valore; f) mancata annotazione nella voce “fondi per rischi ed oneri” di una somma corrispondente al 10% di quella quantificata dal C.T.U. come dovuta dalla fallita in favore della Salernitana Sport Spa in una causa civile intercorsa tra le parti e precisamente la somma negativa di €. 653.330; g) falsificazione delle attestazioni in ordine all'esistenza di polizze fideiussorie asseritamente emesse dalla Vikay Financial Service in favore della Salernitana Calcio 1919 Spa per la rateizzazione di imposte in favore della Agenzia delle Entrate di Salerno; h) esponendo passività inesistenti, affermando in particolare in un'istanza di insinuazione al passivo (non accolta) di essere creditore della Società di €. 702.401,69 e di €. 1.191.598,31 in ragione di fideiussioni dallo stesso prestate in favore della fallita; - aggravato il dissesto della Società, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento, nonostante le continue perdite di esercizio e nonostante che – fin dalla chiusura del bilancio di esercizio al 30.06.2010 - fosse consapevole del completo assorbimento del patrimonio netto della Società, tenendo altresì presente che la Società era in stato di decozione fin dall'anno 2008, con le aggravanti previste dall'art. 219, comma 1 e 2 L.F.; d) art. 9, comma 1 e 2, del CGS, per aver partecipato, in concorso con i Signori Antonio Lombardi e Francesco Rispoli, ad una associazione volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica e a commettere illeciti quali quelli contestati, come sopra evidenziato (in particolare, ai punti F1, F2 e G). Conseguentemente, le condotte sopra descritte vanno sanzionate. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura Federale, accertate le responsabilità dei deferiti, come emergenti dall’atto di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. La Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e delibera di infliggere la sanzione dell’inibizione di anni 5 (cinque) oltre alla preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC, per ciascuno dei tre deferiti Antonio Lombardi, Francesco Rispoli e Antonio Loschiavo.
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