F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050/CFA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CFA del 18 Dicembre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 9.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.; – AMMENDA DI € 9.000,00 AL SIG. MAROTTA GIUSEPPE, AMMINISTRATORE DELEGATO E RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (EX ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI), IN RELAZIONE ALL’ART. 22 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL’ART. 93 COMMA 1 N.O.I.F. – nota n. 11998/488 pf12-13 GT/ SP/dl del 15.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 27/TFN del 22.10.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050/CFA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CFA del 18 Dicembre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 9.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.; - AMMENDA DI € 9.000,00 AL SIG. MAROTTA GIUSEPPE, AMMINISTRATORE DELEGATO E RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (EX ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI), IN RELAZIONE ALL’ART. 22 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL’ART. 93 COMMA 1 N.O.I.F. - nota n. 11998/488 pf12-13 GT/ SP/dl del 15.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 27/TFN del 22.10.2015) Con provvedimento in data 15.6.2015 il Procuratore Federale ha deferito, per quanto qui rileva: - Giuseppe Marotta, all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della società FC Juventus S.p.A., per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. (ex art. 1, comma 1, C.G.S. all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché in relazione all’art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Manuel Montipò, cui la società Juventus aveva conferito mandato, fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Yussif Raman Chibsah con la predetta società Juventus in data 2.1.2012; - F.C. Juventus S.p.A., per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio rappresentante. Alla riunione del 15.10.2015 innanzi al Tribunale federale nazionale, esaurita la discussione, la Procura Federale ha chiesto, per quanto qui interessa, infliggersi le seguenti sanzioni: al sig. Giuseppe Marotta, l’ammenda di € 9.000,00 (euro novemila/00); alla società F.C. Juventus S.p.A., l’ammenda di € 9.000,00 (euro novemila/00). Il Tribunale federale nazionale ha ritenuto fondato il deferimento e corretto il richiesto trattamento sanzionatorio. Di seguito i motivi. «I deferiti, con motivazioni sostanzialmente identiche, hanno sostenuto, per un verso, l’impossibilità materiale di attenersi al precetto normativo non esistendo nel modulo del quale è obbligatorio l’utilizzo una parte riservata all’indicazione del nominativo dell’agente, per un altro, in particolare la difesa del sig. Marotta, la circostanza che la normativa statuale ed il CCNL di categoria, norme di rango superiore rispetto a quelle federali, non prevedono un obbligo del genere. Le eccezioni sono infondate. Prendendo le mosse dalle deduzioni del sig. Marotta, è opportuno rilevare che è proprio la libera scelta effettuata dal privato di aderire all’ordinamento federale e di svolgere attività rilevante per lo stesso che fa sorgere l’obbligo – e di certo non la mera facoltà – di rispettare le norme regolamentari, risultando irrilevante, nel caso di specie, la sovraordinazione gerarchica delle une rispetto alle altre. Gli articoli che si assumono violati impongono ben determinati comportamenti (nello specifico “indicazione del nome dell’agente”), nulla vietando “alle parti di integrare il detto modulo indicando tutte le clausole ed i limiti di mandato, onde chiarire l’effettiva volontà̀ delle stesse, ma in alcun caso può̀ essere violato il requisito formale minimo di cui al disposto dell’art. 10 comma 1 del Regolamento Agenti all’epoca in vigore. La circostanza di non avere formalizzato l’incarico all’Agente con le modalità̀ regolamentari, circostanza risultata pacifica nel processo, integra la violazione disciplinare formalmente contestata all’Agente” (ex multis: C.G.F., S.U., Com. Uff. n. 81/2012-2013; TFN, SD, Com. Uff. n. 10/2015-2016). Pertanto, i deferiti devono ritenersi responsabili per le violazioni ascritte e sanzionati nella misura richiesta dalla Procura federale che si ritiene congrua. Alla responsabilità del sig. Marotta, legale rappresentante, consegue quella diretta della Società, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S.». Per questi motivi il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, ha inflitto, per quanto qui interessa, le seguenti sanzioni: «al sig. Giuseppe Marotta, l’ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00); alla società FC Juventus spa, l’ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00)». Avverso la suddetta decisione hanno proposto ricorso il sig. Giuseppe Marotta e la Juventus s.p.a. entrambi rappresentati ed assistiti dall’avv. Luigi Chiappero, che, eccepiscono «insussistenza della violazione ascritta per mancata previsione, all’epoca dei fatti, della fattispecie contestata» e, comunque, «insussistenza della violazione per carenza dell’elemento soggettivo della fattispecie contestata». In ordine alla prima deduzione difensiva i predetti reclamanti evidenziano che dalla lettura delle disposizioni (N.O.I.F. e Regolamento Agenti) si ricava che l’inserimento del nome dell’Agente della società nel contratto non fosse, all’epoca dei fatti in contestazione, normativamente previsto. Le N.O.I.F. non imponevano tale onere ad un dirigente di società («i contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra la società ed i calciatori “professionisti” o gli allenatori, devono essere conformi a quelli “tipo” previsti per gli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza. Il contratto deve riportare il nome dell’agente che ha partecipato alla conclusione del contratto»). Pertanto, se nella redazione del contratto si rispettano le disposizioni riportate, addebito alcuno può essere mosso al tesserato, in quanto le N.O.I.F. ed il contratto tipo allegato all’accordo non prevedevano l’inserimento del nome dell’Agente, previsione questa contenuta solo nel Regolamento agenti vigente all’epoca dei fatti. A dire della parte ricorrente, a fronte dell’antinomia tra le due norme in questione deve prevalere quella che è stata posta dalla fonte del diritto sovraordinata, secondo la gerarchia delle fonti che esiste anche nell’ordinamento domestico. A suffragare tale affermazione viene incontro la novella apportata in sede di rinegoziazione dell’accordo collettivo del 7.8.2012, ove al punto 24.6, viene stabilita una modifica al modulo, con l’inserimento, appunto, della previsione dell’Agente della società: pertanto, se all’epoca dei fatti fosse stato previsto tale inserimento, non ci sarebbe stata la necessità postuma di modifica di tale modulo. Quanto al ritenuto difetto dell’elemento soggettivo la difesa dei ricorrenti sottolinea che la società F.C. Juventus ha diligentemente adempiuto, adeguandosi in buona fede a quella che era l’interpretazione diffusa delle norme in questione (oggi ritenuta non corretta), a tutte le formalità inerenti la stipula dei contratti, utilizzando il modulo all’uopo previsto e depositando mandato conferito all’Agente interessato. Il modulo contrattuale sottoscritto era quello allegato al contratto collettivo, il cui modello era stato confezionato, giusta le previsini N.O.I.F., dalla Lega di competenza, sulla cui correttezza formale l’odierno incolpato ha fatto legittimo riferimento. Così, infine, concludono i predetti reclamanti: laddove la Corte ritenesse integrato l’elemento oggettivo e soggettivo sopra enunciati, la confusione normativa vigente all’epoca dei fatti e la condotta tenuta dal sig. Marotta nel corso e successivamente alla sottoscrizione del contratto, portano ad escludere, senza dubbio alcuno, la sussistenza di un profilo di colpa in capo al medesimo. Pertanto, i ricorrenti chiedono alla Corte di annullare sul punto la decisione impugnata. Nella seduta del 12.11.2015 è comparso, innanzi a questa Corte, il rappresentante della Procura Federale, avv. Liberati, che ha chiesto respingersi il reclamo e confermarsi l’ impugnata decisione. È, altresì, comparsa, per i ricorrenti, l’avv. Maria Turco, per delega avv. Chiappero, che, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate in reclamo, ha evidenziato che il sig. Marotta ha fatto legittimo affidamento su quello che era il modulo contrattuale, predisposto dalla Lega, all’epoca vigente e che le N.O.I.F. non prevedono l’obbligo ritenuto, invece, esistente dall’accusa federale. La violazione contestata, dunque, non sussisterebbe. In subordine, ha osservato come, in ambito penalistico, si tratterebbe di una causa di non punibilità per lieve entità del fatto. Chiusa la discussione, all’esito della camera di consiglio, questa Corte ha ritenuto che il ricorso meriti parziale accoglimento, nei limiti di seguito indicati, per i seguenti motivi. La Procura Federale ritiene che l’amministratore delegato della società bianconera abbia violato l’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. (ex art. 1, comma 1, C.G.S. all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 22, comma 4, del Regolamento Agenti vigente (da 8.4.2010 a 31.3.2015), nonché in relazione all’art. 93, comma 1, N.O.I.F. per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Manuel Montipò, cui la società Juventus aveva conferito mandato, fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Yussif Raman Chibsah in data 2.1.2012. Rispetto a siffatta prospettazione accusatoria la difesa dei predetti reclamanti offre articolate deduzioni a discarico. L’assunto difensivo, in rapida sintesi, è il seguente: una lettura organica delle disposizioni federali induce a ritenere che l’inserimento del nome dell’Agente della società nel contratto non fosse previsto, all’epoca dei fatti contestati,; il contratto di cui trattasi è stato redatto in conformità alla previsione N.O.I.F. e al modello fornito dalla Lega di competenza, che non prevedevano l’inserimento del nome dell’agente della società, contemplato, invece, soltanto, dal Regolamento Agenti allora vigente. Di conseguenza, attesa «l’antinomia tra le due norme giuridiche in questione (N.O.I.F. e Regolamento Agenti) deve prevalere quella che è stata posta dalla fonte sovraordinata del diritto, secondo la gerarchia delle fonti che esiste anche nell’ordinamento domestico». La correttezza di tale assunto difensivo sarebbe, poi, confermata dalla «novella apportata in sede di negoziazione dell’accordo collettivo del 7.8.2012, proprio con riferimento al contenuto del modulo contrattuale (“il modulo sarà modificato inserendo la previsione dell’Agente delle Soeietà”)». Orbene, sotto il profilo della sussistenza della violazione contestata, questa Corte ritiene di non poter condividere le suddette argomentazioni difensive. La ritenuta “antinomia” tra la norma di cui all’art. 22, comma 4, del Regolamento agenti all’epoca vigente (“Ove una società si sia avvalsa dell’opera di un agente per la conclusione di un contratto di prestazione sportiva con uno o più calciatori, deve assicurarsi che il nome dell’Agente sia indicato nel contratto”) e la norma di cui all’art. 93, comma 1, N.O.I.F. (“I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori “professionisti” o gli allenatori devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza. Il contratto deve riportare il nome dell’agente che ha partecipato alla conclusione del contratto …”), a ben vedere, non sussiste. La ricordata disposizione delle N.O.I.F. non afferma che il nome dell’Agente della società non debba essere indicato nel contratto, per quanto non preveda espressamente una siffatta indicazione. Al contrario, è specifica ed inequivoca la previsione di cui all’art. 22, comma 4, del Regolamento agenti: il nome dell’Agente deve essere inserito. Peraltro, ad ogni buon conto, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. «Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva». La società Juventus ed i suoi dirigenti erano, dunque, comunque tenuti ad osservare la (specifica) disposizione contenuta nell’art. 22 del Regolamento agenti. In definitiva, ritiene, questo Collegio, che debba ritenersi, comunque, integrata la fattispecie di cui alla contestata violazione. E ciò, con riferimento non solo al profilo oggettivo, ma anche a quello soggettivo, anche se quest’ultimo merita specifico approfondimento. Quanto al requisito soggettivo, infatti, deve, anzitutto, osservarsi come, ai sensi dell’art. 2, comma 2, C.G.S., «l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto». Il rappresentante della società deferita, pertanto, deve essere chiamato a rispondere per aver realizzato, con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata, pur nella ritenuta insussistenza dell’obbligo di cui trattasi. L’errore sul divieto può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, laddove, nel caso di specie, l’ignoranza invocata dai deferiti non deriva da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare/applicare integralmente lo stesso: con la conseguenza che la stessa predetta ignoranza non sarebbe sufficiente ad escludere l’affermazione di responsabilità del sig. Marotta. Del resto, la colpevolezza è un rimprovero rivolto a colui che dimostri, con la propria scelta d’azione (scelta che si poteva concretamente pretendere fosse diversa), un’insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice violata. Nella situazione considerata, dunque, l’asserita ignoranza dell’illiceità della condotta non sarebbe, comunque, utile ai fini di escluderne la rimproverabilità. Tuttavia, se la ritenuta “antinomia” e, comunque, l’incertezza normativa invocata dai reclamanti non può essere considerata alla stregua di una scriminante, tali circostanze, unitamente al legittimo affidamento, ben possono essere certamente valorizzate quali consistenti attenuanti ai fini della concreta determinazione e graduazione della sanzione. Sotto tale profilo, non vi è dubbio che il sig. Marotta e la società Juventus si sono diligentemente attenuti a quanto stabilito dalle N.O.I.F. e previsto nell’apposito modulo predisposto dalla Lega di competenza. Ed anche gli adempimenti successivi alla stipula del contratto di cui trattasi risultano essere stati regolarmente e correttamente posti in essere. Né, del resto, l’omissione formale contestata appare finalizzata al perseguimento di qualche utilità o vantaggio per la società. Tali circostanze meritano adeguata valorizzazione. In definitiva, seppur, come innanzi detto, deve essere affermata la sussistenza della violazione formale della disposizione, il disvalore giuridico-sportivo della stessa appare alquanto tenue. La decisione impugnata merita, in tale prospettiva, parziale riforma, attesa l’esigenza di stabilire la sanzione da applicare con riferimento al concreto contesto del caso di specie, nel tentativo di commisurare la misura sanzionatoria alla concreta gravità del fatto ed al suo effettivo disvalore. Del resto, ad avviso di questo Collegio, alla luce dei principi di stretta proporzionalità ed adeguatezza della pena disciplinare, sarebbe inutile, inefficace e strutturalmente inidonea quella sanzione che si rivelasse eccessiva rispetto al fatto contestato, alla gravità della condotta ed alla relativa intensità lesiva. In tale quadro di riferimento, questa Corte ritiene congruo contenere nel minimo le sanzioni da infliggersi nel caso di specie e, di conseguenza, visti gli artt. 28 Regolamento Agenti e 19 C.G.S., così ridetermina le medesime: Marotta Giuseppe, ammonizione; F.C. Juventus S.p.A., censura. Per questi motivi la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Juventus Spa di Torino, visti gli artt. 19 C.G.S. e 28 Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, così ridetermina le sanzioni inflitte: - Sig. Giuseppe Marotta, ammonizione; - F.C. Juventus S.p.A., censura. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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