F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/TFN del 15 Dicembre 2015 (63) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (all’epoca dei fatti Amministratore unico della Società SSDARL Riccione Calcio 1929), SHPETIM MEMETAJ (all’epoca dei fatti titolare del 5 % delle quote sociali della Società SSDARL Riccione Calcio 1929), PASQUALE OREFICE (all’epoca dei fatti titolare del 75 % delle quote sociali della Società SSDARL Riccione Calcio 1929), ANDREA SANTARELLI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Società SSDARL Riccione Calcio 1929), LAURO GALLI (all’epoca dei fatti titolare del 5 % delle quote sociali della Società SSDARL Riccione Calcio 1929) – (nota n. 3176/673 pf 13-14 AM/ma del 6.10.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/TFN del 15 Dicembre 2015 (63) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (all’epoca dei fatti Amministratore unico della Società SSDARL Riccione Calcio 1929), SHPETIM MEMETAJ (all’epoca dei fatti titolare del 5 % delle quote sociali della Società SSDARL Riccione Calcio 1929), PASQUALE OREFICE (all’epoca dei fatti titolare del 75 % delle quote sociali della Società SSDARL Riccione Calcio 1929), ANDREA SANTARELLI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Società SSDARL Riccione Calcio 1929), LAURO GALLI (all’epoca dei fatti titolare del 5 % delle quote sociali della Società SSDARL Riccione Calcio 1929) - (nota n. 3176/673 pf 13-14 AM/ma del 6.10.2015). Il deferimento Con atto del 6 ottobre 2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: 1) Giovanni Spinelli, all'epoca dei fatti contestati Amministratore Unico della Società SSDARL Riccione Calcio 1929, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (ora trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, del CGS): a) per non aver provveduto nella sua qualità di amministratore alla firma del bilancio della Società Riccione Calcio 1929 così contribuendo alla male gestio della Società; b) per essersi reso irreperibile così non ottemperando ad atti relativi alla sua carica e specificamente non iscrivendo la Prima squadra e la Juniores ai relativi campionati, e così portando le stesse all'esclusione; c) per non essersi presentato alle assemblee indette da alcuni soci per il 07.01.2014 e 09.01.2014, benché fosse stato regolarmente convocato; 2) Shpetim Memetaj, all'epoca dei fatti titolare del 5% delle quote sociali della Società SSDARL Riccione Calcio 1929, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (ora trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, del CGS): a) per aver revocato, nell'assemblea del 9.1.2014, l'Amministratore Unico in carica, Sig. Giovanni Spinelli, e per essersi fatto nominare, in sostituzione di quest'ultimo, Amministratore Unico della Soc. SSDARL Riccione Calcio 1929 e ciò senza la prescritta maggioranza; b) per aver successivamente, chiesto ed ottenuto l'iscrizione di siffatta carica presso la Camera di Commercio, pur nella consapevolezza dell'illegittimità dell'assemblea che lo aveva nominato; c) per aver affermato non veridicamente di essere in possesso di delega rilasciatagli dal socio di maggioranza della Società Riccione Calcio, Virginia Yachts sas di Orefice Pasquale per la citata assemblea del 09.01.2014; d) per aver consegnato al collaboratore della Procura Federale, in data14.4.2014 delega, recante la firma apocrifa del socio di maggioranza, Virginia Yachts sas di Orefice Pasquale, per rappresentarlo all'assemblea del 7.1.2014, in contrasto sia con le risultanze del verbale assembleare nel quale, invece, si dava atto che non era presente il numero legale dei soci per deliberare, sia perché la firma apposta alla stessa è stata formalmente disconosciuta dal Sig. Pasquale Orefice; e) per essersi avvalso di una dichiarazione di recesso datata 10 febbraio 2014 della Soc. Virginia Yachts di Orefice Pasquale, avente ad oggetto "Esercizio di recesso da socio, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Sociale", recante la firma di Orefice Pasquale che l’ha disconosciuta perché apocrifa; 3) Pasquale Orefice, all'epoca dei fatti titolare del 75% delle quote sociali della Società SSDARL Riccione Calcio 1929 per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (ora trasfuso nell'art. Ibis, comma 1, del CGS) per aver contribuito alla mela gestio della Società Riccione Calcio, causandone altresì, in concorso con il Sig. Spinelli, l'esclusione delle squadre dai rispettivi campionati di appartenenza, e per non essersi presentato alle assemblee dei soci del 7.1.2014 e 9.1.2014, nonostante fosse stato regolarmente convocato dai soci di minoranza, assemblee indette al fine di fargli assumere le proprie responsabilità di far fronte alla grave situazione gestionale nella quale versava la Società Riccione Calcio, e tutto ciò anche in relazione a quanto statuito dagli Organi della Giustizia Sportiva e precisamente: la Commissione Disciplinare Nazionale del 1° ottobre 2013 (C.U. 20/CDN) ha sancito la responsabilità nel dissesto economico-patrimoniale di una Società calcistica fallita degli amministratori della Società controllante o socio unico della stessa per aver omesso i doveri di controllo della corretta gestione nei confronti degli amministratori della Società fallita, avendone anzi avallato e consentito i loro comportamenti, nonché per non aver attivato iniziative di ricapitalizzazione e di risanamento con ciò contribuendo ad aggravare lo stato di decozione della Società poi fallita; la Corte di Giustizia Federale — lI° Sezione — n. 021 pubblicata il 7 agosto 2014, che ha confermato quanto stabilito dalla Commissione Disciplinare Nazionale in data 20 maggio (C.U. n. 80), inerente il fallimento la Società AC Montichiari Spa ed in particolare che "i doveri e gli obblighi di cui all'art.1, comma 1, CGS, gravano non solo su chi ricopre cariche sociali, ma anche su chi detiene significative quote sociali"; 4) Andrea Santarelli, all'epoca dei fatti Amministratore Unico della Società SSDARL Riccione Calcio 1929, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (ora trasfuso nell'art. Ibis, comma 1, del CGS) in relazione all'art. 23, comma 1, delle NOIF e agli arti. 17, comma 2, e 34, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per essere sceso in campo in qualità di allenatore della Società Riccione Calcio, non essendo iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, né tantomeno tesserato con la predetta qualità in favore della medesima Società; 5) Lauro Galli, all'epoca dei fatti titolare del 5% delle quote sociali della Società SSDARL Riccione Calcio 1929, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (ora trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del CGS) e art. 8, comma 1, del CGS per aver dichiarato non veridicamente al collaboratore della Procura Federale, in data 24.9.2014, di aver visto la delega rilasciata dal socio di maggioranza, Virginia Yachts sas di Orefice Pasquale, al Sig. Memetaj per l'assemblea dei soci convocata per il giorno 9.1.2014, delega inesistente in quanto nel verbale della predetta assemblea veniva dato unicamente atto della stessa senza che fosse prodotta agli atti dell'assemblea o successivamente alla stessa. Il Sig. Pasquale Orefice con la propria memoria difensiva del 2.6.2015 non è idoneo ad escludere gli addebiti a lui mossi. Nei termini consentiti dalla normativa il Sig. Pasquale Orefice ha fatto pervenire la propria memoria difensiva. Diversamente dai Sig.ri Giovanni Spinelli, Shpetim Memetaj, Andrea Santarelli e Lauro Galli, i quali non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Il dibattimento Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato al deferimento chiedendone l’integrale accoglimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Giovanni Spinelli, inibizione di mesi 24 (ventiquattro) e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); - per Shpetim Memetaj, inibizione di mesi 24 (ventiquattro) e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); - per Pasquale Orefice, inibizione di mesi 18 (diciotto) e ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00); - per Andrea Santarelli, inibizione di mesi 6 (sei) e ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); - per Lauro Galli, inibizione di mesi 12 (dodici) e ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); Nessuno è comparso per le parti deferite. Motivi della decisione Secondo quanto risulta dalla documentazione in atti e, in particolare, dalle indagini svolte dalla Procura Federale, i comportamenti ascritti ai deferiti risultano pienamente provati. Ne deriva la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto. Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo, che sono quantificate tenendo conto anche del comportamento processuale delle parti deferite le quali, ad eccezione del Sig. Pasquale Orefice, non hanno ritenuto opportuno depositare alcuna memoria difensiva, nonostante la Procura Federale con atto del 22 maggio 2015 abbia avvisato le predette parti della possibilità di presentarle. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge le seguenti sanzioni: - per Giovanni Spinelli, inibizione di mesi 24 (ventiquattro) e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); - per Shpetim Memetaj, inibizione di mesi 24 (ventiquattro) e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); - per Pasquale Orefice, inibizione di mesi 18 (diciotto) e ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00); - per Andrea Santarelli, inibizione di mesi 6 (sei) e ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); - per Lauro Galli, inibizione di mesi 12 (dodici) e ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);
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