F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/TFN del 15 Dicembre 2015 (10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCANTONIO MALARA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Hinterreggio Calcio Srl), Società HINTERREGIO CALCIO Srl – (nota n. 378/753 pf14-15 SS/fda del 9.7.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/TFN del 15 Dicembre 2015 (10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCANTONIO MALARA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Hinterreggio Calcio Srl), Società HINTERREGIO CALCIO Srl - (nota n. 378/753 pf14-15 SS/fda del 9.7.2015). Il deferimento Con provvedimento del 11.11.2015 il Procuratore federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rispettivamente, il Sig. Marcantonio Malara, Presidente e legale rappresentante della Società Hinterreggio Calcio Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1, comma 1 bis, CGS nonché la medesima Società, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, per avere il Malara pattuito con l’allenatore Salvatore Periti per la conduzione tecnica di allenatore in seconda della prima squadra partecipante al campionato Serie D, un accordo economico pari ad € 14.000,00 superiore al massimale di € 10.000,00 stabilito dall’accordo LND-AIAC di cui al C.U. LND n.89 del 7.10.2013; la Società in ordine alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. Il dibattimento Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - inibizione di mesi 3 (tre) a carico del Sig. Marcantonio Malara; - ammenda di € 600,00 (€ seicento/00) a carico della Hinterreggio Calcio Srl. Nessuno è comparso per i deferiti, pur ritualmente convocati. Motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Il deferimento di che trattasi era stato già oggetto di discussione nella riunione del TFN in data 14 settembre 2015; in quella sede era stata disposta la restituzione degli atti del procedimento alla Procura federale per la rinnovazione del deferimento una volta individuati i corretti indirizzi cui effettuare la relativa notifica. Per ormai consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, il deferimento oggi in discussione deve essere ritenuto improcedibile per mancata pronuncia della decisione di primo grado entro i 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare ex art. 34 bis del CGS. In effetti il deferimento e la relativa azione disciplinare risalgono al 9 luglio 2015: di conseguenza è trascorso il termine indicato dalla normativa sopra richiamata. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiara improcedibile il deferimento in epigrafe.
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