F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045/TFN del 17 Dicembre 2015 (78) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO RANALLETTA (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di giovane calciatore), DAVID COLONE (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di giovane calciatore), FEDERICO PICCONE (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di socio per la Società Celano FC Marsica Srl), EMILIO CAPALDI (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Direttore Generale s.s. 2013/14 e successivamente nella s.s. 2014/15 in qualità di Amministratore unico con poteri di legale rappresentanza per la Società Celano FC Marsica Srl), GIUSEPPE GERIA (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di responsabile area tecnica del Settore Giovanile per la Società Juventus FC Spa), LUIGI MILANI (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di responsabile attività di base 3 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare – SS 2015-2016 del Settore Giovanile per la Società Juventus FC Spa), Società CELANO FC MARSICA Srl e JUVENTUS FC Spa – (nota n. 3756/350 pf14-15 AM/SP/ma del 21.10.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045/TFN del 17 Dicembre 2015 (78) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO RANALLETTA (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di giovane calciatore), DAVID COLONE (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di giovane calciatore), FEDERICO PICCONE (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di socio per la Società Celano FC Marsica Srl), EMILIO CAPALDI (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Direttore Generale s.s. 2013/14 e successivamente nella s.s. 2014/15 in qualità di Amministratore unico con poteri di legale rappresentanza per la Società Celano FC Marsica Srl), GIUSEPPE GERIA (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di responsabile area tecnica del Settore Giovanile per la Società Juventus FC Spa), LUIGI MILANI (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di responsabile attività di base 3 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2015-2016 del Settore Giovanile per la Società Juventus FC Spa), Società CELANO FC MARSICA Srl e JUVENTUS FC Spa - (nota n. 3756/350 pf14-15 AM/SP/ma del 21.10.2015). Il deferimento Con provvedimento del 21.10.2015 il Procuratore Federale aggiunto e il Procuratore Federale, all’esito dell’attività di indagine espletata nell’ambito procedimento disciplinare contraddistinto dal n. 350 pf 14-15/AM/SP/ma, avente ad oggetto “Presunta violazione dell’art. 40, comma 3 bis, NOIF, ad opera del Vicenza Calcio per il tesseramento del calciatore Ranalletta Domenico”, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, in ordine alle violazioni disciplinari rispettivamente ascritte e puntualmente individuate in seno all’atto di deferimento, il Sig. Domenico Ranalletta (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore “giovane” - cfr. art. 31 NOIF - in forza alla Società Celano FC Marsica Srl), il Sig. David Colone (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore “giovane” - cfr. art. 31 NOIF - in forza alla Società Celano FC Marsica Srl), il Sig. Federico Piccone (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di socio della Società Celano FC Marsica Srl), il Sig. Emilio Capaldi (all’epoca di fatti tesserato, in un primo momento - s.s. 2013/2014 -, in qualità di Direttore Generale della Società Celano FC Marsica Srl e, successivamente - s.s. 2014/2015 -, in qualità di Amministratore Unico della predetta compagine societaria), il Sig. Giuseppe Geria (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Responsabile dell’area tecnica del settore giovanile della Società Juventus FC Spa), il Sig. Luigi Milani (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Responsabile dell’attività di base del settore giovanile della Società Juventus FC Spa), nonché, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS, in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte ai propri tesserati, la Società Celano FC Marsica Srl e la Società Juventus FC Spa, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento. Il patteggiamento Alla riunione del 3.12.2015 i Signori Domenico Ranalletta, in persona del genitore esercente la responsabilità genitoriale (Sig. Angiolino Ranalletta), Federico Piccone, Giuseppe Geria, Luigi Milani, nonché la Società Juventus FC Spa, tramite i propri legali di fiducia, con la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni al riguardo. In data 16.12.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Domenico Ranalletta, in persona del genitore esercente la responsabilità genitoriale (Sig. Angiolino Ranalletta), Federico 4 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2015-2016 Piccone, Giuseppe Geria, Luigi Milani, nonché la Società Juventus FC Spa, tramite i propri legali di fiducia, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [per il Sig. Domenico Ranalletta, pena base, sanzione della squalifica di 6 (sei) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 4 (quattro) giornate; per il Sig. Federico Piccone, pena base, sanzione della inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); per il Sig. Giuseppe Geria, pena base, sanzione della inibizione di giorni 45 (quarantacinque) e ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 30 (trenta) ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00); per il Sig. Luigi Milani, pena base, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); per la Società Juventus FC Spa, pena base, sanzione dell’ammenda di importo pari a € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Alla riunione odierna è stato depositato un accordo ex art. 23 CGS tra il Sig. Emilio Capaldi e la Procura Federale, in merito all’applicazione di sanzione nei confronti dello stesso. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, al riguardo ha emesso la seguente ordinanza: Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare visto l’accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra il Sig. Emilio Capaldi e la Procura Federale; 5 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2015-2016 ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell’art. 23 CGS; rinvia alla riunione del 27.1.2016 ore 14.00 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5 del CGS. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Domenico Ranalletta, sanzione della squalifica di 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; - per il Sig. Federico Piccone, sanzione della inibizione di giorni 40 (quaranta); - per il Sig. Giuseppe Geria, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta) ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00); - per il Sig. Luigi Milani, sanzione della inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); - per la Società Juventus FC Spa, sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); Rinvia la trattazione delle rimanenti posizioni deferite al 27.1.2016 ore 14 con sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5 del CGS.
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