CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 62 del 03/12/2015 – Giorgio Flora/Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 62 del 03/12/2015 – Giorgio Flora/Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SEZIONI UNITE composta da Franco Frattini – Presidente Mario Sanino – Relatore Attilio Zimatore Massimo Zaccheo Dante D’Alessio ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 72/2015, presentato, in data 30 settembre 2015, dal sig. Giorgio Flora, rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvio Mastroviti e Silvio Giancaspro, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., rappresentata e difesa dagli avvocato Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello, pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 027/CFA del 24 settembre 2015, che ha comminato al ricorrente la sanzione della inibizione per 4 anni e 6 mesi, oltre all’ammenda pari ad euro 70.000; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 24 novembre 2015, l’avv. Fulvio Mastroviti per il ricorrente e gli avvocati Letizia Mazzarelli e Matteo Annunziata per la resistente FIGC; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. Mario Sanino; Ritenuto in fatto 1 – La vicenda oggetto del ricorso ha origine dalle indagini compiute dalla Procura Federale della FIGC in ordine ad una presunta associazione criminosa costituita, a livello nazionale ed internazionale, tra dirigenti sportivi, procuratori e calciatori al fine di condizionare i risultati delle partite di calcio nell’ambito delle leghe professionistiche e dilettantistiche. Le indagini compiute dalla Procura Federale, essenzialmente basate sulla documentazione acquisita nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro – D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), hanno riguardato anche la posizione dei dirigenti della S.S.D. Calcio Città di Brindisi in riferimento al campionato di serie D, Gir. H, stagione sportiva 2014-2015, ed in particolare al risultato delle gare BrindisiSan Severo del 30.11.2014 e Pomigliano-Brindisi del 14.12.2014. All’esito delle indagini la Procura Federale, con atto n. 1359/859 bis f14-15 SP/blp del 30.07.2015, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale n. 32 soggetti, tra cui anche il sig. Giorgio Flora, all’epoca dei fatti vice Presidente con poteri di rappresentanza della S.S.D. Calcio Città di Brindisi. Nei confronti del predetto Giorgio Flora il Sig. Procuratore della FIGC ha chiesto il deferimento per le seguenti circostanze: a) per rispondere, unitamente a Antonio Flora (padre di Giorgio Flora e Presidente della S.S.D. Calcio Città di Brindisi), Morisco Vito (D.S. della S.S.D. Calcio Città di Brindisi), Daleno Savino (Direttore Sportivo “di fatto” della S.S.D. Calcio Città di Brindisi), Ciccarone Antonio (Direttore Sportivo della squadra del Neapolis) e Carotenuto William (calciatore del San Severo), per la violazione “dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver tutti, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere, riuscendoci, atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara Brindisi-San Severo del 30.11.2014, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, Gir. H, stagione sportiva 2014- 2015, in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra della SSD Città di Brindisi Calcio, allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica”; b) per rispondere, unitamente a Flora Antonio, Morisco Vito, Daleno Savino, Ciccarone Antonio e Marzocchi Emanuele (ex calciatore della Puteolana), per la violazione “dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara Pomigliano – Brindisi del 14.12.2014, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, Gir H, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato di tale gara, in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospite allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica”. 2 – Con decisione in data 20 agosto 2015, i giudici di prime cure, accertata l’effettiva manipolazione delle gare e la conseguente responsabilità per illecito sportivo aggravato dei soggetti incolpati, hanno inflitto al signor Giorgio Flora la sanzione della inibizione per anni 4 e mesi 6, oltre all’ammenda di euro 70.000,00 (cfr. C.U. n. 17/TFN del 20.08.2015). 3 – Il successivo 24 agosto, il signor Flora ha proposto reclamo dinanzi alla Corte Federale d’Appello, peraltro chiedendo, “in via preliminare, la rimessione in termini per la proposizione dell’appello per essere stato il sig. Flora e il suo difensore all’estero al momento della pubblicazione della sentenza”. La Corte Federale di Appello, con decisione assunta nella riunione del 28 agosto 2015 e con motivazioni pubblicate il 24 settembre 2015, acclarato che il Signor Flora non aveva rispettato il termine di due giorni “per l’impugnazione ed il deposito degli atti, né … formalizzato il loro deposito … presso la segreteria della Corte Federale d’Appello”, ha dichiarato il ricorso irricevibile (cfr. C.U. n. 027/CFA del 24.09.2015). 4 – Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso al Collegio di Garanzia. Considerato in diritto 1 – La declaratoria di irricevibilità del reclamo proposto dal signor Giorgio Flora si fonda sul disposto della delibera del Presidente Federale in data 5 giugno 2015 (di cui al C.U. n. 290/A), avente ad oggetto la “abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per i procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 del Codice di Giustizia sportiva”. In virtù dell’art. 2, lettera a), di detto Comunicato, “le decisioni del Tribunale Federale a livello nazionale possono essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali”. Ai sensi della successiva lettera b) dello stesso articolo, “le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la segreteria della Corte federale di appello con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta, accompagnata dalla relativa tassa se dovuta, di ottenere copia degli atti ufficiali”. Nel caso in cui non venga avanzata tale richiesta, “copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a), dovrà essere depositata anche per conoscenza delle controparti” (cfr. art. 2 cit., lettera d). 2 – Nella specie l’interessato non ha rispettato il termine perentorio (di due giorni) stabilito per la presentazione ed il deposito degli atti, né ha ritualmente provveduto all’adempimento di tale formalità presso la segreteria della Corte Federale secondo le modalità sopra indicate. Precisa, al riguardo, la decisione della Corte Federale di Appello impugnata che “il preannuncio d’appello, da parte del difensore del sig. Giorgio Flora, è stato inoltrato solo il giorno 23.8.2015 ed a mezzo posta elettronica certificata; mentre i motivi di gravame sono stati inoltrati il 24.8.2015, sempre a mezzo posta elettronica certificata”. E ciò ha necessariamente comportato la declaratoria di irricevibilità qui contestata “per il mancato rispetto dei termini previsti dal C.U. n. 290/A del Presidente Federale, emanato in data 5.6.2015”. 3 - Assume il ricorrente, mutando le argomentazioni che aveva dedotto in primo grado a supporto della sua posizione, una singolare tesi che si articolerebbe sui seguenti passaggi: a) in epoca successiva alla pubblicazione della delibera presidenziale di abbreviazione dei termini (cfr. C.U. n. 290/A), il Consiglio Federale ha approvato “la modifica degli artt. 34 bis, 37 e 38 del Codice di Giustizia secondo il testo allegato A)” (cfr. C.U. n. 42/A del 17.7.2015 e C.U. n. 53L del 21.7.2015). b) Nella circostanza il novellato art. 37, comma 1, lett. a), ha stabilito che in via ordinaria il procedimento d’appello dinanzi alla Corte Federale si instaura “su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno dalla pubblicazione del comunicato ufficiale, con il quale è resa nota la decisione che si intende impugnare ovvero, in caso di decisione per la quale è prescritto l’obbligo di diretta comunicazione alla parte, entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione”. c) Da tale previsione normativa il ricorrente deduce che il dies a quo di decorrenza del termine d’impugnazione risulterebbe riferito alla data di pubblicazione della decisione del Tribunale Federale soltanto nel caso in cui si tratti di decisioni per le quali il Codice non prevede l’obbligo di diretta comunicazione alle parti. d) Mentre, nei casi in cui tale obbligo è previsto, la sopravvenienza normativa imporrebbe di ricollegare la decorrenza del termine alla data in cui è pervenuta la comunicazione. e) La conclusione sarebbe che le regole processuali dettate dalla delibera presidenziale del 5 giugno 2015, essendo antecedenti alle modifiche apportate al Codice del luglio 2015, risulterebbero oggi applicabili esclusivamente alle impugnazioni di decisioni soggette solo a pubblicazione (e non anche a comunicazione diretta). f) Con l’ulteriore conseguenza, quanto al caso di specie, della tempestività dell’appello proposto dal Flora, nei confronti del quale il termine di decadenza sarebbe, invece, quello previsto dalla novella regolamentare del luglio 2015, coincidente con il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta all’interessato la comunicazione della decisione da reclamare (26 agosto 2015). g) Depone in tal senso la specialità delle regole di procedura dettate dal provvedimento di cui al C.U. n. 290/A, con il quale il Presidente della F.I.G.C., attesa la “specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva”, ha disposto – nell’esercizio del potere straordinario conferitogli in materia dall’art. 33, comma 11, dello stesso C.G.S. – l’abbreviazione dei termini valevoli per i procedimenti de quibus, stabilendo le relative formalità di rito. 4 – Trattasi – come è agevole rilevare – di normativa dichiaratamente derogatoria del rito ordinario, destinata ad operare con esclusivo riferimento ai procedimenti ivi espressamente menzionati (ed individuati sulla scorta di una valutazione di opportunità organizzativa rimessa all’apprezzamento del vertice federale), che prevale necessariamente sulle regole generali, rendendole recessive in ragione della finalità perseguita. Ne consegue la infondatezza del criterio interpretativo proposto dal Flora che – ignorando la specialità della norma anteriore – pretenderebbe di inferirne l’abrogazione, facendo leva esclusivamente sulla collocazione cronologica successiva alla lex specialis. La distinzione tra decisioni soggette a sola pubblicazione e decisioni per le quali sia previsto l’obbligo di comunicazione diretta (dalla quale dipenderebbe la diversa decorrenza del termine di impugnazione) non può, quindi, trovare ingresso: dal che discende la tardività dell’appello di cui si discute, nonché la concorrente violazione della formalità prescritta dallo stesso C.U. n. 290/A per la presentazione del gravame (puntualmente riscontrata dalla C.F.A.). D’altro canto, la scelta di ancorare la decorrenza dei termini di impugnazione abbreviati alla data di pubblicazione della decisione da appellare risponde alla logica ispiratrice del provvedimento presidenziale emesso ai sensi del citato art. 33, comma 11, del C.G.S., che è appunto quella di accelerare i tempi di svolgimento dei giudizi disciplinari ivi contemplati, onde consentirne la conclusione prima dell’avvio dei campionati. Finalità, quest’ultima, che risulterebbe invece vanificata, ove dovesse darsi corso alla comunicazione diretta alle parti dei verdetti di primo grado. In definitiva il ricorso del Sig. Giorgio Flora è stato proposto tardivamente e quindi va rigettato. L’esito del ricorso impone la conseguente condanna del Flora al pagamento delle spese di lite che si determinano in € 1.000,00 P.Q.M. Rigetta il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 72/2015. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00 in favore della FIGC, oltre accessori di legge. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 24 novembre 2015. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Mario Sanino Depositato in Roma in data 3 dicembre 2015 Il Segretario F.to Alvio La Face
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