LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 188 dell’11.12.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3)RICORSO DEL CALCIATORE Ambrogio SORRISO/U.S.D.SAN SEVERO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 188 dell’11.12.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
3)RICORSO DEL CALCIATORE Ambrogio SORRISO/U.S.D.SAN SEVERO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 17/09/2015 il sig. Ambrogio SORRISO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.SAN SEVERO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.250,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/2015. Precisando di aver percepito rate per €.1.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.250,00. Si rileva preliminarmente che al ricorso non a stato allegato l’avviso di ricevimento in originale della Raccomandata A.R. contenente il ricorso, inviata alla controparte (così come previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Ambrogio SORRISO nel confronti della Società U.S.D. SAN SEVERO per violazione dell'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.