LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 188 dell’11.12.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9)RICORSO DEL CALCIATORE Andrea TUFANO/A.P.D. RI BELLE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 188 dell’11.12.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
9)RICORSO DEL CALCIATORE Andrea TUFANO/A.P.D. RI BELLE
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/08/2015 il sig. Andrea TUFANO si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.P.D.RIBELLE un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva
2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.1.200,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento di €.1.425,00 quale somma maturata fino alla data del 16/12/2014 in quanto poi svincolato. La Società faceva pervenire tramite il proprio legale una mail certificata in data 25/11/2015 con le controdeduzioni in merito, ma tardivamente a quanto previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
A.P.D. RIBELLE al pagamento in favore del sig. Andrea TUFANO della somma di €.1.425,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto
previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.