LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 206 dell’11.01.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 14)RICORSO DEL CALCIATORE Franco CARACCIO/SORRENTO CALCIO S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 206 dell’11.01.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
14)RICORSO DEL CALCIATORE Franco CARACCIO/SORRENTO CALCIO S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 9/10/2015 il sig. Franco CARACCIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SORRENTO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.125,00,maturata e
non percepita fino al mese di Dicembre 2014, in quanto poi svincolato. La Società non faceva
pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
SORRENTO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Franco CARACCIO della somma di
€.1.125,00
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto
previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.