LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 206 dell’11.01.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 17)RICORSO DEL CALCIATORE Marco MARIANI/A.S.D.CITTA’ DI GIULIANOVA 1924
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 206 dell’11.01.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
17)RICORSO DEL CALCIATORE Marco MARIANI/A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/09/2015 il sig.Marco MARIANI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 12.000,00 relativamente alla
Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di aver percepito rate per €.6.000,00 richiedeva la condanna
della Società al pagamento della rimanente comma di € 6.000,00.
La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 al pagamento in favore del sig.Marco MARIANI, della somma di
€ 6.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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