LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 206 dell’11.01.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 18)RICORSO DEL CALCIATORE Marco SITTARO/SSD UNIONE TRIESTINA 2012
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 206 dell’11.01.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
18)RICORSO DEL CALCIATORE Marco SITTARO/SSD UNIONE TRIESTINA 2012
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/10/2015 il sig. Marco SITTARO si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD UNIONE TRIESTINA 2012 un
accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di aver percepito rate per € 900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 2.100,00. La Società non faceva pervenire alcuna
memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società SSD UNIONE TRIESTINA 2012 al pagamento in favore del sig.Marco SITTARO della somma di €.2.100,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.