LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 206 dell’11.01.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 22)RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele FERLA/A.S.D.RAGUSA CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 206 dell’11.01.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 22)RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele FERLA/A.S.D.RAGUSA CALCIO Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R.in data 30/06/2015 il sig. Gabriele FERLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.RAGUSA CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.18.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di non aver percepito alcuna rata richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.8.100,00 maturata fino alla data del mere di Dicembre 2013 in quanto poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.RAGUSA CALCIO, al pagamento in favore del sig.Gabriele FERLA della comma di € 8.100,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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