LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 206 dell’11.01.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 23)RICORSO DELLA CALCIATRICE Eleonora PETRALIA/A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 206 dell’11.01.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
23)RICORSO DELLA CALCIATRICE Eleonora PETRALIA/A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/09/2015 la sig.na Eleonora PETRALIA si
rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.RIVIERA DI
ROMAGNA C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di
€.8.100,00
relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per
€ 4.500,00
richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 3.600,00.
La Società in data 5/11/2015 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, ma fuori
termine previsto dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. al pagamento in favore della sig.na Eleonora PETRALIA della somma di €.3.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente
datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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