COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 8/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: – DEL SIG. D’ALESSANDRO LORENZO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F. (SECONDO CUI I TECNICI, PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO, DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LE SOCIETÀ) AVENDO CONSENTITO AL SIG. SCARPANTONI ANDREA DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924; – DEL SANTOMO DESIDERIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORTORETO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F. (SECONDO CUI I TECNICI, PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO, DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LE SOCIETÀ) AVENDO CONSENTITO AL SIG. SCARPANTONI ANDREA DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORTORETO ED ALL’ART. 38, COMMA 4, N.O.I.F. E AVENDO CONSENTITO ALLO STESSO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO PER PIÙ DI UNA SOCIETÀ NELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA; – DELLA A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE D’ALESSANDRO LORENZO; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. TORTORETO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE SANTOMO DESIDERIO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 8/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: - DEL SIG. D’ALESSANDRO LORENZO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F. (SECONDO CUI I TECNICI, PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO, DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LE SOCIETÀ) AVENDO CONSENTITO AL SIG. SCARPANTONI ANDREA DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924; - DEL SANTOMO DESIDERIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORTORETO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F. (SECONDO CUI I TECNICI, PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO, DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LE SOCIETÀ) AVENDO CONSENTITO AL SIG. SCARPANTONI ANDREA DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORTORETO ED ALL’ART. 38, COMMA 4, N.O.I.F. E AVENDO CONSENTITO ALLO STESSO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO PER PIÙ DI UNA SOCIETÀ NELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA; - DELLA A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE D’ALESSANDRO LORENZO; - DELLA SOCIETA’ A.S.D. TORTORETO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE SANTOMO DESIDERIO. Con nota del 27.7.15, il Procuratore Federale Aggiunto della F.I.G.C. ha deferito all’allora Commissione Disciplinare i sigg.ri D’Alessandro Lorenzo e Santomo Desiderio, ognuno nella spiegata qualità, nonché le società A.S.D. Notaresco Calcio 1924 e A.S.D. Tortoreto, per le contestazioni sopra specificate. Con raccomandate aa.rr. del 4.9.15, anticipate via fax a norma degli art. 41 e 38 Codice di Giustizia Sportiva e regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 5.10.15, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti. All’udienza di trattazione compariva, per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, mentre, per i soggetti deferiti, il solo Presidente della società A.S.D. Tortoreto, sig. Santomo Desiderio. Il Presidente del Tribunale, costatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento. Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi tre d’inibizione, per il sig D’Alessandro Lorenzo; mesi quattro d’inibizione per il sig Santomo Desiderio; ammenda di € 600,00 per la società A.S.D. Notaresco Calcio 1924; ammenda di € 800,00 per la società A.S.D. Tortoreto. Osserva il Tribunale, quanto alla responsabilità della Notaresco Calcio e del sig. D’Alessadro Lorenzo, che la stessa risulta documentalmente provata, mentre appare significativa la loro assenza dal procedimento, con la conseguenza che è possibile dedurre che gli stessi nulla hanno ritenuto di dover addurre a loro discarico. Quanto, invece, alla posizione del Tortoreto Calcio e del suo Presidente, appare evidente dalla documentazione prodotta, che gli stessi hanno agito in completa buona fede avanzando richiesta di tesseramento dell’allenatore Scarpantoni non alla competente sede dell’Associazione Allenatori, ma, per mero errore materiale, al Comitato Regionale Abruzzo, con ciò ritenendo, a torto, di avere adempiuto al dovere di avanzare una regolare richiesta di tesseramento, nella convinzione, peraltro, che con l’esonero del precedente allenatore, formalmente comunicatogli, avessero completato il regolare iter previsto dalla normativa. Alla luce delle diverse posizioni nel procedimento, ritiene il Tribunale che ai soggetti deferiti debbano essere irrogate le seguenti sanzioni: al sig. D’Alessandro Lorenzo mesi due d’inibizione e alla società A.S.D. Notaresco Calcio 1924 la sanzione dell’ammenda di € 400,00; al sig Santomo Desiderio mesi uno d’inibizione; e alla società A.S.D. Tortoreto 1924 la sanzione dell’ammenda di € 200,00..P.Q.M. Il Tribunale Federale territoriale infligge al Sig. D’Alessandro Lorenzo la sanzione della inibizione per mesi due e alla società A.S.D. Notaresco Calcio 1924 la sanzione dell’ammenda di € 400,00; al Sig. Santomo Desiderio la sanzione della inibizione per mesi uno e alla società A.S.D. Tortoreto 1924 la sanzione dell’ammenda di € 200,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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