COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ PERO DEI SANTI, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE DI CURZIO ENRICO MARIA, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PERO DEI SANTI – COLLARMELE, DISPUTATA IL 4.10.15, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°17 DELL’8.10.15 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ PERO DEI SANTI, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE DI CURZIO ENRICO MARIA, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PERO DEI SANTI – COLLARMELE, DISPUTATA IL 4.10.15, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°17 DELL’8.10.15 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Pero dei Santi ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “ …. A seguito di provvedimento disciplinare, protestava in maniera smodata nei confronti dell’arbitro …. ”. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, in quanto il calciatore si era limitato a stigmatizzare il comportamento del’arbitro. Osserva la Corte che il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Risulta dal rapporto arbitrale che il calciatore Di Curzio, dopo aver commesso un fallo, protestavo contro il direttore di gara “stringendo il mio braccio con forza moderata, facendomi indietreggiare”. La sanzione impugnata appare congrua ed adeguata agli addebiti contestati, in quanto il comportamento tenuto dal calciatore, pur non potendosi qualificare come deliberato atto di violenza, costituisce, in ogni caso, un atto gravemente antiregolamentare. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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