COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 29/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: – AL SIG. BONATI GUGLIELMO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. IL DELFINO FLACCO PORTO, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMA 1 E 66, COMMA 4, N.O.I.F., PER AVERE SOTTOSCRITTO, NELLA SUA QUALITÀ, LA LISTA UFFICIALE DI GARA A.S.D. IL DELFINO FLACCO PORTO – A.S.D. SCAFA, DEL 5.10.2014, COSÌ DICHIARANDO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CHE IL SIG. CHIACCHIARETTA GIANCARMINE, INDICATO QUALE TECNICO DELLA SQUADRA, ERA REGOLARMENTE TESSERATO, MALGRADO LO STESSO, INVECE, AL MOMENTO NON FOSSE IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. IL DELFINO FLACCO PORTO; – ALLA SOCIETÀ A.S.D. IL DELFINO FLACCO PORTO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRIVIBILI AL SUO TECNICO E AL SUO DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE;

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 29/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: - AL SIG. BONATI GUGLIELMO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. IL DELFINO FLACCO PORTO, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMA 1 E 66, COMMA 4, N.O.I.F., PER AVERE SOTTOSCRITTO, NELLA SUA QUALITÀ, LA LISTA UFFICIALE DI GARA A.S.D. IL DELFINO FLACCO PORTO – A.S.D. SCAFA, DEL 5.10.2014, COSÌ DICHIARANDO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CHE IL SIG. CHIACCHIARETTA GIANCARMINE, INDICATO QUALE TECNICO DELLA SQUADRA, ERA REGOLARMENTE TESSERATO, MALGRADO LO STESSO, INVECE, AL MOMENTO NON FOSSE IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. IL DELFINO FLACCO PORTO; - ALLA SOCIETÀ A.S.D. IL DELFINO FLACCO PORTO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRIVIBILI AL SUO TECNICO E AL SUO DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE; Con nota del 25.8.15, il Procuratore Federale aggiunto della F.I.G.C. ha deferito al Tribunale Federale Territoriale il sig. Bonati Guglielmo, nella spiegata qualità, nonché la Società A.S.D. Il Delfino Flacco Porto per le contestazioni sopra specificate. Con raccomandata a.r. del 7.9.15, anticipata via fax a norma degli art. 41 e 38 Codice di Giustizia Sportiva e regolarmente notificata a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e gli veniva reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 26.10.15, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, memoria nella specie ritualmente pervenuta nell’interesse di entrambi i deferiti. All’udienza di trattazione compariva, per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, mentre per i soggetti deferiti compariva la sola società, rappresentata, nell’occasione, dal Presidente Zangirolami Luciano. Il Presidente del Tribunale, costatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento. Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e dopo ampia discussione concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi due d’inibizione, per il sig. Bonati Guglielmo ed € 400,00 di ammenda per la società. Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta documentalmente provata, tenuto conto della specifica disposizione “Persone ammesse nel recinto di gioco” prevista nel C.U. della L.N.D. n° 1 che prevede, relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) che debba essere indicato nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” la dizione R.E.T. (richiesta emissione tessera) e, all’atto della presentazione all’arbitro dell’elenco di gara, debba essere consegnata anche la “copia per il tecnico” della richiesta emissione tessera di tecnico. Nel caso di specie, tali adempimenti formali non risultano essere stati espletati. Ritiene, pertanto, il Tribunale che, anche in ragione della scarsa rilevanza della mera irregolarità formale, le sanzioni possano essere contenute nella misura di seguito determinata: al sig. Bonati Guglielmo mesi uno d’inibizione e alla società A.S.D. Il Delfino Flacco Porto € 100,00 di ammenda. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale infligge al sig. Bonati Guglielmo la sanzione della inibizione per mesi uno e alla società A.S.D. Il Delfino Flacco Porto l’ammenda di € 100,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it