COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 29/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE MASCIANTONIO ALESSANDRO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VENERE – PIZZOLI, DISPUTATA L’11.10.15 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°18 DEL 15.10.15 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 29/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE MASCIANTONIO ALESSANDRO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VENERE – PIZZOLI, DISPUTATA L’11.10.15 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°18 DEL 15.10.15 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Masciantonio Alessandro, tesserato per la società A.S.D. GS Pizzoli ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “ …. Perché, dopo il fischio finale della gara, protestava avverso la decisione arbitrale ingiuriando l’arbitro e mettendo in atto protesta smodata nei confronti di quest’ultimo …. ”. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, chiedendone l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione, in quanto la protesta pure rivolta all’arbitro per un allungamento del tempo di recupero, non sarebbe mai degenerata in ingiurie e/o in proteste smodate. Osserva la Corte che il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Risulta dal rapporto arbitrale che il calciatore Masciantonio, a seguito del gol concesso, seguito dal triplice fischio di fine gara, correva verso l’arbitro per protestare sulla convalida della rete, gli si accostava con aria minacciosa e con tono di voce elevato gli afferrava il braccio sinistro con leggera forza e gli dava una leggera spinta tanto da farlo spostare, infine gli rivolgeva epiteti oggettivamente ingiuriosi. Tale comportamento, pur non potendosi qualificare come deliberato atto di violenza, merita certamente la conferma, in questa sede, della sanzione impugnata, in quanto gravemente lesivo dell’autorità del direttore di gara e rappresentando una protesta particolarmente smodata e antiregolamentare. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it