COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 5/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA A.S.D. TORANESE CALCIO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TORANESE CALCIO– REAL TRTECIMINIERE, DISPUTATA IL 3.10.15 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N°18 DEL 15.10.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 5/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA A.S.D. TORANESE CALCIO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TORANESE CALCIO– REAL TRTECIMINIERE, DISPUTATA IL 3.10.15 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N°18 DEL 15.10.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Toranese Calcio ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “ …. - esaminato il reclamo della società Real Treciminiere, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, con il quale si chiede sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Toranese Calcio, per non aver quest'ultima impiegato per tutta la durata della gara almeno due giocatori "giovani", ricompresi uno nella fascia di età dal 1/01/93 in poi e uno nella fascia di età dal 1/01/94 in poi, denunciando che al minuto 35º del 2º tempo la Toranese Calcio sostituiva il calciatore nº7 Macellini Gianmarco (nato il 29/11/1993) con il calciatore N.15 Cao Davide (nato il 3/07/1991), violando così la norma di cui al Comunicato Ufficiale N.1 del 2/7/2015 "Impiego giovani calciatori"- Limite di partecipazione in relazione all'età- Campionato di Prima Categoria S.S.2015/2016; - constatato che quanto denunciato dalla società Real Treciminiere risponde al vero, così come emerge dal rapporto arbitrale nel quale si evince che la società Toranese Calcio al minuto 35º del 2º tempo rimaneva in campo con un solo calciatore "giovane" fuori quota; - visto l'art. 17, comma 5 del C.G.S. e il C.U.N.1 del 2/7/2015 del Comitato Regionale Abruzzo; DELIBERA A) di infliggere alla società Toranese Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di Toranese Calcio / Real Treciminiere 0 a 3; B) di accreditare la tassa reclamo. …. ”. Ha dedotto l’appellante che, in realtà, la Toranese aveva, effettivamente sostituito il n° 7 Marcellini Gianmarco con un calciatore n° 15 e che, quest’ultimo, non era, in realtà, il calciatore Cao Davide, nato il 3.7.1991, ma il calciatore Campanella Vittorio, nato il 13.10.1994, come peraltro avrebbe accertato il direttore di gara nella fase del riconoscimento assicurando che avrebbe riparato all’errore. Chiedeva, pertanto, l’annullamento della sanzione della perdita della gara e la conseguente omologazione del risultato conseguito sul campo. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, precisando che aveva regolarmente identificato nel corso del riconoscimento effettuato prima della gara, sia il n° 7 Marcellini, che il n° 15 Cao. Ha, inoltre, aggiunto che, a fine gara, aveva consegnato ai dirigenti accompagnatori delle due squadre il rapportino breve che, dopo essere stato visionato dagli stessi dirigenti, non ha avuto alcuna osservazione da parte loro. Osserva la Corte che il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, appare evidente che la versione dei fatti fornita dalla società reclamante non ha alcun fondamento e, pertanto, il reclamo proposto da quest’ultima deve essere rigettato, con la conferma della decisione adottata dal primo giudice. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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