COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 5/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. VILLANOVA FOOTBALL CLUB, AVVERSO LA SQUALIFICA PER FINO AL 31.12.2015 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE PIETRANGELO GIANNI IN RELAZIONE ALLA GARA VILLANOVA FOOTBALL CLUB– VIANOVA SAMBUCETO CALCIO , DISPUTATA IL 4.10.15 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C”

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 5/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. VILLANOVA FOOTBALL CLUB, AVVERSO LA SQUALIFICA PER FINO AL 31.12.2015 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE PIETRANGELO GIANNI IN RELAZIONE ALLA GARA VILLANOVA FOOTBALL CLUB– VIANOVA SAMBUCETO CALCIO , DISPUTATA IL 4.10.15 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N°17 DEL 8.10.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Villanova F.C. ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “…. Perché, capitano della squadra, dopo essere stato espulso per offese ad un calciatore avversario, si posizionava dietro la porta nei pressi dell'ingresso degli spogliatoi e per tutta la durata della gara, minacciava ed insultava il capitano della squadra avversaria. Al termine dell'incontro aggrediva il suddetto avversario con cinque violenti pugni al volto, procurandogli una lesione sotto l'occhio con fuoriuscita di sangue, che richiedeva l'intervento dei sanitari …. ”. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, chiedendone la riduzione, in quanto il referto arbitrale avrebbe omesso di annotare il comportamento provocatorio del calciatore avversario, che avrebbe ingiuriato il Pietrangelo e la sua famiglia. Tale versione dei fatti è stata confermata in sede di audizione e, nell’occasione, sono stati depositati anche certificati medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Chieti, attestanti riferite percosse. Osserva la Corte che il ricorso è infondato e non merita accoglimento. La decisione del primo giudice deve essere confermata, essendo congrua ed adeguata al comportamento del Pietrangelo che rivestiva, peraltro, la qualifica di capitano. A nulla rilevano le doglianze della società appellante, sia perché non vi è traccia nel rapporto arbitrale di quanto sostenuto nel ricorso, sia perché, in ogni caso, l’eventuale riconoscimento della provocazione, non comporterebbe una riduzione della sanzione, data la gravità dei gesti compiuti dal calciatore. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it