COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 12/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PERO DEI SANTI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA DAL G.S IN RELAZIONE ALLA GARA PERO DEI SANTI – ORTIGIA DISPUTATA IL 18.10.15 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°19 DEL 22.10.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 12/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PERO DEI SANTI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA DAL G.S IN RELAZIONE ALLA GARA PERO DEI SANTI – ORTIGIA DISPUTATA IL 18.10.15 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°19 DEL 22.10.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Pero dei Santi ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “Perché propri sostenitori, durante la gara e alla fine della stessa, rivolgevano ingiurie e minacce nei confronti dell'arbitro; a fine gara persona non in distinta, chiaramente riconducibile alla società ospitante, sostava impropriamente dinanzi gli spogliatoi e criticava in maniera antisportiva l'arbitro per il suo operato, rivolgendogli frasi ingiuriose ed afferrandolo per il fianco sinistro, procurandogli dolore, il tutto senza ulteriori conseguenze grazie anche all'intervento dei Carabinieri”. Ha dedotto l’appellante l’insussistenza dei fatti contestati, chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione della sanzione. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti e, in particolare, la circostanza di essere stato afferrato per il braccio all’ingresso negli spogliatoi da una persona. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta deve essere integralmente confermata, siccome congrua ed adeguata al comportamento non regolamentare tenuto dai tesserati della società appellante e dai propri sostenitori. Per questi motivi, la Corte, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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