COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 12/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLOGNA CITTA’ DI ROSETO, AVVERSO LA DECISIONE DELLA PERDITA DELLA GARA ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA COLOGNA CITTA’ DI ROSETO / ALBA ADRIATICA, DISPUTATA IL 18.10.15 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI, GIRONE “A” (C.U. N°20 DEL 29.10.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 12/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLOGNA CITTA’ DI ROSETO, AVVERSO LA DECISIONE DELLA PERDITA DELLA GARA ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA COLOGNA CITTA’ DI ROSETO / ALBA ADRIATICA, DISPUTATA IL 18.10.15 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI, GIRONE “A” (C.U. N°20 DEL 29.10.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Cologna Città di Roseto ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “- visto il reclamo, regolarmente preannunciato nei termini, presentato dalla ASD ALBA ADRIATICA CALCIO avverso la regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe per i seguenti motivi: - la Società ASD COLOGNA CITTA' DI ROSETO schierava un giocatore squalificato (BARLAFANTE FEDERICO); - l'arbitro incorreva in un errore tecnico perché provvedeva ad espellere per doppia ammonizione il giocatore n.2 dell'Alba Adriatica (FRANCILLO VALERIO), ritenendolo erroneamente già ammonito giacché in precedenza era stato ammonito il giocatore n.2 del Cologna Città di Roseto (CAPRIOTTI GIAMPIERO) ; - considerato che, per i motivi esposti, la Società ricorrente ha chiesto che alla Società Cologna Città di Roseto venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara, ovvero, in subordine, che venga disposta la ripetizione della gara per errore tecnico; - riscontrato che quanto riferito nel reclamo corrisponde al vero, sia perché la Società Cologna Città di Roseto ha schierato nella gara indicata il giocatore Barlafante Federico, che risulta squalificato come da C.U. n. 18 del 15/10/2015; sia perché l'arbitro è in effetti incorso in errore tecnico, come dallo stesso ammesso nel referto della gara; - ritenuto che il primo motivo di reclamo debba ritenersi prevalente e che, quindi, il reclamo vada accolto nel senso di infliggere alla Società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara; - visti gli art. 33 e 34 C.G.S.; d e l i b e r a a) di infliggere alla Società Cologna Città di Roseto la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 in favore della Società Alba Adriatica; b) di inibire il dirigente accompagnatore della Società Cologna Città di Roseto Tribuiani Nicola fino al 5.11.2015; c) di accreditare la tassa reclamo.“ La società appellante ha dedotto l’illegittimità della decisione, in quanto il calciatore Barlafante Federico aveva scontato la squalifica comminatagli con il C.U. n° 18 del 15.10.2015 – riferimento gara dell’11/10/2015 - nel turno infrasettimanale, allorché non era stato schierato nella gara Amiternina – Cologna Città di Roseto del 15/10/2015. Ha, inoltre, aggiunto che, sull’errore tecnico ammesso dal direttore di gara, non poteva esserci alcun dubbio e che, quindi, la gara doveva essere ripetuta. Osserva la Corte che l’appello è fondato e deve essere accolto, in quanto, da un riscontro degli atti ufficiali in possesso del Comitato risulta che, effettivamente, il Barlafante aveva titolo a partecipare alla gara del 18/10/2015 Cologna Città di Roseto / Alba Adriatica, per aver già scontato la squalifica per una gara inflittagli dal G.S., con il C.U. sopra richiamato. In ordine all’errore tecnico ammesso dall’arbitro, risulta pacifica la circostanza e va, pertanto, disposta la ripetizione della gara. Per quanto precede la Corte, DELIBERA di disporre la ripetizione della gara oggetto di reclamo, dando mandato alla Segreteria di provvedere a quanto di competenza. Ordina accreditarsi la tassa di reclamo, ove addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it