COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 19/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA PER QUATTRO TURNI DEL CALCIATORE MARGAGLIOTTI NICOLO’ E AMMENDA DI €400,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO CALCIO 1924 / MOSCIANO, CALCIO DISPUTATA IL 24.10.2015 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N°20 DEL 29.10.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 19/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA PER QUATTRO TURNI DEL CALCIATORE MARGAGLIOTTI NICOLO’ E AMMENDA DI €400,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO CALCIO 1924 / MOSCIANO, CALCIO DISPUTATA IL 24.10.2015 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N°20 DEL 29.10.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Notaresco Calcio 1924 ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, chiedendone l’annullamento o, in subordine, la riduzione, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: ”perché, espulso per aver colpito un avversario con un violento pugno sul petto, provocandogli dolore, alla notifica del cartellino rosso di espulsione, offendeva il direttore di gara”, e “perché a fine gara, propri sostenitori colpivano l’arbitro con sputi in varie parti del corpo, mentre faceva rientro negli spogliatoi”. La società appellante ha dedotto l’insussistenza dei presupposti a sostengo delle sanzioni inflitte e, comunque l’eccessività e sproporzionalità delle stesse, tenuto conto, da un lato, che la ricostruzione della condotta del calciatore Margagliotti non corrisponde al vero in quanto non ha colpito l’avversario e non ha offeso l’arbitro in alcun modo e che, dall’altro, anche con riferimento alla sanzione dell’ammenda ha contestato la ricostruzione riferita alla condotta dei propri sostenitori, in quanto il settore della tribuna da cui sarebbero partiti gli sputi era occupato dai sostenitori della società Mosciano. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti, precisando però, quanto al comportamento tenuto dal calciatore, che lo stesso ha avuto un gesto di stizza nei confronti dell’avversario, con la conseguenza che il provvedimento adottato dal primo giudice può essere lievemente ridotto in questa sede, come da dispositivo. Quanto, invece, al comportamento dei sostenitori della squadra di casa, il direttore di gara è stato molto puntuale circa l’identificazione dei responsabili tenuto conto della loro collocazione in un settore ben separato da quello dei tifosi del Mosciano, il che comporta, pertanto, la conferma della sanzione pecuniaria. Per quanto precede la Corte, DELIBERA di ridurre la squalifica al calciatore Margagliotti Nicolò a tre giornate, confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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