COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 19/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BORGO SANTA MARIA, AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.3.16 INFLITTA DAL G.S. AL SIG. PELLONE STEFANO IN RELAZIONE ALLA GARA RAIANO / BORGO SANTA MARIA, DISPUTATA L’11.10.15 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°18 DEL 15.10.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 19/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BORGO SANTA MARIA, AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.3.16 INFLITTA DAL G.S. AL SIG. PELLONE STEFANO IN RELAZIONE ALLA GARA RAIANO / BORGO SANTA MARIA, DISPUTATA L’11.10.15 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°18 DEL 15.10.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Borgo Santa Maria ha impugnato e chiesto la riduzione in relazione all’effettiva gravità dei fatti del provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “Perché in seguito ad un provvedimento disciplinare, afferrava il braccio dell’arbitro per impedirgli di estrarre il cartellino e, successivamente lo spintonava più volte, facendolo indietreggiare e provocandogli dolore, nel mentre gli rivolgeva minacce verbali“. La società appellante ha dedotto – e ribadito in sede di audizione – l’eccessività e sproporzionalità della sanzione, tenuto conto, da un lato, che la condotta del calciatore doveva essere derubricata da “violenta” a “antisportiva e ingiuriosa” e, dall’altro, che precedenti analoghi erano stati sanzionati con minore severità sia in sede di giustizia regionale che nazionale. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha precisato che, in realtà, il calciatore spingendolo più volte al petto, lo ha fatto solo indietreggiare senza causargli dolore, né conseguenze dannose. Osserva la Corte che l’appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro, infatti, la sanzione inflitta deve essere ridotta, in quanto il gesto sanzionato non può essere annoverato tra le condotte violente. Per quanto precede la Corte, DELIBERA di ridurre la squalifica al calciatore Pellone Stefano fino al 15.1.2016, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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