COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ VARANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S., CON LA QUALE VENIVA DISPOSTA, TRA L’ALTRO, LA RIPETIZIONE DELLA GARA CITTA’ DI TORTORETO / A.S.D. VARANO CALCIO, DISPUTATA IL 25.10.15 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “D”. (C.U. N°20 del 29.10.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ VARANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S., CON LA QUALE VENIVA DISPOSTA, TRA L’ALTRO, LA RIPETIZIONE DELLA GARA CITTA’ DI TORTORETO / A.S.D. VARANO CALCIO, DISPUTATA IL 25.10.15 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “D”. (C.U. N°20 del 29.10.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Varano Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, chiedendone l’annullamento, adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “ …. al minuto 13' del primo tempo il calciatore DI GIULIANTONIO FABIO, della società A.S.D. CITTA' DI TORTORETO, veniva espulso per avere impedito la segnatura di una rete alla squadra avversaria; al minuto 25' del secondo tempo, sul risultato di 0 a 2 in favore della squadra ospite, il calciatore ATTORRESE MAURO, della società A.S.D. CITTA' DI TORTORETO, a seguito di calcio di punizione a favo re della squadra avversaria, si scagliava contro il direttore di gara protestando in maniera veemente e proferendo frasi blasfeme. Alla notifica del provvedimento di espulsione, afferrava la mano dell'arbitro sottraendogli il cartellino rosso, che veniva accartocciato e gettato a terra. Successivamente, insieme ad alcuni compagni di squadra, tra i quali veniva identificato il calciatore n.2 ATTORRESE LORENZO, accerchiava il direttore di gara facendolo indietreggiare, e continuava a protestare in maniera smodata; nel mentre, il calciatore ATTORRESE LORENZO, protestava animatamente nei confronti dello stesso direttore di gara; a questo punto l'arbitro, temendo per la propria incolumità, si dirigeva verso gli spogliatoi ed emetteva così il triplice fischio, sospendendo la gara e, non provvedendo a ratificare provvedimenti sanzionatori ai giocatori identificati perché privo del cartellino rosso. Considerato che i fatti, così come descritti nel referto arbitrale, pur meritevoli di sanzioni disciplinari a carico dei protagonisti, non hanno determinato una situazione di grave ed inaudito pericolo per l'incolumità del direttore di gara, né per i contendenti, non giustificano la sua decisione di sospendere definitivamente l'incontro; Visti gli articoli 17 e 19 del C.G.S., tutto quanto sopra premesso e considerato; DELIBERA 1) di ordinare la ripetizione della gara, demandando al C.R. l’incombenza del caso …. ”. L’appellante ha dedotto e ribadito in sede di audizione che i fatti che hanno indotto l’arbitro a sospendere l’incontro erano da riferirsi al comportamento tenuto dai tesserati della società Città di Tortoreto, con la conseguenza che doveva, a quest’ultima, essere inflitta la sanzione della perdita della gara e non avrebbe dovuto disporsi la ripetizione della stessa che vedeva , tra l’altro , la Società Varano in vantaggio per due reti a zero. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che, in realtà, il calciatore Attorrese si era reso responsabile di atti di violenza nei suoi confronti, mentre gli altri suoi compagni lo avevano, nell’occasione, accerchiato con proteste veementi con spinte e strattonamenti, tanto da impedirgli di adottare provvedimenti nei loro confronti. Lo stesso Attorrese, peraltro, gli aveva sottratto il cartellino rosso rendendolo inutilizzabile e gettandolo per terra. Dopo circa due minuti, tale situazione non cessava e lo stesso, nel timore che potessero accadere fatti più gravi, decideva di sospendere la gara, anche perché non era più nelle condizioni psicologiche per poterla proseguire. Osserva la Corte che l’appello è fondato e meritevole di accoglimento. Alla luce di quanto precisato dal direttore di gara nel supplemento di rapporto, appare evidente che, nell’occasione, non sussistevano le condizioni per poter proseguire l’incontro con piena indipendenza di giudizio da parte dello stesso, il quale si era visto seriamente minacciato nella sua incolumità ricevendo, peraltro, anche spinte e strattonamenti da parte dei soli appartenenti alla società Città di Tortoreto. Dai fatti così descritti, non può certamente addebitarsi anche alla società Varano la responsabilità della decisione adottata dall’arbitro di sospendere l’incontro, con la conseguenza che non appare giustificabile la decisione del primo giudice e che deve, invece, essere inflitta alla società Città di Tortoreto la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ferme restando le altre decisioni adottate dal G.S., non fatte oggetto di impugnazione. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di infliggere alla società Città di Tortoreto la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 in favore della A.S.D. Varano Calcio, disponendo restituirsi la tassa d’appello.
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