COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 3/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: – DEL SIG. BOLOGNESE MARIO LUIGI, TESSERATO NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA CON L’A.S.D. VASTESE CALCIO 1902 COME DIRIGENTE, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), NONCHÉ DEL C.U. DEL CONSIGLIO DIRETTIVO L.N.D. N° 1 DELL’1.7.14, PERCHÉ, IN QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, IN OCCASIONE DELLA GARA VASTO MARINA – VASTESE CALCIO, DISPUTATA IL 15.2.15 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA, IN CONCORSO CON L’ALLENATORE SIG. VECCHIOTTI MASSIMO G., AL 26° DEL II TEMPO DELLA GARA IN QUESTIONE, EFFETTUAVA MATERIALMENTE LA SOSTITUZIONE DEL CALCIATORE BALZANO MATTIA, NATO IL 27.12.96, CON IL CALCIATORE PICCININI MIRKO, NATO IL 14.8.95, DETERMINANDO COSÌ LA MANCATA PRESENZA IN CAMPO PER TUTTA LA DURATA DELLA GARA DI TRE CALCIATORI “FUORIQUOTA”, COME PREVISTO DALLE NORME FEDERALI E DETERMINANDO LA SCONFITTA DELLA SOCIETÀ VASTESE CALCIO 1902 A TAVOLINO; – DEL SIG. VECCHIOTTI MASSIMO G., TESSERATO NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA CON L’A.S.D. VASTESE CALCIO 1902 COME ALLENATORE, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), NONCHÉ DEL C.U. DEL CONSIGLIO DIRETTIVO L.N.D. N° 1 DELL’1.7.14, PERCHÉ, IN QUALITÀ DI TECNICO, IN OCCASIONE DELLA GARA VASTO MARINA – VASTESE CALCIO, DISPUTATA IL 15.2.15 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA, IN CONCORSO CON IL DIRIGENTE SIG. BOLOGNESE MARIO L., AL 26° DEL II TEMPO DELLA GARA IN QUESTIONE, DECIDEVA DI EFFETTUARE MATERIALMENTE LA SOSTITUZIONE DEL CALCIATORE BALZANO MATTIA, NATO IL 27.12.96, CON IL CALCIATORE PICCININI MIRKO, NATO IL 14.895, DETERMINANDO COSÌ LA MANCATA PRESENZA IN CAMPO PER TUTTA LA DURATA DELLA GARA DI TRE CALCIATORI “FUORIQUOTA”, COME PREVISTO DALLE NORME FEDERALI E DETERMINANDO LA SCONFITTA DELLA SOCIETÀ VASTESE CALCIO 1902 A TAVOLINO; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. VASTESE CALCIO 1902, ALLA QUALE APPARTENEVANO I DEFERITI AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SPORTIVA SOPRA CONTESTATA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S.;

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 3/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: - DEL SIG. BOLOGNESE MARIO LUIGI, TESSERATO NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA CON L’A.S.D. VASTESE CALCIO 1902 COME DIRIGENTE, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), NONCHÉ DEL C.U. DEL CONSIGLIO DIRETTIVO L.N.D. N° 1 DELL’1.7.14, PERCHÉ, IN QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, IN OCCASIONE DELLA GARA VASTO MARINA – VASTESE CALCIO, DISPUTATA IL 15.2.15 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA, IN CONCORSO CON L’ALLENATORE SIG. VECCHIOTTI MASSIMO G., AL 26° DEL II TEMPO DELLA GARA IN QUESTIONE, EFFETTUAVA MATERIALMENTE LA SOSTITUZIONE DEL CALCIATORE BALZANO MATTIA, NATO IL 27.12.96, CON IL CALCIATORE PICCININI MIRKO, NATO IL 14.8.95, DETERMINANDO COSÌ LA MANCATA PRESENZA IN CAMPO PER TUTTA LA DURATA DELLA GARA DI TRE CALCIATORI “FUORIQUOTA”, COME PREVISTO DALLE NORME FEDERALI E DETERMINANDO LA SCONFITTA DELLA SOCIETÀ VASTESE CALCIO 1902 A TAVOLINO; - DEL SIG. VECCHIOTTI MASSIMO G., TESSERATO NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA CON L’A.S.D. VASTESE CALCIO 1902 COME ALLENATORE, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), NONCHÉ DEL C.U. DEL CONSIGLIO DIRETTIVO L.N.D. N° 1 DELL’1.7.14, PERCHÉ, IN QUALITÀ DI TECNICO, IN OCCASIONE DELLA GARA VASTO MARINA – VASTESE CALCIO, DISPUTATA IL 15.2.15 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA, IN CONCORSO CON IL DIRIGENTE SIG. BOLOGNESE MARIO L., AL 26° DEL II TEMPO DELLA GARA IN QUESTIONE, DECIDEVA DI EFFETTUARE MATERIALMENTE LA SOSTITUZIONE DEL CALCIATORE BALZANO MATTIA, NATO IL 27.12.96, CON IL CALCIATORE PICCININI MIRKO, NATO IL 14.895, DETERMINANDO COSÌ LA MANCATA PRESENZA IN CAMPO PER TUTTA LA DURATA DELLA GARA DI TRE CALCIATORI “FUORIQUOTA”, COME PREVISTO DALLE NORME FEDERALI E DETERMINANDO LA SCONFITTA DELLA SOCIETÀ VASTESE CALCIO 1902 A TAVOLINO; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. VASTESE CALCIO 1902, ALLA QUALE APPARTENEVANO I DEFERITI AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SPORTIVA SOPRA CONTESTATA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S.; Con nota del 10.6.15, il Procuratore Federale aggiunto della F.I.G.C. ha deferito al Tribunale Federale Territoriale i sigg.ri Bolognese Mario Luigi e Massimo G. Vecchiotti, nella spiegate rispettive qualità, nonché la Società A.S.D. Vastese Calcio, per le contestazioni sopra specificate. Con raccomandate aa.rr. del 4.11.15, anticipate via fax a norma degli art. 41 e 38 Codice di Giustizia Sportiva e regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva reso loro noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 30.11.15, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, memoria nella specie pervenuta nell’interesse di tutte le parti, ma al solo Tribunale Federale Territoriale e non anche alla Procura Federale, con conseguente inammissibilità della stessa. All’udienza di trattazione compariva, per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, mentre per i soggetti deferiti compariva, in loro rappresentanza, l’Avv. Fiorindo Salvatore, nonché la società, rappresentata, nell’occasione, dal Presidente Giorgio Di Domenico e il sig. Vecchiotti Massimo personalmente. Il Presidente del Tribunale, costatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento. Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e dopo ampia discussione concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi tre d’inibizione, per il sig. Vecchiotti Massimo; mesi tre d’inibizione, per il sig. Bolognese Mario Luigi ed € 300,00 di ammenda per la società. Il sig. Vecchiotti ha contestato l’addebito, precisando che, nell’occasione, era da solo a condurre la squadra senza la presenza del Segretario e ha utilizzato il terzo giocatore nella convinzione che fosse nato nel 1996, come, peraltro, gli era stato assicurato dai dirigenti, mentre l’Avv. Salvatore ha dedotto trattarsi di un mero errore commesso in assoluta buona fede; il Presidente, infine, ha dedotto che la società è già stata sanzionata per lo stesso fatto e, quindi, che non sarebbe consentita una duplicazione di sanzioni. Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti non risulta provata, tenuto conto che gli stessi hanno contestato gli addebiti e che, dall’esame delle indagini svolte dalla Procura, non si rinviene alcun elemento idoneo a fornire prova della violazione loro contestata apparendo, peraltro, verosimile essersi trattato, nella specie, di un semplice errore le cui conseguenze sono già state sopportate dalla società deferita, con la sanzione sportiva della perdita della gara. In difetto della sussistenza della prova di un comportamento volitivo o, comunque, di una colpa grave che possa far ritenere verosimile l’addebito e la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, il Tribunale ritiene che, i soggetti deferiti debbano essere prosciolti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale delibera di prosciogliere i soggetti deferiti dagli addebiti loro contestati. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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