COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 3/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. MASSA D’ALBE, AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2016 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE MASTRODDI GIUSEPPE, IN RELAZIONE ALLA GARA MASSA D’ALBE – FORME, DISPUTATA L’1.11.15 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°17 DEL 5.11.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 3/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. MASSA D’ALBE, AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2016 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE MASTRODDI GIUSEPPE, IN RELAZIONE ALLA GARA MASSA D’ALBE – FORME, DISPUTATA L’1.11.15 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°17 DEL 5.11.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Massa D’Albe ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “ …. Poiché dopo essere stato espulso a seguito di pesanti insulti all'indirizzo del direttore di gara si avvicinava allo stesso con fare minaccioso toccandolo più volte in modo aggressivo sino a quando veniva allontanato da alcuni compagni di squadra, reiterando le gravi minacce al termine della gara …. ”. L’appellante ha dedotto e ribadito in sede di audizione la falsità del referto arbitrale, in quanto “artatamente condito” con fatti e circostanze non verificatesi, al fine di far scontare al calciatore, reo di avergli rivolto una frase nemmeno idonea a giustificare una giornata di squalifica, una sanzione esemplare. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato gli originari riferimenti, precisando che il motivo dell’espulsione non era stata la frase riferita dall’appellante, bensì le ingiurie rivoltegli dallo stesso Mastroddi, peraltro rivolte anche alla sua famiglia. Ha, inoltre, aggiunto che dopo l’espulsione, lo stesso calciatore aveva assunto un atteggiamento di sfida dirigendosi verso di lui con le mani alzate e, successivamente, lo spingeva ripetutamente fino a quando non sono intervenuti i compagni di squadra. Osserva la Corte che il ricorso è infondato e non merita accoglimento. La decisione del primo giudice deve essere confermata, alla luce di quanto riferito dall’arbitro anche in sede di audizione. I motivi addotti dalla società appellante non trovano, pertanto, alcun riscontro negli atti ufficiali e sono stati, anzi, decisamente smentiti dai riferimenti arbitrali che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata rispetto alla interessata versione dei fatti fornita dall’appellante. Va, inoltre, aggiunto che la dichiarazione testimoniale esibita dall’appellante non può essere presa in considerazione da questa Corte, vigendo, a tal proposito, il divieto assoluto sulla base della normativa di riferimento. Da quanto sopra premesso, la sanzione inflitta dal primo giudice deve essere ritenuta congrua ed adeguata ai comportamenti descritti dal direttore di gara e deve, pertanto, essere confermata integralmente. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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