COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 23/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: – DEL SIG. COLONNA VITO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.P.D. REAL L’AQUILA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMI I (SECONDO CUI I TECNICI, PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO, DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ) E IV (SECONDO CUI I TECNICI NON POSSONO SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO PER PIÙ DI UNA SOCIETÀ NEL CORSO DELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA) N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO AL SIG. SALOMONE MAXIMILIANO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.P.D. REAL L’AQUILA E PER AVERE CONSENTITO ALLO STESSO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO PER PIÙ DI UNA SOCIETÀ NEL CORSO DELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA; – DEL SIG. IPPOLITI LUIGI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA ORATORIANA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMI I (SECONDO CUI I TECNICI, PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO, DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ) E IV (SECONDO CUI I TECNICI NON POSSONO SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO PER PIÙ DI UNA SOCIETÀ NEL CORSO DELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA) N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO AL SIG. SALOMONE MAXIMILIANO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ POLISPORTIVA ORATORIANA E PER AVERE CONSENTITO ALLO STESSO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO PER PIÙ DI UNA SOCIETÀ NEL CORSO DELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA; – DELLA SOCIETÀ A.P.D. REAL L’AQUILA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ’ DIRETTA E OGGETTIVA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI I E II, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE COLONNA VITO; – DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA ORATORIANA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ’ DIRETTA E OGGETTIVA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI I E II, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE IPPOLITI LUIGI.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 23/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: - DEL SIG. COLONNA VITO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.P.D. REAL L’AQUILA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMI I (SECONDO CUI I TECNICI, PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO, DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ) E IV (SECONDO CUI I TECNICI NON POSSONO SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO PER PIÙ DI UNA SOCIETÀ NEL CORSO DELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA) N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO AL SIG. SALOMONE MAXIMILIANO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.P.D. REAL L’AQUILA E PER AVERE CONSENTITO ALLO STESSO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO PER PIÙ DI UNA SOCIETÀ NEL CORSO DELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA; - DEL SIG. IPPOLITI LUIGI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA ORATORIANA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMI I (SECONDO CUI I TECNICI, PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO, DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ) E IV (SECONDO CUI I TECNICI NON POSSONO SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO PER PIÙ DI UNA SOCIETÀ NEL CORSO DELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA) N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO AL SIG. SALOMONE MAXIMILIANO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ POLISPORTIVA ORATORIANA E PER AVERE CONSENTITO ALLO STESSO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO PER PIÙ DI UNA SOCIETÀ NEL CORSO DELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA; - DELLA SOCIETÀ A.P.D. REAL L’AQUILA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ’ DIRETTA E OGGETTIVA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI I E II, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE COLONNA VITO; - DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA ORATORIANA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ’ DIRETTA E OGGETTIVA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI I E II, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE IPPOLITI LUIGI. Con nota del 22.10.15, il Procuratore Federale Aggiunto della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per le contestazioni rispettivamente ascritte. Con raccomandate aa.rr. del 17.11.15 e regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 14.12.15, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti. All’udienza di trattazione compariva, per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, mentre nessuno compariva per i soggetti deferiti. Il Presidente del Tribunale, costatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento. Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione concludeva per l’affermazione della responsabilità degli stessi, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi sei d’inibizione, per i sigg.ri Colonna Vito e Ippoliti Luigi e ammenda di € 500,00 cadauna per la società. Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta per tabulas, essendo rilevabile dagli atti che il sig. Salomone Maximilian, tesserato per la società Oratoriana, abbia svolto le funzioni di tecnico per la società A.P.D. Real L’Aquila, in occasione della gara oggetto di indagini. E’ sintomatica, peraltro, di tale responsabilità la circostanza che alcuno dei soggetti deferiti abbia ritenuto opportuno difendersi in questa sede, giustificando il comportamento che ha causato il presente procedimento. Ritiene, pertanto, il Tribunale che agli stessi, anche in considerazione dei campionati di pertinenza, sia equo infliggere le seguenti sanzioni: mesi tre d’inibizione, per i sigg.ri Colonna Vito e Ippoliti Luigi e ammenda di € 250,00 cadauna per la società. P.Q.M. Il Tribunale Federale territoriale infligge ai sigg.ri Colonna Vito e Ippoliti Luigi la sanzione dell’inibizione per mesi tre; alla società A.P.D. Real L’Aquila e Pol. Oratoriana la sanzione dell’ammenda di € 250,00 cadauna. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it