COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 23/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA S.S.D. S. PELINO AVVERSO L’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S. PELINO / S. BENEDETTO DEI MARSI, DISPUTATA L’8.11.15 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°22 DEL 12.11.2015 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 23/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA S.S.D. S. PELINO AVVERSO L’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S. PELINO / S. BENEDETTO DEI MARSI, DISPUTATA L’8.11.15 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°22 DEL 12.11.2015 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la S.S.D. S. Pelino ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per gravi intemperanze e comportamenti lesivi dei prestigio dell’arbitro, da parte dei propri sostenitori, nel corso della gara. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione l’illegittimità della sanzione, in quanto i propri sostenitori non erano responsabili dei fatti contestati ed ha, quindi, concluso per l’annullamento della sanzione applicata. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto e a rettifica degli originari riferimenti, ha precisato di non essere certo se i fatti descritti fossero imputabili ai sostenitori della squadra ospitata, ovvero a quelli della società ospitante, data la somiglianza dei rispettivi colori sociali. Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, appare ingiustificata la sanzione inflitta alla società, sanzione che, pertanto, deve essere revocata. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di accogliere l’appello, revocando la sanzione inflitta e disponendo restituirsi la tassa d’appello versata.
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