COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°3 del 16/7/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: – DEL SIG. REBBA MASSIMILIANO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTATE DELL’A.S.D. GIOVANILE CHIETI, A) LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (TESTO PREVIGENTE) ORA INTEGRALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2, C.G.S., PER AVERE CONSENTITO L’UTILIZZO IN ALMENO OTTO GARE UFFICIALI DEL CAMPIONATO GIOVANILE “ALLIEVI”, DEL GIOVANE CALCIATORE DI PRIMO RICCARDO E IN UN NUMERO IMPRECISATO DI GARE UFFICIALI DELLA CATEGORIA “PULCINI” IL CALCIATORE DI PRIMO CHRISTIAN, ENTRAMBI MAI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. GIOVANILE CHIETI; B) LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (TESTO PREVIGENTE) ORA INTEGRALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE FALSAMENTE ATTESTATO, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLE DISTINTE DEI CALCIATORI PARTECIPANTI ALLE GARE DEL CAMPIONATO “ALLIEVI” DEL 27.1.14; 10 2.14 E 24.2.14, LA POSIZIONE REGOLARE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DI PRIMO RICCARDO; – DEL SIG. NEPA PIO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELL’A.S.D. GIOVANILE CHIETI, ) LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 1 E 5, C.G.S. (TESTO PREVIGENTE) ORA INTEGRALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 E 10, COMMA 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE FALSAMENTE ATTESTATO, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLE DISTINTE DEI CALCIATORI PARTECIPANTI ALLE GARE DEL CAMPIONATO “ALLIEVI” DEL 27.1.14; 10 2.14 E 24.2.14, LA POSIZIONE REGOLARE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DI PRIMO RICCARDO; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. GIOVANILE CHIETI LA RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELLA’RT. 4, COMMA 1 , C.G.S., PER QUANTO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE SIG. REBBA MASSIMILIANO, NONCHÉ QUELLA OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER QUANTO CONTESTATO AL SUO DIRIGENTE NEPA PIO;
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