COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 14/1/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE CIAMPOLI ROSSANO (SOCIETA’ ATLETICO MARCONI) AVVERSO LA SQUALIFICA PER SETTE GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA INSIEME / ATLETICO MARCONI, DISPUTATA IL 6.12.15 PER IL CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°20 del 10.12.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 14/1/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE CIAMPOLI ROSSANO (SOCIETA’ ATLETICO MARCONI) AVVERSO LA SQUALIFICA PER SETTE GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA INSIEME / ATLETICO MARCONI, DISPUTATA IL 6.12.15 PER IL CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°20 del 10.12.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA) Con appello ritualmente proposto, il calciatore Ciampoli Rossano ha impugnato il provvedimento di cui sopra, adottato dal G.S. per condotta gravemente violenta nei confronti di un avversario e irriguardosa nei confronti dell’arbitro. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, in considerazione del fatto che, dopo avere discusso con l’avversario, gli stessi si erano vicendevolmente spinti con la testa, ma senza com0iere atti di violenza e, nel contempo, ha ammesso di avere rivolto parole ingiuriose nei confronti del direttore di gara, pentendosi per questo. Osserva la Corte Sportiva Territoriale d’Appello, che l’appello è fondato per quanto di ragione. La sanzione inflitta dal primo Giudice può esser lievemente ridotta, in quanto, a prescindere dalla violenza con la quale sarebbe avvenuto il gesto non regolamentare con l’avversario, non vi è prova in atti che tale comportamento abbia causato conseguenze particolarmente dannose per quest’ultimo. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello, DELIBERA di accogliere l’appello, riducendo la squalifica inflitta al calciatore Ciampoli Rossano a cinque giornate, disponendo restituirsi la tassa versata.
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