F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 046/TFN del 14 Gennaio 2016 (76) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MONTELLA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Real SM Hyria ASD), Società FC REAL SM HYRIA ASD – (nota n. 3750/878pf14- 15/DP/fda del 21.10.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 046/TFN del 14 Gennaio 2016 (76) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MONTELLA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Real SM Hyria ASD), Società FC REAL SM HYRIA ASD - (nota n. 3750/878pf14- 15/DP/fda del 21.10.2015). Letti gli atti relativi alle indagini svolte nel procedimento disciplinare n. 878pf14-15 avente ad oggetto il "Mancato deposito da parte della Società FC Real SM Hyria dell'accordo economico sottoscritto con il calciatore Davide Trofa per il periodo 31.08.13/30.06.14; in esito alla complessiva attività istruttoria compiuta in seguito a segnalazione del Tribunale Federale Nazionale - Vertenze economiche; con nota 3750/878pf14-15/DP/fda del 21 ottobre 2015 deferiva: Innanzi, al Tribunale Federale Nazionale Sezione disciplinare 1) il Sig. Giovanni Montella, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società FC Real SM Hyria ASD, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l'accordo economico sottoscritto il 31.08.2013 con il calciatore Davide Trofa per il periodo 31.08.13/30.06.14, entro il termine del 15° giorno successivo alla sua sottoscrizione; 2) la Società FC Real SM Hyria ASD, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. All’odierna riunione, il Procuratore federale chiedeva l’affermazione della responsabilità degli incolpati in ordine alla violazione loro ascritta richiedendo la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre) per Giovanni Montella e per la Società FC Real SM Hyria ASD l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) Motivi Osserva questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare che gli elementi emersi dalla documentazione agli atti e dall’esito della attività istruttoria compiuta dalla Procura federale, portano a ritenere univocamente accertati i fatti descritti nell’incolpazione, in particolare il mancato deposito da parte di Giovanni Montella, Presidente della Società FC Real SM Hyria ASD, dell’accordo economico sottoscritto il 2 31.08.2013 con il calciatore Davide Trofa, relativo al periodo 31.08.13/30.06.14 ,nel termine prescritto dall’art. 94 ter comma 2 NOIF . Si fa riferimento, nella specie, alla segnalazione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche, pervenuta alla Procura Federale il 25.03.2015 concernente il mancato deposito dell'accordo economico del calciatore Davide Trofa da parte della Società FC Real SM Hyria ASD, e i relativi allegati con l’ organigramma s.s. 2013-2014 e 2014-2015 della Società FC Real SM Hyria ASD; documentazione da cui emerge che la Società FC Real SM Hyria ASD non ha provveduto al deposito dell'accordo economico sottoscritto il 31.08.2013 con il calciatore Davide Trofa per il periodo 31.08.13/30.06.14, entro il termine del 15° giorno successivo alla sua sottoscrizione. Ravvisando nei fatti come sopra indicati le violazioni della normativa federale contestate nel capo d’incolpazione; tenuto conto del rapporto di immedesimazione organica fra Giovanni Montella all’epoca Presidente e legale rappresentante della suddetta Società, che determina la responsabilità di quest’ultima ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS; rilevato che i soggetti sottoposti alle indagini non hanno fatto pervenire memorie difensive e non hanno chiesto di essere sentiti; P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare irroga le seguenti sanzioni: - a Giovanni Montella l’inibizione per mesi 1 (uno); - alla Società FC Real SM Hyria ASD l’ammenda di € 200,00 (euro duecento/00).
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