COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 04/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società MURESE 2000 AURORA avverso l’ammenda comminata in suo danno e la squalifica del calciatore MARIANI GERARDO come riportata nel C.U. n° 28 del 07.10.2015;

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 04/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società MURESE 2000 AURORA avverso l’ammenda comminata in suo danno e la squalifica del calciatore MARIANI GERARDO come riportata nel C.U. n° 28 del 07.10.2015; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante, che ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del Presidente Gerardo Sansone, rappresentato dall’Avv. Vincenzo Margiotta in forza di delega ritualmente conferita e prodotta; Procedutosi all’audizione del D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;Accertato come le motivazioni dalla Società ricorrente addotte, non abbiano, invero, trovato riscontro non solo negli atti ufficiali di gara, ma neppure nella dichiarazioni rese dal D.G. in sede audizione, dal cui esame incrociato è stato possibile ottenere piena conferma riguardo la inequivocabile responsabilità del calciatore MARIANI GERARDO in riferimento alla condotta violenta allo stesso ascritta che è lecito qualificare violenta;Considerato, ancora, come in corso di seduta la Società reclamante abbia insistito nel negare ogni intento preordinatamente violento nel comportamento del proprio giocatore in ordine alla refertata aggressione fisica, motivata, a suo dire, da uno stato di compressione emotiva correlato allo stress psico-fisico della gara;Ritenuto, aldilà dell’interpretazione dal ricorrente sodalizio a mezzo del proprio ricorso e in sede di audizione attribuita agli eventi per cui è reclamo, come, in forza della deposizione resa, il D.G abbia invero, seppur con qualche impropria attribuzione nella ricostruzione degli eventi, dettagliatamente descritto la dinamica dei fatti e senza beneficio del dubbio confermato la natura dell’aggressione patita con un calcio sferratogli alla gola tanto violento da averlo costretto, in ragione delle lesioni fisiche sofferte, presso il presidio ospedaliero di Policoro accertate e refertate, a sospendere la partita;Documentato come, in ragione di quanto sopra, chiara possa dirsi emersa la responsabilità ex art. 19, comma 4, capo d) del CGS, del ridetto calciatore MARIANI GERARDO in relazione al suo comportamento particolarmente violento e quindi potenzialmente lesivo dell’incolumità del D.G.;Ritenuto, tuttavia, come la collaborazione del reclamante Sodalizio, con il ricorso ed in sede di audizione offerta, a mezzo della quale è stata senza reticenze riconosciuta natura e violenza dell’aggressione dall’Arbitro patita, valga ad essere apprezzata quale minima attenuante pur in presenza della prevalente aggravante rappresentata dalla circostanza che, essendo la gara in parola valevole per il campionato Allievi regionali, massima attenzione e diligenza, a cagione della giovanissima età degli atleti partecipanti si sarebbe dovuto porre nella scrupolosa osservanza e applicazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e consenta a questa Corte di procedere ad una lieve mitigazione della sanzione; Osservata, da ultimo, come la minore età del Calciatore MARIANI GERARDO, possa, a sua volta, essere apprezzata quale, seppur debole, esimente e abilitare, comunque, questo Collegio ad una parziale riforma della decisone dal G.S. adottata, con accessorio temperamento della squalifica nei confronti del calciatore irrogata che, per costante orientamento di questa Corte, deve comunque tendere a fini rieducativi prevalenti su quelli meramente punitivi; P.Q.M. in parziale accoglimento del proposto reclamo e a parziale modifica delle decisioni del G.S. adottate e riportate in C.U. n° 28 del 07.10.2015 così delibera: • riduce l’ammenda ad € 200,00 a carico della società MURESE 2000 AURORA; • riduce la squalifica al calciatore MARIANI GERARDO inflitta sino a tutto il 31 Dicembre 2018; • dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it