COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 20 OTTOBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.12 (S.S. 2014/2015 ) A CARICO DI 1 – SIG. MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J.; : 2 – SOC. U.S.D. MAMMOLA; per rispondere: il primo: violazione dell’art. 1bis C.G.S., in relazione all’art. 40 delle N.O.I.F. della FI.G.C., per avere richiesto e ottenuto il proprio tesseramento in data 5.1.2015 per la società USD MAMMOLA, con il nome di MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J., pur essendo al contempo già tesserato dal 16.12.2013 per la società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA, e da quest’ultima trasferito in prestito alla società U.S. GIOIOSA JONICA A.S.D. dal 29.08.2014, realizzando così il contemporaneo e subdolo “doppio tesseramento” grazie all’uso “incompleto” delle proprie generalità, esposte nel tesseramento per la ASD MARINA DI GIOIOSA come Monteverde Matteo, e nel tesseramento per la USD MAMMOLA come Monteverde Matteo Vincenzo J, soggetti che in realtà coincidono con la medesima persona nata in Cinquefondi in data 4.2.1990;la seconda responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per quanto ascritto al calciatore Sig.MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J. APPLICAZIONE SANZIONE EX ART.23 DEL C.G.S. A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S.D. MAMMOLA.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 20 OTTOBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.12 (S.S. 2014/2015 ) A CARICO DI 1 - SIG. MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J.; : 2 - SOC. U.S.D. MAMMOLA; per rispondere: il primo: violazione dell’art. 1bis C.G.S., in relazione all’art. 40 delle N.O.I.F. della FI.G.C., per avere richiesto e ottenuto il proprio tesseramento in data 5.1.2015 per la società USD MAMMOLA, con il nome di MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J., pur essendo al contempo già tesserato dal 16.12.2013 per la società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA, e da quest’ultima trasferito in prestito alla società U.S. GIOIOSA JONICA A.S.D. dal 29.08.2014, realizzando così il contemporaneo e subdolo “doppio tesseramento” grazie all’uso “incompleto” delle proprie generalità, esposte nel tesseramento per la ASD MARINA DI GIOIOSA come Monteverde Matteo, e nel tesseramento per la USD MAMMOLA come Monteverde Matteo Vincenzo J, soggetti che in realtà coincidono con la medesima persona nata in Cinquefondi in data 4.2.1990;la seconda responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per quanto ascritto al calciatore Sig.MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J. APPLICAZIONE SANZIONE EX ART.23 DEL C.G.S. A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S.D. MAMMOLA. IL DEFERIMENTO Il Sostituto Procuratore Federale Delegato, visti gli atti del procedimento disciplinare nr. 8378/707 pf 14-15, avente ad oggetto: Accertamento della reale data di nascita del calciatore MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J. che ha partecipato alla gara BIVONGI PAZZANO – MAMMOLA del 25.01.2015 - campionato di 1° categoria. Presunto doppio tesseramento del calciatore MONTEVERDE MATTEO J. Tesserato per la società Gioiosa Ionica e Mammola; -letta le relazione d’indagine redatta dal Collaboratore della Procura Federale PAOLO SALVATORE MILASI con i relativi allegati; -vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata; -considerato che i soggetti avvisati non hanno ritenuto di dover svolgere difese; -letta la nota della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il CR Calabria con la quale sono stati inviati gli atti della gara BIVONGI PAZZANO – MAMMOLA del 25.01.2015 cui ha partecipato per la soc. Mammola, come indicato nella lista gara, il calciatore MONTEVEDERDE MATTEO VINCENZO J. nato il 4.2.1990, contestualmente tesserato per la società Gioiosa Ionica e la Soc. Mammola; - rilevato che il calciatore MONTEVERDE non è stato sentito, attesa la sua assenza per motivi di lavoro, così come attestato dalla madre del predetto calciatore, BARILLARO RITA, e che il dirigente della società Mammola, Sig. NICODEMO AGOSTINO, sentito in data 28.04.2015 ha riferito di non essere a conoscenza del supposto doppio tesseramento, avendo proceduto al tesseramento del Monteverde seguendo la procedura telematica prevista; -considerato che dall’esame della documentazione pervenuta dal Comitato Regionale Calabria è emerso che il Sig. MONTEVERDE MATTEO, tesserato per l’ASD MARINA DI GIOIOSA, in prestito all’U.S. GIOIOSA JONICA, ed il Sig. MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J. tesserato per la società U.S.D. MAMMOLA, coincidono con la stessa persona nata in Cinquefondi il 4.2.1990, così come emerge dal certificato anagrafico acquisito dal comune di Cinquefondi; -osservato, pertanto, che la condotta del Sig. MONTEVEDERDE MATTEO VINCENZO J., alla luce di quanto sopra evidenziato, integra la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del nuovo C.G.S. in relazione all’art. 40 delle N.O.I.F. della F.I.G.C., per avere lo stesso conseguito contestualmente il doppio tesseramento grazie all’uso deliberatamente non corretto delle proprie generalità; -ritenuto, altresì, che, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, del C.G.S., comma 2, debba rispondere della violazione ascritta ai propri tesserati, all’epoca dei fatti, anche la società U.S.D. MAMMOLA; -vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Baldassare Lauria; -visto l’art. 32ter, comma 4, del C.G.S. HA DEFERITO Con nota prot.11049/707 pf 14 15 AV/mf del 26 maggio 2015, al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria - L.N.D.: 1 - SIG. MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J.; 2 - SOC. U.S.D. MAMMOLA per rispondere: il primo: - violazione dell’art. 1bis C.G.S., in relazione all’art. 40 delle N.O.I.F. della FI.G.C., per avere richiesto e ottenuto il proprio tesseramento in data 5.1.2015 per la società USD MAMMOLA, con il nome di MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J., pur essendo al contempo già tesserato dal 16.12.2013 per la società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA, e da quest’ultima trasferito in prestito alla società U.S. GIOIOSA JONICA A.S.D. dal 29.08.2014, realizzando così il contemporaneo e subdolo “doppio tesseramento” grazie all’uso “incompleto” delle proprie generalità, esposte nel tesseramento per la ASD MARINA DI GIOIOSA come Monteverde Matteo, e nel tesseramento per la USD MAMMOLA come Monteverde Matteo Vincenzo J, soggetti che in realtà coincidono con la medesima persona nata in Cinquefondi in data 4.2.1990; la seconda:- per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per quanto ascritto al calciatore Sig. MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J Nella riunione del 29 giugno 2015 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. .Nicola Monaco. È comparso anche, in nome e per conto della Società U.S.D. Mammola, il Presidente Sig. Sità Vincenzo Nicodemo, ll quale dichiarava di avere fatto, in nome e per conto della Soc.USD Mammola, richiesta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S..e a sua volta chiedeva che i termini procedurali fossero sospesi. Il Sostituto Procuratore in merito rappresentava che era intervenuto l’accordo con il rappresentata della Società USD Mammola, impegnandosi a depositarlo dopo aver avuto la condivisione da parte della Procura Generale dello Sport. Ad ogni buon fine chiedeva che venissero sospesi i termini di cui all’art.34 bis del C.G.S. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’accordo tra il deferito e la Procura Federale, sospendeva il procedimento, relativamente a tale posizione, per gli adempimenti di cui all’art. 23 C.G.S.. Per l’altro deferito, Sig, Monteverde Matteo Vincenzo J.,non comparso, preso atto della richiesta del Sostituto Procuratore Federale, irrogava a suo carico la squalifica per SEI (6) giornate effettive di gara. Nella riunione odierna, in merito all’applicazione della sanzione ex art.23 del C.G.S. a carico della società U.S.D. MAMMOLA: IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE -vista la documentazione trasmessa dalla Procura Federale; vista la richiesta di applicazione della sanzione formulata il 29 giugno 2015 dal Sig. Vincenzo NICODEMO; nell’interesse della Società U.S.D. MAMMOLA, in qualità di Presidente; -vista la prestazione di consenso da parte della Procura Federale; -vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale della Sport; -rilevato che la Procura Generale dello Sport non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione dell’ammenda di € 300,00 nei confronti della Società U.S.D. MAMMOLA; -Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; -visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; -rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua; rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23 C.G.S.. P.Q.M. preso atto del patteggiamento, irroga alla Società U.S.D. MAMMOLA l’ammenda di € 300,00 e dichiara la chiusura del procedimento.
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