COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 28 OTTOBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.5 della Società POL.TAURIANOVESE A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.44 del 15.10.2015 (ammeda di € 600,00 e DIFFIDA, inibizione del dirigente LA FACE Claudio fino al 31.12.2015, squalifica dell’allenatore NAVA Domenico fino al 31.12.2015, squalifica del calciatore NICOLETTA Matteo per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 28 OTTOBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.5 della Società POL.TAURIANOVESE A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.44 del 15.10.2015 (ammeda di € 600,00 e DIFFIDA, inibizione del dirigente LA FACE Claudio fino al 31.12.2015, squalifica dell’allenatore NAVA Domenico fino al 31.12.2015, squalifica del calciatore NICOLETTA Matteo per QUATTRO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante contesta la ricostruzione dei fatti contenuta nel rapporto dell’arbitro e nel supplemento dello stesso nonché dell’assistente arbitrale. In particolare afferma che il calciatore Nicoletta Matteo non ha rivolto lo sputo al Direttore di gara (al vero ed erroneamente fa riferimento all’assistente arbitrale) ma ha incrociato il piede di questi, non accorgendosi del suo passaggio, avendolo indirizzato per terra e senza alcun intento offensivo. Dubita inoltre della possibilità che uno sputo che attinga alle spalle possa permettere l’individuazione del responsabile. In merito poi alle responsabilità del dirigente La Face Claudio e dell’allenatore Nava Domenico, sostiene che i comportamenti censurati sono stati imputati ad entrambi creando un’assoluta incertezza sull’autore delle offese e delle minacce. Ritiene questa Corte che gli atti ufficiali ricostruiscono i fatti in maniera assolutamente differente da quanto argomentato a discolpa dalla Taurianovese. Appare incontrovertibile che Matteo Nicoletta ha sputato il direttore di gara attingendolo alla schiena dopo aver protestato nei suoi confronti. Non può pertanto insorgere alcun dubbio sul gesto e sulla sua potenzialità lesiva. Anche la squalifica che ne è conseguita appare congrua, in quanto il suo gesto si connota di un particolare disvalore morale e sociale. In merito alle posizioni del dirigente La Face Claudio e dell’allenatore Nava Domenico è da dirsi che gli stessi oltre a tenere un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro hanno, non solo omesso di assisterlo a fronte delle intemperanze dei tifosi della Taurianovese, ma addirittura fomentato la protesta degli stessi rendendo particolarmente difficoltoso il rientro negli spogliatoi degli ufficiali di gara e parimenti critica l’uscita dall’impianto di gioco, concorrendo a creare pertanto un clima di potenziale pericolo alla pubblica incolumità. Appare consequenziale l’affermazione di congruità delle sanzioni loro irrogate. Il reclamo è pertanto da rigettare in toto. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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