COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 28 OTTOBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.4 della Società F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 28 OTTOBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.4 della Società F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 8.10.2015 (ammenda di € 500,00). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante contesta la decisione del giudice sportivo che ha sanzionato - con l’ammenda in epigrafe - i cori discriminatori rivolti dai sostenitori del Calcio Acri ad un calciatore di colore avversario nonché il comportamento reiteratamente offensivo verso la terna arbitrale da parte di un dirigente dello stesso Acri. Assume la reclamante che i cori non erano rivolti ad un calciatore avversario ma scambiati tra due fazioni della tifoseria dell’Acri, divisa al suo interno, che non vi erano calciatori avversari di colore e che, da ultimo, nella tifoseria di Acri non alberga alcun sentimento razzista atteso che è composta da gruppi riconducibili a ideologie di sinistra. Nega inoltre che alcun dirigente possa avere tenuto comportamenti offensivi verso la terna arbitrale in quanto tutti i dirigenti hanno trascorso il fine gara in compagnia del Commissario di campo e le forze dell’ordine presenti non hanno percepito nessun atteggiamento di tal genere. Ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dall’arbitro possono definirsi acclarati. Il Direttore di gara riferisce in maniera precisa, circostanziata e assolutamente particolareggiata, le becere offese e i versi parimenti riprovevoli indirizzati al capitano, numero 2, dello Scalea, calciatore di colore. Anche le offese rivolte da un dirigente dell’Acri alla terna arbitrale non possono essere negate in quanto riferite anch’esse in modo tale da non ingenerare alcun dubbio. La sanzione comminata appare assolutamente congrua in particolare se rapportata ai comportamenti discriminatori che vengono imputati al Calcio Acri. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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