COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 4 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.6 della Società U.S.D. MAMMOLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 22.10.2015 ( squalifica del calciatore PANETTA Valentino per QUATTRO gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 4 NOVEMBRE 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.6 della Società U.S.D. MAMMOLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 22.10.2015 ( squalifica del calciatore PANETTA Valentino per QUATTRO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; CONSIDERATO che al Sig.Panetta Valentino possono addebitarsi un comportamento irriguardoso nonche’ un atto di modesta violenza nei confronti del direttore di gara; P.Q.M. Riduce a DUE giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore PANETTA Valentino e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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