COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 4 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.7 della Società A.S.D. ATLETICO MAIDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 22.10.2015 ( squalifica del calciatore ROMAGNUOLO Davide per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 4 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.7 della Società A.S.D. ATLETICO MAIDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 22.10.2015 ( squalifica del calciatore ROMAGNUOLO Davide per QUATTRO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; CONSIDERATO che il Sig.Romagnuolo Davide si è reso responsabile di comportamento offensivo nonché irriguardoso nei confronti del direttore di gara; P.Q.M. riduce a TRE giornate effetive di gara la squalifica inflitta al calciatore ROMAGNUOLO Davide e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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