COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 18 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.11 della Società A.S.D. REAL MELICUCCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 22.10.2015 (inibizione del dirigente MAIO Maurizio fino al 2/12/2015, squalifica del calciatore SCATTARREGGIA Matteo fino al 22/2/2016, squalifica del calciatore SCATTARREGGIA Nicola fino al 31/12/2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 18 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.11 della Società A.S.D. REAL MELICUCCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 22.10.2015 (inibizione del dirigente MAIO Maurizio fino al 2/12/2015, squalifica del calciatore SCATTARREGGIA Matteo fino al 22/2/2016, squalifica del calciatore SCATTARREGGIA Nicola fino al 31/12/2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA -che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Val Gallico-A.S.D. Real Melicucco del 17/10/2015, risulta quanto segue: al 29° del II tempo, il calciatore Scattarreggia Matteo (Real Melicucco), che si trovava in panchina, veniva espulso per comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara e per avergli sputato contro senza, tuttavia, colpirlo; al 44° del II tempo, il calciatore della medesima società, Scattarreggia Nicola veniva espulso per comportamento offensivo verso l’arbitro. Lo stesso calciatore tentava di colpire l’arbitro con un pugno, non riuscendovi per l’intervento dei suoi compagni; al termine della gara, in prossimità degli spogliatoi, il massaggiatore del Real Melicucco, Maio Maurizio, teneva un comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara. Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti suesposti, ha adottato i seguenti provvedimenti (cfr. C.U. n.49 del 22/10/2015 del Comitato Regionale Calabria): - inibizione a svolgere ogni attività fino al 02/12/2015 al dirigente Maio Maurizio; - squalifica del calciatore Scattarreggia Matteo al 22/02/2016; - squalifica del calciatore Scattarreggia Nicola fino al 31/12/2015. La società Real Melicucco propone reclamo avverso la decisione suddetta, sostenendo che: - il dirigente Maio non avrebbe minacciato l’arbitro ma lo avrebbe “richiamato con educazione per avere chiarimenti a fine gara”; - il calciatore Scattarreggia Matteo, che “ha avuto un comportamento di sicuro non elegante nei confronti dell’arbitro”, non avrebbe, tuttavia, “lanciato alcuno sputo” nei confronti dell’ufficiale di gara: - il calciatore Scattarreggia Nicola, infine, avrebbe posto in essere nei confronti del direttore di gara soltanto un comportamento offensivo. I fatti per come narrati dall’arbitro nel proprio rapporto non possono essere contestati, tenuto conto in particolare del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S). Le sanzioni appaiono congrue ed adeguate ai fatti ascritti ai suddetti tesserati della società reclamante. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
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