COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 DEL 25 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.15 della Società A.S.D. PEPPE ZACCARO FRASCINETO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 12.11.2015 (squalifica del calciatore IANNICELLI Antonio per QUATTRO gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 66 DEL 25 NOVEMBRE 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.15 della Società A.S.D. PEPPE ZACCARO FRASCINETO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 12.11.2015 (squalifica del calciatore IANNICELLI Antonio per QUATTRO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVATO che dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Iannicelli Antonio si è reso responsabile di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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