COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 2 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.17 della Società A.C. LOCRI 1909 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 12.11.2015 (squalifica dell’allenatore CARELLA Giuseppe fino all’11.1.2016).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 2 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.17 della Società A.C. LOCRI 1909 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 12.11.2015 (squalifica dell’allenatore CARELLA Giuseppe fino all’11.1.2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali, il reclamo; ritenuto che alla stregua degli atti ufficiali i fatti ascritti vanno diversamente valutati poiché il Sig.Carella Giuseppe allontanava un calciatore avversario, che si era indebitamente avvicinato alla panchina per protestare, spingendolo con una mano sul collo; considerato che il gesto del Sig. Carello può qualificarsi come atto di modesta violenza e che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica inflitta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al Signor CARELLA Giuseppe fino al 4 DICEMBRE 2015 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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