COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 2 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.19 della Società S.S.D. RHEGIUM CITY avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.28 del 19.11.2015 (penalizzazione di UN punto in classifica).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 2 DICEMBRE 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.19 della Società S.S.D. RHEGIUM CITY
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.28 del 19.11.2015 (penalizzazione di UN punto in classifica). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE etti gli atti ufficiali ed il reclamo; rileva che sia il direttore di gara che il commissario di campo descrivono coerentemente e concordemente nel loro rapporto i fatti avvenuti nel corso della gara Polisportiva Bovese Onlus – Rhegium City del 15.11.2015, in particolare: -al 38’ del 2 T. l’arbitro, a seguito di una scaramuccia tra le due squadre, fermava momentaneamente il giuoco per riprestinare la calma; -nel frattempo dei sostenitori della Società Bovese, forzavano un cancello di recinzione ma venivano prontalmente bloccati dai dirigenti e dalle forze dell’ordine; dopo circa otto minuti, ripristinata la calma, l’arbitro invitava i giocatori a riprendere il giuoco, ma i giocatori del Rhegium City, unitamente ai propri dirigenti, si allontanavano dal terreno di giuoco portandosi negli spogliatoi; l’arbitro, alla presenza del commissario di campo, invitava più volte i calciatori ospiti a rientrare in campo, e al loro rifiuto ha decretato la fine dell’incontro. Rilevato che la sanzione inflitta è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
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