COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 10 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.21 del Sig.PEDACE Francesco Massimo (Tesserato della Società Pol.Cropalati ASD) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.14 del 19.11.2015 (squalifica fino al 30.4.2016).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 10 DICEMBRE 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO nr.21 del Sig.PEDACE Francesco Massimo (Tesserato della Società Pol.Cropalati ASD) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.14 del 19.11.2015 (squalifica fino al 30.4.2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il ricorrente; RILEVA Il ricorrente si duole della decisione del giudice di primo grado che gli ha irrogato una squalifica fino a tutto il 30 aprile 2016 per aver spinto energicamente il Direttore di gara e colpito lo stesso con le mani al collo, senza riuscire ad afferrarlo grazie al pronto intervento dei suoi compagni di squadra. Il ricorrente sostiene che pur protestando energicamente nei confronti dell’arbitro per le decisioni da questi assunte e non condivise (da ultimo la convalida di una rete dallo stesso Pedace subita) e colpendolo con il petto, seppur involontariamente e nella foga della protesta, non lo ha assolutamente afferrato dal collo. Questa Corte ritiene che i fatti per come narrati dall’arbitro non possano essere posti in dubbio, considera, tuttavia, conforme a giustizia, rimodulare la squalifica riducendola a tutto il 28 febbraio 2016. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al Sig.PEDACE Francesco Massimo a tutto il 28 FEBBRAIO 2016 e dispone accreditare la tassa sul conto della Società Polisportiva Cropalati ASD che ha provveduto a versare per conto del reclamante, suo tesserato.
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